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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5045. In materia paesaggistica, la sussistenza di un vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 54, del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, costituisce una circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, avendo, come finalità, quella di prevenire smottamenti e movimenti franosi dei suoli.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 13 ottobre 2014, n. 5045 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2012, proposto da: Ed. S.p.A., Al.Bi., rappresentati e difesi dall’avv. Fe.Fo., con domicilio eletto presso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057. Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., è statuito che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La ratio della previsione normativa risiede nella necessità a che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza siano concentrare e trattate unitariamente e decise dal giudice dell'impugnazione in un unico giudizio, sia per ragioni di economia processuale che per ragioni di coerenza sostanziale ed al fine di evitare l'eventuale formarsi di giudicati contraddittori. Tuttavia l'eventuale violazione del principio posto dall'art. 333 c.p.c., secondo il quale avverso la stessa sentenza dopo un primo appello deve essere proposto un appello incidentale, non produce conseguenze in ordine alla ammissibilità di una eventuale seconda impugnazione proposta autonomamente. Nel processo amministrativo ciò si ricava proprio dalla lettura dell'art. 96 del c.p.a. che, nel prevedere, al comma uno, la concentrazione in un unico giudizio delle diverse impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, non esclude che avverso la medesima decisione possano essere proposte impugnazioni non solo in forma incidentale ma anche in via principale, purché nel rispetto dei termini processuali

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SA. S.P.A., in proprio e quale mandataria di...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4985. In presenza di procedure di gara con due concorrenti il giudice deve esaminare congiuntamente i ricorsi principale ed incidentale esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale. Difatti il concetto di “identità” di cui alla sentenza Corte di giustizia, 4 luglio 2013, C-100/12 Fastweb, va riferito alla fase e non in termini più restrittivi alla natura del vizio denunciato e/o alle norme asseritamente violate. Ove in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto pubblico il concorrente non fornisca quantomeno un principio di prova sul possesso dei requisiti di capacità tecnica imposti dalla legge speciale, la stazione appaltante non può esperire il soccorso istruttorio. Questo infatti è subordinato all'esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti effettivamente presentati, ancorché in modo non pienamente intelligibile o senza l'osservanza dei requisiti di forma.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV SENTENZA 6 ottobre 2014, n. 4985 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9129 del 2013, proposto da: Ecogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Antonio Melucci, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria N. 2; contro Autostrada...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 ottobre 2014, n. 5025. L’annullamento statale del nulla-osta ambientale su un intervento edilizio programmato (nella specie non impugnato e nonostante ciò realizzato), determina l’obbligo per l'autorità comunale, successivamente alla caducazione dell'atto autorizzatorio e al ripristino dell’interesse pubblico paesaggistico violato (costituzionalmente protetto dall’art. 9 quale valore prioritario e assoluto), di rinnovare l’atto stesso integrandone la motivazione (ove ritenga la perdurante sussistenza dei presupposti di legge per rilasciarlo) o negandolo in via definitiva (ove ravvisi il carattere insuperabile delle ragioni ostative illustrate nel corpo del provvedimento statale di annullamento). La valutazione paesaggistica deve essere condotta dal comune in maniera puntuale, mediante descrizione delle opere e del contesto ambientale in specifico riferimento all'area di ubicazione del manufatto ed indicare le specifiche ragioni per le quali esso sia ritenuto compatibile con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 9 ottobre 2014, n. 5025 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2011, proposto da: Costruzioni Edili Morandi s.r.l., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Claudio Chiola e Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia,...