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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15861. Il protesto non tempestivo degli assegni privi di fondi, dovuto alla condotta omissiva del notaio, lo espone alla responsabilità, nei confronti dell’istituto bancario per cui svolge il servizio, per la perdita dell’azione di regresso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 luglio 2015, n. 15861 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 15 dicembre 1992, la Cassa Rurale ed Artigiana di Castelvetrano, attualmente Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di (omissis) , conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, i notai G.G. , A.V. e L.V....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 1 giugno 2015, n. 11291. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’antigiuridicità del ritardo nel deposito di provvedimenti non è eliminata dall’esigenza di smaltire ritardi oggetto di pregresse sanzioni disciplinari.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 1 giugno 2015, n. 11291 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere Dott. CAPPABIANCA Aurelio –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11665. Il dovere di consiglio del notaio non può spingersi fino al punto da comprendere il controllo su circostanze di fatto che rientrano nella normale prudenza delle parti o su quelli che sono i motivi dell’atto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2015, n. 12732. La repressione degli illeciti disciplinari (nel caso dei Notai) incide sulla sfera giuridica della persona fisica destinataria del provvedimento, fino a intaccarne il diritto di continuare a svolgere una data attività lavorativa [tant’è che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ciò può dar luogo a “controversie su diritti di natura civile”, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione: cfr. Konig c. Germania, 28 giugno 1978, §§ 87-95. Il potere disciplinare non si esercita secondo la consueta tecnica del provvedimento amministrativo che attua la sintesi solidaristica tra interesse generale e interesse particolare, ma in maniera immediata e diretta sulla posizione del soggetto incolpato, secondo un modulo simile a quello penalistico. La fase giurisdizionale che ne può seguire non ha ad oggetto, infatti, il controllo dell’uso legittimo di un potere altrimenti insindacabile nelle sue scelte di merito amministrativo, ma l’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria esercitata, accertamento che, una volta richiesto dalla parte percossa dal provvedimento o da quella titolare del potere d’azione, coinvolge un interesse pubblico indisponibile

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  19 giugno 2015, n. 12732 Svolgimento del processo Dalla sentenza impugnata si ricava che con due distinte delibere adottate il 9.11.2005 e il 22.10.2008 il Consiglio notarile dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, stabiliva di sottoporre a controllo ed analisi l’attività di tutti i...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 26 maggio 2015, n. 10796. Trasferimento per il magistrato che nella mailing list offende i colleghi

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 26 maggio 2015, n. 10796 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere Dott. CAPPABIANCA Aurelio –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12311. Ai fini della sussistenza della violazione di legge (l’aver ingiustificatamente ritardato – per negligenza inescusabile e violazione dei doveri di diligenza e laboriosità – le indagini relative ad una denuncia contro ignoti presentata da G.T. per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), non prevedono, infatti, specifici obblighi, ma, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, individuano tempi e modalità di svolgimento delle indagini di competenza del pubblico ministero. Le indicazioni ivi contenute sono riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato sottratto alla valutazione del giudice disciplinare. Ciò appare evidente dalla formulazione degli artt. 326 cod. proc. pen. che si limita a fissare le finalità delle indagini preliminari, e 358 cod. proc. pen. a norma del quale il pubblico ministero “compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Per quanto riguarda gli altri due articoli citati nel capo di incolpazione – che disciplinano, rispettivamente, l’inizio dell’azione penale, le sue forme e i relativi termini (artt. 405), nonché i termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407) – deve osservarsi che la contestazione di cui al capo di incolpazione in esame non riguarda alcuna violazione dei termini indicati dalle norme citate

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 giugno 2015, n. 12311 Svolgimento del processo 1. II Procuratore Generale della Corte di cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei dott. G.S., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari; tale azione disciplinare era basata su distinti capi di incolpazione dei quali...