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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 agosto 2014, n. 4105. Per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione od alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, deve essere accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, quali la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore ed, infine, la prova dell'elemento soggettivo, ovvero dell'intento persecutorio

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 agosto 2014, n. 4105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA 1. sul ricorso numero di registro generale 6451 del 2012, proposto da: RO.SC., rappresentato e difeso dall’avv. Fe.Sc., con domicilio eletto presso Fe.Sc....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 agosto 2014, n. 4121. Nessun giudizio di pericolosità sociale del richiedente deve precedere il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ma solamente un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio che egli possa abusare delle armi

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 agosto 2014, n. 4121 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2009, proposto da: Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso per legge...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 luglio 2014, n. 3329. Esclusione legittima in tema di gara telematica quando un concorrente presenta file illeggibile. Compatibile con il principio del favor partecipationis in quanto “la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l'esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file.”

Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 2 luglio 2014, n. 3329 N. 03329/2014REG.PROV.COLL. N. 09460/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9460/2013 RG, proposto dall’Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA per la Lombardia, in persona del...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 agosto 2014, n. 4157. In tema di abusi edilizi, sebbene gli effetti riconducibili alle speciali cause estintive rappresentate dal condono edilizio e dalla concessione in sanatoria siano analoghi, diversi sono i meccanismi di operatività, in quanto l'estinzione del reato per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, a differenza del cosiddetto condono edilizio, non consegue al pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma si fonda sul rilascio della concessione sanante da parte dell'Autorità amministrativa, previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti, approvati o anche semplicemente adottati, nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta. In maniera più esplicita, a differenza del condono edilizio di cui agli artt. 31 e ss. della L. n. 47 del 1985 che è disciplinato da norme speciali, consegue al pagamento di una somma a titolo di oblazione, è condizionato al rilascio di un mero nulla-osta paesaggistico da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del relativo vincolo ove esistente ed è temporalmente vincolato per l'eventuale suo rilascio al periodo previsto dal legislatore al fine della presentazione della relativa domanda, la sanatoria di cui all'art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. n. 380 del 2001 si fonda sul rilascio di un provvedimento abilitativo sanante da parte della competente Amministrazione, sempre possibile previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione e in quello della richiesta, previo accertamento di compatibilità paesaggistica nelle ipotesi in cui l'area sia assoggettata a vincolo paesaggistico e che è tassativamente limitato alle sole fattispecie contemplate dalla legge

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 agosto 2014, n. 4157       REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2003, proposto da: VA.OR.OL, rappresentata e difesa dall’avv. Ca.Ra. e dall’avv. Fr.Ru.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 24 luglio, n. 3927. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati, involgendo detto contenzioso valutazioni discrezionali (comparazione di titoli con attribuzione di punteggi e graduatoria finale) da parte dell'Amministrazione procedente nel conferimento degli incarichi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di lavoro (rectius: di parasubordinazione), le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, quale giudice naturale dell’esercizio del potere pubblicistico, che deve essere esercitato nel rispetto della normativa che disciplina tale attività amministrativa e che si sostanzia nella valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati e che culmina nella formazione della graduatoria. Al contrario, le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione o il contratto, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al lavoratore veri e propri diritti soggettivi.

CONSIGLIO DI STATo sezione V SENTENZA 24 luglio 2014, n.3927 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:  Rosanna Alagia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Lacerra, con domicilio eletto presso l’avv. Biagio Sole in Roma, via Salaria, 290; contro Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 giugno 2014, n. 3115. Al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Proprio in quanto sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati. Ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 giugno 2014, n. 3115 LOTTIZZAZIONE ABUSIVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2010, proposto da: Du.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato...