Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 3 agosto 2015, n. 3823

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5278 del 2015, proposto da Al.Au., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi.Ge. ed altri, con domicilio eletto presso Gi.Di. in Roma, (…);

contro

Comune di Marciana, Provincia di Livorno;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 599/2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Di.;

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

– che la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è individuata, ai sensi dell’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n, 1755, quando “i provvedimenti amministrativi impugnatiincidano direttamente sul regime delle acque pubbliche nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione, mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3005);

– che i provvedimenti impugnati in primo grado, aventi natura repressiva di abusi edilizi ritenuti in forza della realizzazione delle opere a distanza inferiore a 10 metri dal Fosso di Vallelunga, non presentano per ciò solo l’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche nel senso ora specificato e che, di conseguenza, la controversia sulla loro legittimità non involge la giurisdizione del Tribunale supremo delle acque pubbliche ma rientra in quella del giudice amministrativo;

Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (appello n. 5278/15), lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado con la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Maurizio Meschino – Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Gabriella De Michele – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Depositata in Segreteria il 3 agosto 2015.

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