Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 luglio 2015, n. 29287

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 14/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Ferrara;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;

letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Dott. SPINACI Sante, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/05/2014 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS), volta, in via principale, ad ottenere la declaratoria di non esecutivita’ del decreto penale di condanna n. 297/13 del 4/3/2013 e, in via subordinata, la restituzione nel termine ex articolo 175 per proporre opposizione avverso il decreto medesimo.

Rilevava il G.i.p. che il decreto penale in questione era stato regolarmente notificato, oltre che all’imputato, anche al difensore di ufficio, avv. (OMISSIS).

Irrilevante doveva ritenersi la mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico, prevista dall’articolo 369 bis c.p.p., per l’informazione di garanzia, stante il principio di tassativita’ delle nullita’.

L’articolo 460 c.p.p., non prevede, invero, tra i requisiti del decreto penale tale indicazione; e, peraltro, ai fini dell’emissione del decreto penale, non e’ prevista la previa notifica dell’informazione di garanzia.

Ne’ sussistevano i presupposti per disporre la restituzione in termini ex articolo 175 c.p.p., avendo l’imputato ricevuto regolarmente la notifica del decreto penale (venendo a conoscenza dell’atto) e non essendo state neppure dedotte ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo di difensore, denunciando, con un unico motivo, la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, articolo 670 c.p.p., comma 3, articolo 369 bis c.p.p., 460 c.p.p., articolo 97 c.p.p. e articolo 24 Cost..

Contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., il decreto penale di condanna, essendo il primo atto notificato alla parte, deve necessariamente contenere il nominativo del difensore di ufficio, il suo indirizzo e recapito telefonico.

L’articolo 460 c.p.p., nel prevedere la necessita’ della notifica al difensore, e’ mosso proprio dall’esigenza di rendere effettivo il diritto di difesa. Conseguentemente deve essere assicurata all’imputato la possibilita’ di mettersi in contatto con il difensore di ufficio, al fine di valutare se, eventualmente, opporre il decreto penale.

Ritenere superflua l’indicazione del recapito del difensore di ufficio determinerebbe una palese disparita’ di trattamento con chi abbia ricevuto informazione di’ garanzia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

2.E’ pacifico che il decreto penale venne notificato sia all’imputato (OMISSIS), sia il difensore di ufficio, avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS).

Il ricorrente, invero, deduce soltanto che il diritto di difesa, garantito dalla nomina del difensore di ufficio al quale rivolgersi tempestivamente per proporre eventuale opposizione, sia stato vanificato dalla mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico dello stesso.

3. Rileva il Collegio che siffatta mancata indicazione non costituisce certo causa di nullita’.

L’articolo 460 c.p.p., prevede, infatti, soltanto che il decreto penale debba contenere l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno la facolta’ di nominare un difensore (comma 1, lettera g) e che il decreto debba essere notificato al difensore di ufficio (comma 3).

Non e’ prevista, quindi, a differenza dell’articolo 369 bis c.p.p., l’indicazione dell’indirizzo e del recapito del difensore di ufficio e tanto meno che da tale mancata indicazione derivi la nullita’ del decreto medesimo.

Ed opportunamente il Tribunale ha richiamato, in proposito, il principio di tassativita’ delle nullita’ previsto dall’articolo 177 c.p.p., (“l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento e’ causa di nullita’ soltanto nei casi previsti dalla legge”).

Peraltro non si comprende quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato al ricorrente dalla mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del difensore di ufficio.

A parte il fatto che, attraverso una semplice ricerca (sulla rubrica telefonica o via internet) sarebbe stato possibile ottenere dette informazioni, risultando indicato il foro di appartenenza ((OMISSIS)) del difensore di ufficio nominato (avv. (OMISSIS)), il ricorrente aveva un congruo termine (giorni quindici) per nominare un difensore di fiducia con il quale valutare l’opportunita’ o meno di proporre opposizione.

4. Altrettanto correttamente il G.i.p. ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre la restituzione nel termine ex articolo 175 c.p.p., essendo stato il decreto penale notificato allo stesso (OMISSIS), e non essendo stati neppure prospettati il caso fortuito o la forza maggiore che avrebbero Impedito la proposizione dell’opposizione (tale non potendosi certamente considerare la mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico dei difensore di ufficio).

5.AI rigetto del ricorso segue la condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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