Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 4 agosto 2015, n. 3854

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9528 del 2014, proposto dalla Vi. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sa.Si. e Vi.Sc., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, (…);

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro.Pa., domiciliata in Roma, via (…);

Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 9990 del 2014, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro.Pa., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza regionale, in Roma, via (…);

contro

Vi. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Sa.Si. e Vi.Sc., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, (…);

Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

quanto ad entrambi gli appelli:

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA di SALERNO, Sezione I, n. 969/2014, resa tra le parti, concernente una domanda di risarcimento danni derivanti dall’ingiustificato ritardo nello svincolo della cauzione prestata a garanzia della gestione di fondi strutturali europei

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Vi. s.r.l., nonché del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Fr.An. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nel presente giudizio il consorzio Vi. s.r.l. chiede che la Regione Campania sia condannata a risarcirle i danni subiti per vicende relative alla gestione di uno stanziamento a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (f.e.s.r.), secondo la formula della “sovvenzione globale”, destinata alla fornitura di servizi reali per l’innovazione e l’adeguamento tecnologico di piccole e medie imprese operanti nella regione.

In virtù di tale assegnazione (disposta con decisione della Commissione europea n. C 256/5 del 16 febbraio 1993, in attuazione del regolamento CEE n. 2082/93 del 20 luglio 1993), il consorzio Vi. assumeva la qualità di “organismo intermediario”, preposto alla gestione del contributo, sotto il controllo della Regione Campania, a sua volta indicata dallo Stato come “autorità nazionale competente”.

2. Per quanto specificamente rileva ai fini del presente giudizio, la Vi., in conformità a quanto previsto nella convenzione dal medesimo stipulata con la Commissione in data 4 maggio 1993, prestava a garanzia della corretta gestione dello stanziamento apposita cauzione, avente con scadenza 31 dicembre 1996, e consistente in una polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa Vi.-Co.. Quindi, in sede di rendicontazione del primo acconto della sovvenzione, pari a lire 3.214.000.000 (erogato l’11 maggio 1994), l’autorità regionale formulava alcune contestazioni in ordine al suo corretto utilizzo, ragione per la quale la stessa esigeva (con nota n. 738 del 27 febbraio 1996) una nuova garanzia come condizione dell’erogazione della seconda tranche.

3. A ciò la Vi. acconsentiva, salvo promuovere impugnativa giurisdizionale per contestare le determinazioni assunte dalla Regione in sede di rendicontazione del primo acconto. La controversia veniva definita con sentenza di questa Sezione n. 142 del 14 gennaio 2009, con la quale veniva accertata l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

4. Inoltre, poiché quest’ultima non aveva riscontrato la contestuale richiesta di svincolare la prima fideiussione, che la Vi. aveva motivato in base allo spirare del triennio successivo all’ultimo erogazione effettuata in qualità di organismo intermediario, come previsto dalla citata convenzione (nonché del citato regolamento CEE n. 2082/93 del 20 luglio 1993), il medesimo ente consortile adiva il TAR Campania – sez. staccata di Salerno con ricorso contro il silenzio – rifiuto (r.g. n. 2532/1998). Con sentenza n. 7958 del 17 dicembre 2009 il TAR di Salerno accoglieva la domanda, ed ordinava conseguentemente alla Regione Campania di svincolare la polizza assicurativa. Detta pronuncia rimaneva inoppugnata.

5. Non avendo l’amministrazione provveduto nemmeno dopo quest’ultimo comando giudiziale (ma solo in epoca posteriore e precisamente il 25 ottobre 2013), con ricorso iscritto al n. di r.g. 770/2010 dello stesso Tribunale, il consorzio Vi. proponeva la presente domanda risarcitoria per i danni subiti a causa dell’ingiustificato ritardo nello svincolo della cauzione relativa al primo acconto.

All’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta, con la sentenza in epigrafe il TAR di Salerno accoglieva in parte la domanda, e conseguentemente condannava la Regione a ristorare il consorzio dell’equivalente dei premi corrisposti alla propria compagnia assicuratrice a far data dall’anno 1998, quantificati in Euro 267.618,63, in linea capitale, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole rate annuali di premio fino al soddisfo. Il giudice di primo grado respingeva invece le restanti pretese risarcitorie.

6. La sentenza è stata separatamente appellata dalla Regione e dal consorzio originario ricorrente.

La prima si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia ravvisato gli estremi della colpa nel ritardato svincolo della cauzione già a partire dalla scadenza del termine di svincolo della prima polizza fideiussoria.

Il secondo contesta il mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno dedotte nel proprio ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere disposta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., poiché proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Prioritario è l’esame dell’appello della Regione, il quale è infondato.

3. Non è innanzitutto condivisibile la ricostruzione della presente fattispecie controversa offerta dall’amministrazione, ed in particolare la tesi, svolta in via principale nell’appello di quest’ultima, secondo cui la colpa, necessaria ad integrare la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del danno da ritardo (come da ultimo ribadito dalla III Sezione di questo Consiglio di Stato nella sentenza 13 maggio 2015, n. 2410), sarebbe configurabile solo in seguito alla pubblicazione della citata sentenza di questa Sezione del 14 febbraio 2009, n. 142, e non già a partire dall’anno 1997, quando cioè la prima cauzione avrebbe dovuto essere già stata svincolata.

4. L’assunto, le cui conseguenze in ordine all’an ed al quantum della condanna risarcitoria pronunciata dal giudice di primo grado non sono peraltro chiarite dalla Regione, è smentito dalla stessa sentenza invocata dalla stessa amministrazione appellante.

Con tale pronuncia la Sezione ha in primo luogo chiarito che il procedimento di erogazione della sovvenzione globale demandato nel caso di specie al consorzio Vi. “non prevedeva (…) che la Regione Campania, in sede di liquidazione del secondo acconto, potesse procedere a contestare le somme spese dall’organismo intermediario. L’esigenza di rispettare un termine finale di attuazione dell’intervento, l’esistenza di un’attività di rendicontazione a valle, la presenza di una garanzia fideiussoria ad opera dell’organismo intermediario ed il divieto per quest’ultimo di procedere ad erogazioni con fondi propri, depongono nel senso che, al verificarsi della condizione stabilita dalla convenzione, la Regione Campania dovesse comunque procedere alla erogazione del secondo acconto”.

Quindi, in base al citato passaggio motivazionale si evince chiaramente che proprio la possibilità di rivalersi sulla cauzione prestata dall’organismo privato intermediario nel termine triennale di durata di tale garanzia avrebbe consentito alla Regione, pur in presenza di contestazioni mosse nei confronti del consorzio, di non pregiudicare il rispetto dei termini previsti per il procedimento di coamministrazione (europea e nazionale) del fondo strutturale in questione, con la richiesta di un ulteriore garanzia come condizione per l’erogazione del secondo acconto, e l’indebita ritenzione di quella originariamente prestata (cfr. il capoverso successivo a quello sopra riportato: “Ciò, da un lato, avrebbe consentito l’ordinato svolgimento del meccanismo comunitario di sovvenzionamento, e, in particolare, il rispetto dei termini stabiliti a livello comunitario e, dall’altro lato, non avrebbe certo pregiudicato, a valle, la possibilità di ritenere non ammissibili spese delle quali si fosse eventualmente riscontrata la non sovvenzionabilità in base alla disciplina del contributo”).

Pertanto, nella sentenza in esame la Sezione conclude in questo senso: “il ritardo della Regione Campania non appare giustificabile (risultando apertamente contrastante con la disciplina del rapporto) “.

5. La statuizione giudiziale invocata dall’amministrazione fornisce quindi la prova piena ed incontrovertibile del carattere colpevole del ritardo con cui ha svincolato la cauzione prestata dal consorzio in sede di primo acconto. Il fatto poi che questa pronuncia sia giunta in epoca ampiamente successiva al termine entro il quale la stessa Regione avrebbe dovuto provvedere non muta in alcun modo le conclusioni cui si è ora giunti, per il semplice rilievo che è l’accertamento definitivo della colpa ad essere sopravvenuto rispetto alla colpa in cui la Regione versava già al momento della condotta, come incontroverbilmente stabilito della nella sentenza n. 142 del 14 gennaio 2009 di questa Sezione.

6. Alla luce delle motivazioni contenute in questa pronuncia, non è fondato nemmeno l’assunto, svolto dalla Regione in via subordinata, secondo cui la colpevolezza dell’amministrazione sarebbe configurabile solo a partire dal novembre 2002 “ossia dallo scadere del triennio successivo all’ultimo pagamento, triennio previsto dalla normativa comunitaria per gli eventuali controlli da parte degli uffici della Commissione UE” (pag. 6 dell’appello).

Infatti, essendo stato accertato con efficacia di giudicato che la Regione avrebbe dovuto procedere allo svincolo al termine del triennio successivo all’integrale erogazione del primo acconto della sovvenzione comunitaria, senza esigere ulteriori garanzie per la corretta esecuzione della seconda tranche della sovvenzione globale, a maggior ragione l’amministrazione odierna resistente non poteva attendere la conclusione della fase comunitaria del procedimento di coamministrazione sotteso alla gestione del fondo strutturale.

7. Passando quindi all’appello della Vi., lo stesso è fondato solo in parte.

8. Deve al riguardo premettersi che con questo mezzo viene in primo luogo chiesto il risarcimento per equivalente le somme che l’appellante ha dovuto corrispondere alle aziende proprie consorziate ed al presidente del consorzio, nella misura di Euro 402.836,07, in conseguenza degli accordi raggiunti nel corso dell’assemblea dei soci del consorzio del 15 febbraio 1994. Più precisamente, in virtù di tali accordi si sono solidamente costituite garanti nei confronti dell’assicuratrice Vi.-Co., affinché quest’ultima rilasciasse alla Vi. la cauzione necessaria alla gestione del fondo europeo, pattuendo in corrispettivo delle penali per il caso di ritardato svincolo della garanzia principale o di rifiuto dello stesso da parte della Regione Campania.

In secondo luogo, viene invocato il ristoro della perdita della chance di partecipare ad altri programmi di attuazione di fondi europei.

9. Ciò precisato, è certamente fondata la prima pretesa risarcitoria.

Infatti, le penali in questione sono state innanzitutto pattuite e poi sono state azionate dai soggetti beneficiari rispettivamente in vista ed a causa del ritardo con cui la Regione Campania ha svincolato la cauzione prestata dalla Vi..

10. Quanto al primo profilo, nel verbale della citata assemblea ordinaria del 15 febbraio 1994 si legge quanto segue: “Prende la parola il Presidente ed informa che la società Vi. ha confermato il rilascio di una polizza assicurativa come richiesta dalla Regione Campania per la gestione della Sovvenzione Globale al fine di ottenere gli anticipi previsti dalla normativa comunitaria, alla condizione, però, che siano rilasciate coobbligazione delle società su elencate oltre alla obbligazione personale del dott. Re.Pa. a garanzia della solvibilità della V. (…) I presenti dopo aver avuto tutte le delucidazioni sulla convenzione dichiarano la propria disponibilità a rilasciare le coobbligazioni richieste. (…) I rappresentanti delle società presenti chiariscono che conoscendo l’affidabilità e la professionalità del management della VI. non hanno alcun timore a rilasciare tali coobbligazioni, ma chiedono che siano accettate alcune condizioni ove mai si dovesse verificare un ritardo nello svincolo e/o una eventuale escussione in considerazione degli importi elevati che occorre garantire. (…) Si concorda che il rilascio della coobbligazione viene subordinato al riconoscimento di un quanto annuo ove mai la VI., alla data di maturazione del diritto allo svincolo, non riuscisse per qualsiasi motivo ad ottenere lo svincolo delle fideiussioni (…) si stabilisce che: 1. per il rilascio delle coobbligazioni non viene riconosciuto alcun compenso; 2. qualora le polizze non venissero svincolate per qualsivoglia ragione entro il termine previsto per l’ultimazione delle attività di cui al programma approvato, a ciascuno dei coobbligati verrà riconosciuta una somma a titolo di risarcimento danni pari a lire 10.000.000 (diecimilioni). Qualora lo svincolo delle polizze dovesse avvenire oltre il termine di cinque anni dalla ultimazione delle attività, l’importo dovuto a titolo di risarcimento sarà pari al doppio e cioè pari a lire 20.000.000 annui”.

11. Quanto al secondo profilo, il consorzio Vi. ha documentato gli esborsi sostenuti per il titolo in questione, a mezzo di tre contabili bancarie, datate 26 maggio 2009 (due) e 21 febbraio 2011, attestanti il pagamento di Euro 134.278,69 in favore di ciascuno dei tre soggetti coobbligati e cioè, il presidente del Consorzio medesimo dott. Re.Pa. e le due consorziate Fi. s.r.l. e Of., riportanti nella causale la menzione del verbale in questione.

12. Tutto ciò premesso, non è invece conferente il fatto, valorizzato dal TAR, che la Regione Campania, a conoscenza di questo accordo endoconsortile (in virtù della nota raccomandata di prot. n. 677/sg/fs del 9 marzo 1994, spedita all’amministrazione il successivo 11 marzo), possa averlo condiviso o meno.

Infatti, in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., ovvero di fatto illecito commesso in violazione del precetto generale del neminem laedere, al di fuori di qualsiasi relazione intersoggettiva di carattere obbligatorio, non rileva alcuna partecipazione o condivisione del danneggiante alle iniziative del danneggiato, ma unicamente che i pregiudizi da quest’ultimo lamentati siano causalmente correlabili al fatto colposo del primo.

Del resto, come costituisce acquisizione ormai incontrastata la risarcibilità ex art. 2043 cod. civ. della lesione del credito da parte di terzi (cfr., da ultimo:Cass., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13673; Sez. III, 21 novembre 2014, n. 28451, 14 novembre 1996, n.9984; in linea con l’insegnamento delle Sezioni unite espresso nella sentenza 24 giugno 1972, n. 2135), così deve anche ammettersi la responsabilità ai sensi della medesima disposizione di colui la cui condotta colpevole abbia esposto il debitore a responsabilità contrattuale nei confronti del proprio creditore.

13. Ciò precisato, con specifico riguardo alla tematica del danno da illegittimità provvedimentale, nella quale rientra quella del danno da ingiustificato ritardo dell’amministrazione, come di recente chiarito da questa Sezione (sentenza, 31 dicembre 2014, n. 6450) ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. occorre stabilire una relazione di causalità tra la condotta dell’amministrazione ed il danno ingiusto, muovendo “dall’applicazione dei principî penalistici, di cui agli art. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non) “. Nella medesima linea si pone una successiva pronuncia della IV Sezione (16 aprile 2015, n. 1953), secondo la quale ai fini dell’accertamento della sussistenza e della misura dell’obbligo risarcitorio occorre, in conformità alla struttura bipolare dell’illecito extracontrattuale elaborata dalla Cassazione (sentenze 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) e della Corte Costituzionale (sentenza 11 luglio 2003, n. 233), un duplice nesso causale: in primo luogo, quello tra condotta ed evento, nel senso di lesione di un interesse giuridicamente protetto (c.d. causalità materiale) e, in secondo luogo, quello tra evento e conseguenze dannose, sotto forma di pregiudizi (nel caso di specie) di carattere patrimoniale (c.d. causalità giuridica).

Pertanto, va chiarito che nell’ambito di questa ricostruzione l’art. 2043 cod. civ. citato pone gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile ed in particolare, in combinato con le norme penalistiche sulla causalità materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), la relazione tra condotta ed evento dannoso, lasciando invece agli artt. 2056 e 1223 cod. civ. il compito di selezionare i danni patrimoniali risarcibili.

14. Applicate le descritte coordinate interpretative al caso del presente giudizio, non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che gli indennizzi sostenuti dal consorzio Vi. nei confronti delle proprie consorziate e del proprio presidente sia causalmente imputabile all’ingiustificato ritardo con cui la Regione ha svincolato la polizza fideiussoria prestata da esso a garanzia della corretta gestione della prima tranche della “sovvenzione globale”. Più precisamente, attraverso questa condotta colposa l’amministrazione ha esposto la Vi. alle responsabilità patrimoniali da essa contrattualmente assunte nei confronti dei propri partecipanti.

Del resto, anche sulla base di un giudizio controfattuale è evidente che senza tale illegittimo ritardo, questo esborso non sarebbe mai stato sostenuto e che, quindi, il fatto colposo dell’amministrazione ne costituisce il necessario antecedente causale.

15. Pertanto, posta la relazione di causalità materiale tra mancato svincolo ed esborso sostenuto dal Consorzio, di questo “danno emergente”, non è del pari dubitabile che il pregiudizio in questione è direttamente conseguente ai sensi del citato art. 1223 al ritardo colpevole nello svincolo della cauzione, e che di esso non può che rispondere ai sensi dell’art. 2043 l’autore di tale condotta, e dunque la Regione Campania.

16. Quindi, venendo alla quantificazione del risarcimento dovuto per il titolo in questione, non sussiste contestazione alcuna circa la somma sborsata dal consorzio alle proprie consorziate, pari complessivamente ad Euro 402.836,07, come del resto risulta dalle contabili bancarie sopra menzionate. Concludendo sul punto, la Regione deve essere condannata a risarcire anche questa voce di danno, ivi compresi gli accessori, decorrenti dalla data dei pagamenti risultanti dalle medesime contabili bancarie. Gli accessori in questione consistono nella rivalutazione monetaria, da calcolare sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati via via vigente, e negli interessi compensativi, computati in base al saggio legale, i quali vanno aggiunti alla somma annualmente rivalutata. Il tutto con scadenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, dalla quale decorreranno solo gli interessi compensativi al medesimo saggio, in conseguenza della trasformazione del credito risarcitorio di valore in credito di valuta.

17. Non fondata è invece la seconda domanda.

Seguendo l’esposizione dei fatti costitutivi di tale pretesa, nell’ordine seguito dal consorzio Vi., si osserva quanto segue:

– la nota dell’11 dicembre 1998 della Zu. depositata nel giudizio di primo grado, nella quale la compagnia assicuratrice comunica al consorzio odierno appellante l’esaurimento del plafond a disposizione, non specifica se ed a quale programma di attuazione di fondi strutturali europei faccia riferimenti;

– meramente affermata, ma non adeguatamente comprovata è poi l’impossibilità di partecipare “ai numerosissimi bandi che si sono succeduti in due decenni”;

– tale dimostrazione, attinente a fatti astrattamente comprovabili in via diretta, non può infatti ricavarsi dagli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio nominato dal TAR, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. lav. 17 luglio 2009, n. 16778, 5 ottobre 2006, n. 21412) secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo di valutazione di prove ritualmente prodotte dalle parti e non già per supplire alla mancata offerta di prove che le stesse avrebbero potuto effettuare;

– quindi la circostanza, dedotta dalla Vi. sul punto, consistente nell’impossibilità di attuare programma relativo al “parco tecnologico interregionale Campania – Basilicata” per incapacità economica di prestare adeguate garanzie al competente Ministero dell’istruzione non è ulteriormente corroborata da specifiche deduzioni sull’effettiva correlazione causale con il fatto colposo oggetto del presente giudizio, e cioè l’ingiustificato ritardo della Regione Campania nello svincolo della cauzione relativa al primo acconto della sovvenzione globale;

– del pari non provata è anche l’impossibilità di attuare ai progetti “now”, “youthstart” e “adapt”, (per un totale di fondi erogati pari a lire 7.788.740.047), risalenti tutti al 1996, a causa del ritardato svincolo della cauzione;

– infatti, la nota del Ministero del lavoro dell’8 aprile 1999, prot. n. 6832, addotta a comprova dalla Vi., si limita a respingere la richiesta del consorzio di fornire “coobbligazioni di terzi in sostituzione delle previste fideiussioni assicurative o bancarie per l’ottenimento degli anticipi stabiliti dalla Commissione Europea”, ma non fornisce la dimostrazione che questa richiesta sia specificamente scaturita dall’impossibilità del consorzio medesimo di ottenere ulteriori crediti di firma;

– la pretesa risarcitoria in esame deve essere respinta anche in relazione all’ulteriore programma denominato “emergenza occupazionale” (per un importo di lire 2.672.600.000), per difetto del necessario rapporto di causalità con il fatto colposo della Regione Campania, dal momento che lo stesso consorzio Vi. riconosce di avere potuto sottoscrivere la necessaria convenzione per la gestione dei fondi strutturali, garantendone la regolare erogazione attraverso fondi propri;

– quest’ultima circostanza fornisce inoltre un principio di prova contrario agli assunti dell’appellante, dal momento che, da un lato, la stessa ha dimostrato di potere garantire l’esecuzione di programmi finanziati con fondi europei attraverso mezzi propri, e dall’altro lato che l’impossibilità di acquisirne ulteriori può essere fisiologicamente spiegabile con l’incapacità delle proprie consorziate di dotare il proprio fondo comune di risorse finanziarie ulteriori atte ad accrescere la capacità operativa dell’ente consortile.

18. In conclusione, deve essere respinto l’appello della Regione, mentre deve essere accolto nei termini sopra esposti l’appello della Vi., con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna risarcitoria.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra il consorzio e la Regione e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei rapporti tra queste parti ed il Ministero dell’economia e finanze, il quale non ha le vesti dell’amministrazione resistente nel presente giudizio.

In relazione a possibili profili di responsabilità erariale nel comportamento tenuto nella presente vicenda contenziosa dai funzionari della Regione si ravvisano infine i presupposti per la trasmissione della sentenza alla competente Procura contabile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede;

– respinge l’appello della Regione Campania;

– accoglie in parte l’appello della Vi. s.r.l. e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la Regione Campania a risarcire i danni subiti dal Consorzio nella misura indicata in motivazione;

– condanna la Regione Campania a rifondere alla Vi. s.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 15.000,00, oltre agli accessori di legge;

– compensa le spese nei rapporti tra la Vi. s.r.l., la Regione Campania ed il Ministero dell’economia e finanze;

– dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Carlo Saltelli – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 4 agosto 2015.

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