Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 1 giugno 2015, n. 11291

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f.

Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez.

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25263-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per procura speciale del notaio Dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS), rep. 49299 del 11/12/2014, in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 133/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. CAPPABIANCA AURELIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine per la riduzione della sanzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura depositata il 30.7.2014, il Dott. (OMISSIS) – allora giudice presso il Tribunale di Belluno e la relativa Sezione distaccata di Pieve di Cadore – e’ stato ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare previsto del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, lettera q, per esser incorso in ritardi reiterati, gravi e ingiustificati nel compimento di atti del proprio ufficio.

In particolare, per aver depositato oltre il termine prescritto: 2 sentenze civili monocratiche, con ritardo di oltre 3.300 giorni ciascuna; 114 sentenze in qualita’ di Gip/Gup, delle quali 71 con ritardo oltre l’anno e punte massime di oltre 1.100 giorni; 151 sentenze monocratiche penali, delle quali 125 con ritardo oltre l’anno e punte massime di oltre 1.190 giorni; 10 sentenze monocratiche penali, tutte con ritardi oltre l’anno e con punte massime di oltre 1.180 giorni.

Al ricorrente – gia’ in precedenza disciplinarmente sanzionato con le sentenze 68/2003 e 14/2008 della Sezione – e’ stata, conseguentemente, inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per mesi sei.

Avverso la decisione, il Dott. (OMISSIS), rinnovando argomentazioni difensive gia’ svolte nel giudizio di merito, ha personalmente proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi.

Gli intimati Ministero della Giustizia e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attivita’ difensiva.

Difensore successivamente nominato ha depositato, nell’interesse del ricorrente, memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLE DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver ritenuto non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 109 del 2006, articolo 12, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevede criteri legali di valutazione per determinare, tra le sanzioni astrattamente previste per lo stesso illecito disciplinare, quella commisurata alla gravita del caso concreto, lasciando, cosi’, ampi spazi di discrezionalita’.

La doglianza va disattesa, a tacer d’altro, perche’ la dedotta questione di legittimita’ costituzionale si rivela, in questa sede, irrilevante e, dunque, inammissibile, posto che la Sezione disciplinare ha, dichiaratamente, parametrato la sanzione in concreto applicata, in funzione di criteri legali e, segnatamente, di quelli mutuati dall’articolo 133 c.p.c..

Con il secondo mezzo – denunziando violazione di legge nella prospettiva di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b, – il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione della preclusione da giudicato, assumendo che alcune delle condotte sanzionate sarebbero state oggetto di contestazioni gia’ delibate in anteriori definiti giudizi.

La doglianza e’ inammissibile per assoluta carenza di specificita’.

Il motivo di ricorso e’, infatti, privo, non solo di qualsiasi descrizione, ma anche della benche’ minima indicazione identificativa in merito alle specifiche condotte (peraltro di numero consistentemente limitato rispetto all’entita’ complessiva dell’incolpazione delibata), che si assumono in parte ricomprese in contestazioni oggetto di precedenti definiti giudizi. Ne consegue che la censura delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non offrendo il benche’ minimo dato di oggettivo riferimento, si rivela, per il profilo considerato, insuscettibile di ogni possibilita’ di oggettiva verifica e non supportata da riscontrabile valutazione critico-argomentativa (cfr. Cass. pen. 11951/14, 28011/13).

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata, per vizio di motivazione nella prospettiva di cui articolo 606 c.p.p., lettera e, in rapporto alla propria deduzione, secondo cui molti dei ritardi oggetto del giudizio costituivano “la conseguenza diretta di quelli che formarono oggetto del procedimento disciplinare a suo tempo celebratosi … e conclusosi con sentenza disciplinare n. 14/2008 pronunciata il 22/2/2008, divenuta definitiva “, nel senso (dispiegato nel ricorso in rassegna) che “i ritardi acculati in precedenza e oggetto del precedente procedimento disciplinare hanno impedito o quantomeno fortemente ostacolato lo smaltimento di quelli formatisi successivamente”.

La doglianza e’ inammissibile, posto che l’assunto che il ricorrente lamenta non valutato dal giudice disciplinare si rivela, nel tenore ribadito nel ricorso per cassazione, del tutto irrilevante, posto che l’esigenza di smaltimento di ritardi oggetto di precedente giudizio, non elide in alcun modo l’antigiuridicita’ di ritardi successivi; cosi’ come, del resto, sembra venir indicato nel seppur stringato brano orerai di motivazione della sentenza del giudice disciplinare riportato in ricorso.

Con il quarto motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata, per vizio di motivazione nella prospettiva di cui articolo 606 c.p.p., lettera e, in riferimento alla determinazione della sanzione irrogata.

Il mezzo e’ infondato.

In proposito, va premesso che, in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione della gravita dell’illecito – anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell’incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’istituzione -e la determinazione della sanzione adeguata – rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (23677/14, 8615/09).

Cio’ posto, va osservato che, come del resto correttamente riportato in ricorso, la modulazione della sanzione risulta esser stata operata dalla Sezione disciplinare, senza incoerenze e vizi logico-giuridici, in funzione dei precedenti disciplinari del ricorrente, dei suo comportamento successivo alla contestazione e dei criteri desumibili dall’articolo 133 c.p.c..

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Non vi e’ luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione in difetto di attivita’ di resistenza delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

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