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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710. La mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Ed infatti, tale riconoscimento può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali od al comportamento dell’Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico

Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2006, proposto dal sig. Ro.Ro., rappresentato e difeso dall’avv. An.Pe., con domicilio eletto presso lo...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3718. L’escussione della cauzione provvisoria è statuizione amministrativa rappresentante una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3718 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2015, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 agosto 2015, n. 3819. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 13/2006, l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito. Una volta accertata l’efficacia giuridica del negozio di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda, l’unica “verifica in concreto” all’uopo occorrente (e possibile), da parte della stazione appaltante, è quella dell’inerenza del requisito in questione al compendio aziendale oggetto della cessione o dell’affitto. Non può invece ritenersi che l’Amministrazione potrebbe verificare – sulla base di ulteriori parametri, non precisati da una disposizione normativa primaria o secondaria, né tanto meno dal bando di gara – se il subentrante, in concreto, “possa effettivamente disporre dei requisiti ad esso trasferiti”. Nei confronti del cessionario/affittuario di azienda, non possono quindi pretendersi altri requisiti se non quelli già esigibili secondo legge nei riguardi del suo dante causa e degli altri concorrenti, ossia quelli previsti dalla disciplina legale e dalla lex specialis. E proprio questo è il contenuto essenziale dell’art. 51 cit., che, appunto, richiede soltanto l’accertamento “sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62”

Consiglio di Stato sezione III sentenza 3 agosto 2015, n. 3819 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto dalla s.p.a. Cr., in proprio e quale capogruppo della ATI costituenda con s.r.l....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 agosto 2015, n. 3854. In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ovvero di fatto illecito commesso in violazione del precetto generale del neminem laedere, al di fuori di qualsiasi relazione intersoggettiva di carattere obbligatorio, non rileva alcuna partecipazione o condivisione del danneggiante alle iniziative del danneggiato, ma unicamente che i pregiudizi da quest’ultimo lamentati siano causalmente correlabili al fatto colposo del primo

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 agosto 2015, n. 3854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9528 del 2014, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sa.Si. e Vi.Sc., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 agosto 2015, n. 3856. L’escussione della garanzia per mancanza dei requisiti generali di partecipazione è consentita dalla normativa solo in capo al concorrente affidatario del contratto, in quanto la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Di talché è illegittima la previsione del disciplinare di gara nella parte in cui non limita l’escussione della cauzione provvisoria, per mancanza dei requisiti generali di partecipazione alla gara, in capo al concorrente affidatario del contratto. Al riguardo deve, altresì, rilevarsi che il disposto di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 163 del 2006 subordina l’incameramento della cauzione alla mancanza dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e la relativa operatività, trattandosi di previsione di carattere tassativo e di stretta interpretazione, stante la sua funzione sanzionatoria, non può essere estesa al diverso caso della carenza dei requisiti di ordine generale, compiutamente regolata dall’art. 38, che, invero, contempla solo la sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 4 agosto 2015, n. 3856 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 9512 del 2014, proposto da Ol. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3667. Nelle zone di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna costruzione se non quelle espressamente previste dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nemmeno quelle cosiddette ad edilizia libera

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 luglio 2015, n. 3667 Fatto Il signor Alabiso riferisce di essere gestore di un deposito giudiziario di veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo e di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Lombardia rubricato al n. 1187/2013 al fine di ottenere l’annullamento della nota dirigenziale in data...