Consiglio di Stato sezione IV Sentenza 10 giugno 2014, n. 2945 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2012, proposto da: Comune di Poggiomarino, rappresentato e difeso dall’avv. An. Bo., con domicilio eletto...
Categoria: Consiglio di Stato 2014
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2959. In caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, fatti salvi i casi di piena conoscenza dell'esistenza e della entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del permesso o del progetto edilizio, di norma il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori. Tuttavia, nel caso in cui il vicino sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che, al contrario, non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi. Ne consegue che se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell'ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo in relazione alla presenza di vincoli, in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2959 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2005, proposto da: Ma.Ed., rappresentato e difeso dall’avv. Se.Pa., con domicilio eletto presso Se.Pa. in...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 2896. Il risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendosi, invece, la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. Il risarcimento, conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo, è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito, quali la condotta, la colpa, il nesso di causalità e l'evento dannoso, alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà
Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 2896 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2008, proposto da: Fa. Srl Oggi Ar- Srl, rappresentato e difeso dagli avv. D.Pa., Ma.Cr.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961. Non costituisce documentazione sufficiente al fine di provare l'avvenuto mutamento di destinazione d'uso dell'immobile anteriormente alla data utile per ottenere il condono, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né quella relativa alla realizzazione del fabbricato
Consiglio di Stato sezione IV Sentenza 10 giugno 2014, n. 2961 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2007, proposto da: Ba.Jo., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2960. L'onere di provare la data di ultimazione dei lavori entro il termine utile per ottenere il condono, grava sul richiedente la sanatoria, in quanto unico soggetto in grado di fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2007, proposto da: Ba.Bu., Bu.Ma., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Fa., con domicilio eletto presso Ma.Fa....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 2878. In ordine alle controversie concernenti la chiusura o la riduzione dell'orario di apertura degli uffici postali, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ora sulla base di una lettura ampia ed in chiave oggettiva della nozione di servizio pubblico, ora facendo leva, per analogia, sull'art. 1 del D.Lgs. n. 198 del 2009, nel senso che l'attribuzione della giurisdizione (anche) su determinati profili inerenti la stessa erogazione del servizio (ad esempio la violazione di standard qualitativi o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi) e che investono diritti soggettivi degli utenti (cd. class action pubblica) non potrebbe, a maggior ragione, non attrarre nella giurisdizione amministrativa anche gli atti prodromici aventi natura organizzativa posti in essere dal concessionario del servizio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 2878 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 790 del 2014, proposto da: Po. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Fi. e Ga.Pe., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 giugno 2014, n. 2880. Il Consiglio Superiore della Magistratura non ha alcun obbligo di prendere in concreta valutazione i candidati collocati fuori fascia e, conseguentemente, non deve rendere ragione di tale determinazione. Viceversa, ove ravvisi in uno dei candidati fuori fascia il requisito dello spiccato rilievo desunto da doti professionali eccezionali, tali da imporsi pressoché ictu oculi, dovrà adeguatamente motivare la sussistenza del requisito dello "spiccato rilievo" che giustifica l'inserimento del candidato fuori fascia nel lotto dei valutabili. Di talché, in vista del conferimento dell'incarico in suo favore, dovrà previamente compararlo analiticamente con tutti i candidati più anziani, motivando specificatamente le ragioni della scelta
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 giugno 2014, n. 2880 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2012, proposto da: Gi.Sa., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Pe. e presso lo studio di...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 maggio 2014, n. 2555. In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, va contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva. Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro, ovvero di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. In via generale, pertanto, deve ritenersi prevalente la tutela alla necessità di riservatezza delle suddette dichiarazioni contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui vivono
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 20 maggio 2014, n. 2555 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2013, ex art. 116 del codice del processo amministrativo, proposto dal Ministero del lavoro e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 maggio 2014, n. 2633. In tema di misure di salvaguardia, l'art. 12, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 ha valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta a incidere sui tempi dell'attività edificatoria; urbanistica, dall'altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio; ha inoltre carattere di principio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e prevale sulle previgenti disposizioni legislative regionali, ove difformi. Proprio per in ragione di tale carattere di principio che essa riveste, la norma ricordata deve essere considerata parametro di interpretazione e applicazione della disciplina vigente in materia, anche se di fonte regionale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 maggio 2014, n. 2633 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6895 del 2006, proposto da: Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 maggio 2014, n. 2649. Dal confronto tra l'art. 9, del d.P.R. n. 327/2001, recante "Vincoli derivanti da piani urbanistici" e l'art. 10, recante "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali", si evince come sia prevista una espressa norma di chiusura ("Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici") solo all'interno del citato art. 9, riferendosi quindi esclusivamente ai vincoli derivanti da piani urbanistici generali. Non è pertanto condivisibile la ricostruzione che miri ad un'artificiosa scissione delle procedure di adozione dello strumento urbanistico a seconda che si verta nella fase principale o in quella di variante. A fronte della realizzazione di una singola opera pubblica, è pertanto corretta la procedura di variante semplificata allo strumento urbanistico, vertendosi in una fattispecie che, non incidendo sull'assetto generale del PRG, non andava sottoposto agli adempimenti procedimentali tipici del diverso livello generale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 maggio 2014, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 4445 del 2013, proposto da Ma. Ch., Gi. Ro., Ma. Ro.e Fi. Ro., rappresentate e difese dagli avv.ti...