Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 7 maggio 2018, n. 19689.
La massima estrapolata
Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale e non puo’, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.; e’ nullo il decreto penale, emesso in assenza dell’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, ove esercitata per un fatto del tutto diverso, in quanto emesso in violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e tale nullita’ si trasmette a tutti gli atti conseguenti a norma dell’articolo 185 c.p.p..
Sentenza 7 maggio 2018, n. 19689
Data udienza 21 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/03/2017 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/03/2017, il Tribunale di Campobasso, decidendo in sede di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) – perche’ deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti caseari stagionati in cattivo stato di conservazione in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo delle temperature- e la condannava alla pena di Euro 4.000 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p. e articolo 181 c.p.p., comma 3 in riferimento all’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera b), articolo 461 c.p.p. e articolo 464 c.p.p., comma 1.
Argomenta che nelle fasi preliminari al dibattimento la difesa aveva eccepito la nullita’ del decreto di citazione ex articolo 464 c.p.p. attesa la difformita’ della contestazione in fatto in esso contenuta rispetto alla contestazione in fatto contenuta nel decreto penale opposto (detenzione per la vendita di prodotti caseari in stato di cattiva conservazione nel decreto di citazione e detenzione per la vendita di prodotti ittici sotto sale nel decreto penale di condanna); il rigetto dell’eccezione sollevata era erronea e non teneva conto che la scelta del rito era stata determinata dal tenore della contestazione; la ricorrente, quindi, dinanzi alla diversa imputazione contenuta nel decreto di citazione non aveva potuto esercitare la facolta’ di chiedere riti alternativi, atteso che il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP a seguito di opposizione a decreto penale non conteneva le indicazioni di cui all’articolo 456 c.p.p., comma 2, con conseguente nullita’ di ordine generale ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
2. Va premesso che il meccanismo disegnato dall’articolo 460 c.p.p. e ss. presuppone che l’imputazione formulata nella richiesta del P.M. resti ferma e non venga modificata se non in dibattimento; e cio’ in quanto, sulla base di quell’imputazione (oltre che della misura della pena inflitta), l’imputato e il suo difensore, in un termine ristretto, devono compiere, a pena di decadenza, tutte le scelte processuali fondamentali: possono, cioe’, decidere di non presentare opposizione (tenuto conto anche dei benefici previsti dall’articolo 460 c.p.p., comma 5), ovvero, al contrario, di proporre opposizione e accedere a riti alternativi o di chiedere l’oblazione, ovvero di affrontare il dibattimento. Si deve anche ricordare che la procedura suddetta comporta che la notifica del decreto penale sia il primo atto con il quale l’imputato e il suo difensore ricevono la contestazione del reato e, spesso, anche notizia del procedimento: non e’, infatti, previsto l’invio dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415 bis c.p.p., ne’, ovviamente, l’imputato riceve notifica della fissazione di un’udienza (preliminare o dibattimentale).
Le Sezioni unite hanno affermato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo l’opposizione al decreto penale, e’ vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’articolo 464 c.p.p., e non puo’ pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto ne’ revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti; una volta che il giudice abbia emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall’opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. o di oblazione; in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto di condanna (articolo 461 c.p.p., comma 5). Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari e’ spogliato di poteri decisori sul merito dell’azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione.
(Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 2246910).
3. Nella specie, il decreto penale di condanna veniva emesso nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui alla L. 30 aprile 1982, n. 283, articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6 “perche’ deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti ittici sotto sale in cattivo stato di conservazione, in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo della temperatura”.
Il Giudice per le indagini preliminari, nell’emettere decreto di giudizio immediato a seguito della opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna, al fine di sanare la evidente nullita’ del decreto penale di condanna che conteneva un’imputazione per un fatto del tutto differente da quello riguardante (OMISSIS) rispetto alla reale contestazione formulata dal pubblico ministero, riportava nel decreto di giudizio immediato l’imputazione esatta e, cioe’ “perche’ deteneva per vendere, sul banco temporaneo privo dei requisiti di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, prodotti caseari stagionati in cattivo stato di conservazione, in quanto sprovvisti di protezione e di sistemi di controllo della temperatura”.
4.Risulta, quindi, fondato il motivo di ricorso.
Se e’ vero, infatti che, quando e’ stata proposta opposizione, il decreto deve essere revocato, tuttavia esso funge sostanzialmente da atto di introduzione del giudizio conseguente all’opposizione e l’imputazione non puo’ che essere quella risultante dal decreto penale: in caso contrario, come nella specie, si verifica un’invalidita’ della citazione a giudizio per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa (articolo 456 c.p.p., comma 1, articolo 429 c.p.p., comma 1, lettera c) e comma 2); si tratta di nullita’ relativa che, a norma dell’articolo 181 c.p.p., deve essere dedotta, come pure avvenuto nella specie, nel termine di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 1, ossia subito dopo il compimento delle formalita’ relative alla costituzione delle parti Sez. 1, n.42467 del 24/09/2012, dep.31/10/2012, Rv.253700).
Risulta, peraltro, evidente, prima ancora, la nullita’ del decreto penale in quanto emesso, in violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b), – nullita’ assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento – in assenza dell’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, che era stata esercitata per un fatto del tutto diverso (Sez.1, n.42467 del 24/09/2012, dep.31/10/2012, Rv.253700, cit.), nullita’ che si trasmette a tutti gli atti conseguenti in base al disposto dell’articolo 185 c.p.p..
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale e non puo’, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.; e’ nullo il decreto penale, emesso in assenza dell’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, ove esercitata per un fatto del tutto diverso, in quanto emesso in violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e tale nullita’ si trasmette a tutti gli atti conseguenti a norma dell’articolo 185 c.p.p..
Occorre, quindi, annullare il decreto penale e tutti gli atti conseguenti, cosi’ da permettere al Giudice per le indagini preliminari di emettere un nuovo decreto penale corrispondente alla richiesta del P.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonche’ il decreto penale di condanna del 5 luglio 2016 e gli atti conseguenti, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
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