Obbligazioni solidali e transazione parziale

Con l’ordinanza n. 13715 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione, sezione civile, ha offerto un’importante delucidazione in materia di obbligazioni solidali, precisando le condizioni e i limiti entro i quali una transazione stipulata tra il creditore e uno dei debitori in solido produce i suoi effetti sugli altri.

La Suprema Corte evidenzia che l’art. 1304, primo comma, del Codice Civile — il quale permette ai condebitori solidali di dichiarare di voler “profittare” della transazione conclusa da un altro condebitore — si applica esclusivamente alle transazioni che hanno ad oggetto l’intero debito.

Al contrario, qualora la transazione riguardi soltanto una parte del credito (transazione cosiddetta “pro quota”), questa produce l’effetto di sciogliere il vincolo di solidarietà passiva in base all’art. 1311, comma 2, n. 1), del Codice Civile, limitatamente a quel debitore. Di conseguenza, l’efficacia liberatoria della transazione sarà circoscritta unicamente alla quota del condebitore che ha sottoscritto l’accordo, senza potersi estendere agli altri.

L’ordinanza n. 13715/2026 ribadisce inoltre un importante principio processuale: stabilire se, in concreto, ci si trovi di fronte a una transazione integrale o parziale è un compito esclusivo del giudice del merito. Tuttavia, tale valutazione deve essere condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica (interpretazione del contratto) e valutando il comportamento complessivo delle parti, non potendosi fermare a una lettura meramente letterale del documento.

Nel caso specifico, riguardante un risarcimento per responsabilità medica, la Cassazione ha infatti annullato la decisione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva errato nel qualificare come “transazione integrale” una quietanza rilasciata alla compagnia di assicurazioni solo per la presenza di espressioni standardizzate (come “non aver più nulla a pretendere da chicchessia”), ignorando completamente il fatto storico decisivo che la danneggiata aveva inviato una contestuale missiva in cui dichiarava espressamente di riservarsi di agire in giudizio per la quota di danno residua.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 maggio 2026| n. 13715.

Obbligazioni solidali e transazione parziale

 

Massima: In tema di obbligazioni solidali, l’art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell’atto – nella parte in cui si dichiarava di “non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno” – senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Obbligazioni in genere – Solidarieta’ – Rinunzia alla solidarieta’ accettazione del pagamento parziale da un debitore con rilascio di quietanza e senza riserva di azione nei suoi confronti per il residuo – Rinunzia alla solidarietà ex art. 1311 c.c. – Sussistenza – Liberazione degli altri condebitori – Esclusione – Transazione integrale o parziale – Interpretazione – Criteri – Fattispecie.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7307/2024 R.G. proposto da:

Ce.An., rappresentata e difesa dall’avvocato Da.An. e con questi elettivamente domiciliata in Roma Via Pa.Em. presso lo studio dell’avv. Al.Po., oltre che in modalità telematica

Ricorrente

contro

CASA DI CURA VILLA ELENA di Em. e Pi.Ca. Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato An.An. unitamente all’avvocato Lu.Pi., domiciliazione telematica

controricorrente

nonché contro

GE.IT. Spa, AX.AS. Spa ed altri Omessi

intimate

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 5/2024 depositata il 4 gennaio 2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dal Consigliere Vittoria Amirante:

Obbligazioni solidali e transazione parziale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 916/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda risarcitoria proposta da Ce.An.

Quest’ultima, premesso che era stata sottoposta, presso la Casa di Cura Vi.El. di Em. e Pi.Ca. Srl, ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra per coxoartrosi, eseguito il 22 giugno 2010, aveva addotto che, in conseguenza dell’imperizia e negligenza della équipe del chirurgo Zi. – primo operatore -, aveva riportato la lesione del nervo sciatico alla regione del cotile sinistro, con paralisi del nervo sciatico popliteo interno (Spi) e del nervo sciatico popliteo esterno, nonché una serie di complicazioni che le avevano cagionato la definitiva impossibilità di deambulare se non sorretta da due stampelle, con invalidità permanente stimata dal consulente di parte nel 55%; avendo svolto una trattativa con Groupama Assicurazioni Spa, assicuratrice per la responsabilità civile del coobbligato solidale della convenuta, il chirurgo Zi., esitata in accordo transattivo del 10 marzo 2014 contemplante il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di Euro 175.000, quale metà del valore (Euro 350.000,00) del danno stimato dalla suddetta compagnia, aveva appunto chiesto di condannar la convenuta Casa di cura, quale coobbligata solidale, a risarcirla nella misura dell’altra metà – Euro 175.000 -, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito, o, in via subordinata, nella misura che sarebbe stata determinata all’esito di CTU medico-legale espletata, detratto sempre l’importo di Euro 175.000 già percepito.

In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione sollevata dalla Casa di Cura Vi.El. secondo la quale la transazione stipulata con Groupama Spa aveva ad oggetto tutte le pretese avanzabili dalla attrice nei confronti di tutti i condebitori solidali, precludendo, quindi, la azione proposta.

2. Con sentenza n. 5/2024, la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto l’appello conseguentemente proposto dalla Ce..

Per quanto ancora qui rileva, la Corte d’Appello ha ritenuto corretta l’interpretazione della “quietanza/transazione” del 10 marzo 2014 come operata dal Tribunale in primo grado. La Corte, in primo luogo, ha ritenuto che “nella quietanza sono ravvisabili gli estremi di un negozio di transazione, desumibili proprio dall’inciso “anche in via di transazione”, dal quale si desume la volontà delle parti, con lo scritto, di prevenire una lite facendosi reciproche concessioni”. Quanto poi alla questione della “portata soggettiva della transazione, cioè, se la stessa involga solo i rapporti tra la attrice e il Dott. Zi. o anche i condebitori solidali di costui”, la Corte – dato atto dell’orientamento di legittimità per cui, “nell’ipotesi di adempimento parziale dell’obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311 n. 1 c.c., e conseguente conservazione dell’azione in solido contro verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell’art. 1301 c.c., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali” – ha ritenuto che deponesse nel senso che la transazione avesse ad oggetto anche la quota di responsabilità solidale della Casa di Cura “il tenore letterale dello scritto nella parte in cui recita che “con la firma del presente atto la sottoscritta (Ce.: n.d.r.) dichiara di non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno”, clausola, questa, escludente la riserva di conservazione del credito verso la parte non stipulante, e deponente inequivocabilmente perché la transazione non avesse ad oggetto la sola quota della coobbligata stipulante. In sostanza, la omissione, da parte della Ce., nella transazione, della riserva del diritto di agire verso i condebitori in solido dello Zi. sarebbe stata irrilevante, atteso che, come la Corte di legittimità ha affermato, tale diritto discende direttamente dall’art. 1311 c.c.: ma l’avere espressamente specificato di “non aver più nulla da pretendere da chicchessia” milita per la portata della transazione verso tutti i coobbligati in solido.

 

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A tale conclusione si perviene anche applicando i criteri ermeneutici degli articoli 1362 e segg. c.c. e, in particolare, il principio “in claris non fit interpretatio”, essendo, la menzionata clausola della transazione, “prima facie” chiara e univoca, sì da precludere la ricerca di una volontà diversa. Le richieste istruttorie spiegate dalla appellante sono irrilevanti, innanzitutto in quanto la prospettata evoluzione della trattativa, che la appellante intenderebbe provare, secondo la quale la legale della attrice e il liquidatore di Groupama avrebbero informalmente “concordato”, per la paventata non modificabilità dello schema precostituito della quietanza, che la prima avrebbe successivamente comunicato la riserva di agire contro i soggetti coobbligati, è superata dall’evidenziato tenore dello scritto, in cui le parole “da chicchessia” evidenziano l’intenzione di liberare non solo lo Zi. ma tutti i coobbligati solidali: non essendo, peraltro, verosimile e credibile che il creditore di ingenti somme, assistito da un professionista munito di specifiche cognizioni tecniche, abbia “rischiato” la sottoscrizione di una transazione nei termini sopra precisati sulla mera scorta di informali “rassicurazioni” del liquidatore di nullo valore legale, mentre è, piuttosto, da presumere che il professionista, qualora l’intento fosse stato realmente quello di riservare l’azione contro i coobbligati, avrebbe perentoriamente sconsigliato alla propria assistita di firmare il documento, se realmente il relativo schema era precostituito unilateralmente dal debitore e non modificabile.

Peraltro, anche sotto il profilo logico, è ragionevole presumere che la danneggiata abbia accettato la somma di Euro 175.000,00, comunque di entità ragguardevole – quantunque consistente nella metà del valore risarcitorio stimato dal perito dell’assicurazione – a definizione “tombale”, per scongiurare che nel corso di un giudizio risultasse, all’esito di indagini tecniche, che l’evento dannoso fosse ascrivibile, esclusivamente o in concorso, a fattori indipendenti dall’operato del chirurgo – ad esempio, omessa ottemperanza a prescrizioni di fisioterapia dopo l’intervento per cui è causa, ma v. anche cartella clinica, prodotta dalla convenuta, da cui emerge che sintomatologia analoga a quella postoperatoria era già presente sin dal 2005 nella attrice, che era affetta da numerose, serie patologie e aveva già subito diversi interventi chirurgici; e anche da parte della compagnia assicuratrice vi era convenienza in tal senso, per evitare l’alea di un giudizio in cui, per contro, la eziogenesi dell’evento dannoso avrebbe potuto anche essere individuata nella condotta del sanitario. In sostanza, entrambe le parti avevano interesse alla transazione nei termini prospettati. Neanche rileva, quale comportamento posteriore alla transazione, enfatizzato dalla appellante quale criterio ermeneutico, la comunicazione del legale, di pari data della quietanza, che la somma veniva ricevuta in acconto e con riserva di agire verso gli altri coobbligati, poiché, come in modo condivisibile il primo giudice ha argomentato, proveniente non direttamente dalla parte ma dal legale di costei, oltre che in insanabile conflitto con la dichiarazione, resa nella transazione, di non avere più nulla da pretendere, in relazione al sinistro, “da chicchessia””.

3. La Ce. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; si è difesa con controricorso Vi.El.; non si sono difese le intimate compagnie. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., mancata applicazione dell’art.1311 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1199, 1362 e ss, 1366, 1370 c.c.

Si sostiene che la transazione stipulata da Ce. con la compagnia assicuratrice del chirurgo avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la quota del coobbligato transigente, e che la Corte di appello avrebbe falsamente applicato i criteri di interpretazione negoziale nell’affermare, al contrario, che avesse avuto ad oggetto l’intera obbligazione e fosse stato, quindi, suscettibile di adesione da parte degli altri coobbligati.

La Corte avrebbe erroneamente utilizzato il solo criterio letterale per interpretare il contenuto negoziale della sola “quietanza” sottoscritta dalla Ce., senza leggere detto atto congiuntamente alla comunicazione, inviata in pari data ed unitamente ad essa, con la quale ella si riservava di agire in giudizio per ottenere il restante 50% del danno patito nei confronti della Casa di cura e/o di eventuali altri responsabili. In tal modo, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avrebbero violato le regole ermeneutiche dei contratti (come degli atti unilaterali), ed in particolare le norme di cui all’art 1366 c.c. e 1370 c.c. che prevedono l’obbligo di interpretazione secondo buona fede e d’interpretazione contra stipulatorem, nonché l’art 1362 c.c., per cui occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutando il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione del contratto in correlazione con la norma di cui all’art 1363 c.c. (criterio sistematico) e dell’art 1366 c.c.

 

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Si evidenzia che la ricorrente non aveva voluto transigere per l’intero danno, ma solo per una parte di esso, e altresì che, a fronte dell’imposizione del debitore solidale (la compagnia Groupama) di non modificare il testo della “quietanza”, la ricorrente la aveva sottoscritta allegandola e spedendola però congiuntamente, proprio allo scopo di spiegare che l’accordo con Groupama era quello di rinunziare alla solidarietà passiva ex 1311 c.c. nei soli confronti di essa e del chirurgo Zi., e non transattivo dell’intero danno. Si rimarca, ancora, che deponevano nel senso di una mera rinuncia alla solidarietà passiva sia la circostanza che la compagnia avesse dichiarato di pagare nell’interesse del chirurgo Zi. e non per tutti, sia l’elemento quantitativo del danno che tanto Groupama quanto la ricorrente hanno individuato nel 50% del risarcimento spettante.

2. Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma nn. 3 e 4, c.p.c., “violazione di legge applicazione errata dell’art 1304 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1965, 1294 e 2697 c.c.”

Si deduce che l’applicabilità dell’art. 1304 c.c. in relazione alla transazione è soggetta a precisi limiti oggettivi e soggettivi, la cui ricorrenza andava provata dalla controparte.

In primo luogo, è necessario accertare se la transazione ex art 1965 c.c. sia parziale o totale: e nel caso di specie la transazione tra la ricorrente e Groupama ha investito solo il 50% del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che non avrebbero potuto né il Tribunale né la Corte d’Appello – che ha rigettato l’appello -, sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui all’art 1304 c.c., difettando nel caso di specie il presupposto oggettivo (l’accordo e la transazione dell’intero danno subito dalla Ce. di almeno Euro 350.000).

In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, il principio dell’art 1304 c.c. opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore medesimo, e ciò in forza del principio del favor creditoris.

Si lamenta, poi, che sia il Tribunale sia la Corte d’Appello – che ha confermato la sentenza del Tribunale – hanno, in violazione dell’art 2697 c.c., ritenuto applicabile l’art 1304 c.c., pur in assenza di prova fornita da controparte in ordine all’esistenza di tali presupposti di legge.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c., omessa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art 210 c.p.c. laddove la sentenza impugnata non fa menzione dell’ordine ex art 210 c.p.c. di esibizione al terzo Groupama della relazione del medico fiduciario del luglio 2013 né del contenuto di tale relazione, nonostante la stessa Corte d’Appello l’avesse ritenuta necessaria ed indispensabile al fine della decisione della causa, al punto di ordinarne l’esibizione.

Si qualifica la decisività di tale documento come prova documentale a favore della tesi attorea in relazione all’interpretazione ed alla qualificazione corretta dell’accordo transattivo intervenuto tra l’attuale ricorrente e Groupama per riconoscere il buon diritto della ricorrente ad esperire l’azione giudiziaria nei termini prospettati sin dall’inizio: richiesta di pagamento dell’ulteriore 50% del danno all’altro condebitore solidale previa rinunzia alla solidarietà del chirurgo Zi..

 

Obbligazioni solidali e transazione parziale

4.1 I primi due motivi che possono essere congiuntamente esaminati – avendo entrambi ad oggetto la questione della qualificazione come transazione integrale, suscettibile di adesione da parte degli altri coobbligati, dell’atto di quietanza sottoscritto dalla Ce. con Groupama quale assicuratrice dello Zi. in relazione all’intervento chirurgico del giugno 2010, dal quale sarebbero scaturiti i danni lamentati dall’odierna ricorrente – sono fondati.

Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la Casa di cura Vi.El. aveva dichiarato di volersi avvalere, ex art. 1304 c.c.., di tale transazione, intesa quale avente ad oggetto l’intero danno patito dalla Ce. e nei confronti di tutti i coobbligati solidali, e pertanto preclusiva dell’azionabilità del credito risarcitorio nei confronti della struttura quale coobbligata solidale del medico.

4.2. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto tale prospettazione, riconducendo lo stipulato negozio non ad una rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311 c.c., bensì ad una transazione, e in tale natura affermandone l’integralità, essendo stata riferita a “chicchessia per tutti i titoli di danno”, con conseguente applicazione del disposto dell’art. 1304 c.c.

In particolare, il giudice di appello ha infatti ritenuto che l’oggetto della transazione fosse l’intera posizione debitoria rispetto al diritto al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell’erroneo intervento chirurgico, e non la sola quota del medico, condebitore solidale con la struttura, considerato l’inequivoco riferimento a “chicchessia”, traendone il convincimento che fosse estinta anche la pretesa azionata dalla ricorrente nei confronti della Casa di cura.

5.1. Occorre premettere l’esame degli artt. 1304 e 1311 c.c., che regolano gli effetti della transazione parziale. L’art. 1304, primo comma, dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. L’art. 1311, comma 2, n. 1, d’altro canto, prevede che “il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva” rinuncia alla solidarietà.

5.2. In riferimento all’art. 1311 c.c. questa Suprema Corte ha precisato che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri, dai quali può pretendere il pagamento dell’intero debito; la presunzione di rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 1311, comma primo, pertanto, opera solo nei confronti del debitore cui sia stata rilasciata quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva (Cass. n. 1453 del 27/1/2015, Rv. 634093-01; Cass. n. 1934 del 5/3/1997, Rv. 502797-01). Il creditore – salvo che la solidarietà non sia prevista dalla legge per motivi di ordine pubblico – può, infatti, in via generale, rinunciare all’effetto principale della solidarietà, cioè alla possibilità di agire per l’intero verso ogni debitore, essendo la solidarietà passiva prevista nell’esclusivo suo vantaggio con la funzione di rafforzare il credito, laddove per il debitore potrà derivare solo vantaggio dall’essere tenuto verso il creditore esclusivamente per la propria quota, con conseguente sufficienza della sola volontà del creditore, anche in atto unilaterale.

 

Obbligazioni solidali e transazione parziale

La rinuncia alla solidarietà può essere limitata soltanto ad alcuno dei condebitori, sicché in tal caso il creditore conserva l’azione solidale verso gli altri per l’intero credito, sostanziandosi in un beneficium divisionis comportante solo la rinuncia all’effetto principale della solidarietà di poter agire per intero verso ciascun condebitore e restando ferme le regole della solidarietà per altri effetti.

5.2. Quanto all’art. 1304, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata (v. S.U. 30 dicembre 2011 n. 30174, più volte ribadita da altri arresti successivi: ex multis, Cass. n. 13877 del 6/7/2020, Rv. 658307-01 e Cass. n. 23418 del 17/11/2016, Rv. 642653-01), nel ritenere che detta norma si riferisca unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina dunque soltanto lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante. (Cass. n. 2426 del 25/01/2024, Rv. 670021-01).

6.1. Al riguardo va altresì precisato che lo stabilire in concreto se una transazione sia stata integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale; tuttavia, il relativo accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, sia sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica, ove, come nel caso di specie, tali regole non siano state correttamente osservate.

6.2. Nel caso concreto, la corte territoriale si è determinata nel senso dell’integralità della transazione semplicemente evocando il dato testuale dell’atto nella parte in cui la Ce. dichiara di “non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno”, ritenendo che la chiarezza dell’espressione utilizzata precludesse, in virtù del principio in claris non fit interpretatio, la ricerca di una volontà diversa. Il giudice d’appello, invero, ha ritenuto che “le parole “da chicchessia” evidenziano l’intenzione di liberare non solo lo Zi. ma tutti i coobbligati solidali: non essendo, peraltro, verosimile e credibile che il creditore di ingenti somme, assistito da un professionista munito di specifiche cognizioni tecniche, abbia “rischiato” la sottoscrizione di una transazione nei termini sopra precisati sulla mera scorta di informali “rassicurazioni” del liquidatore di nullo valore legale, mentre è, piuttosto, da presumere che il professionista, qualora l’intento fosse stato realmente quello di riservare l’azione contro i coobbligati, avrebbe perentoriamente sconsigliato alla propria assistita di firmare il documento, se realmente il relativo schema era precostituito unilateralmente dal debitore e non modificabile”.

7.1. Tale interpretazione, tuttavia, è carente sotto vari profili e non aderente al sistema delineato dalle norme di interpretazione ricognitiva, e, in primis, dall’art. 1362 c.c.

Nell’interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è affatto da solo decisivo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 24560 del 01/12/2016, Rv. 641971-01).

 

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7.2. L’art. 1362 c.c., invero, non esclude che nel momento iniziale del procedimento interpretativo debba essere applicato il metodo letterale, e, cioè, debba essere indagato il significato proprio delle parole, poiché questo momento del procedimento non può essere eliminato. La norma impone, peraltro, di procedere ad un completo esame ermeneutico del comportamento giuridicamente rilevante, senza arrestarsi in una ricognizione prima facie. In altri termini, il principio in claris non fit interpretatio rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale solo quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara in toto, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, onde detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 25840 del 9/12/2014, Rv. 633421-01).

Ne discende che, anche in relazione alla qualificazione della natura, integrale o parziale, del contratto di transazione, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti così come valutata anche con la condotta immediatamente susseguente alla stipulazione del negozio (art. 1362 cpv. c.c.), non potendo basarsi soltanto sull’ampiezza delle espressioni in sé che nel negozio sono inserite (cfr. Cass. n. 21557 del 27/07/2021, Rv. 662301-01).

8.1. Nel caso de quo, la corte territoriale si è invece arrestata al mero suddetto riferimento testuale contenuto nella dichiarazione della Ce. di “non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno”: dichiarazione che è, tuttavia, anche dal punto di vista letterale, assolutamente parziale, poiché dal ricorso, nel quale il testo della quietanza/transazione è stato riportato in modo integro e preciso, si evince ictu oculi che Groupama stava agendo esclusivamente quale assicuratrice dello Zi., per conto del quale “liquidava” l’importo offerto a titolo risarcitorio.

L’atto di quietanza recita testualmente: “La sottoscritta Ce. Antonia dichiara di accettare dalla compagnia Groupama Assicurazioni Spa, la quale liquida per conto di Zi. Fabio, l’importo di Euro 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila/00), anche in via di transazione, di ogni e qualsiasi danno, presente e futuro, subito da Ce. Antonia in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22/06/2010 e relativo alla polizza (Omissis).

Con la firma del presente atto la sottoscritta dichiara di non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno, compresa la rivalutazione monetaria, interessi, accessori e spese, anche legali, con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede”.

8.2. Ciò posto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assumono valore rilevante tanto il “quadro comportamentale” di cui al secondo comma dello stesso art. 1362 c.c., quanto anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi altresì conto – appunto – del comportamento, anche successivo, delle parti. (Cass. n. 20294 del 26/7/2019, Rv. 654926-01). Quindi, al fine di stabilire se nella specie la creditrice avesse inteso rinunciare al suo credito (e non semplicemente alla possibilità di esigerlo integralmente nei confronti della coobbligata in solido Groupama, transigente), oltre alle espressioni letterali utilizzate nell’atto di quietanza, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti, ed in particolar modo la circostanza – pacifica tra le parti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata – che, con atto esattamente contestuale (e dunque non posteriore) alla trasmissione della quietanza/transazione a Groupama, l’odierna ricorrente si riservava di agire in giudizio per ottenere il restante 50% del danno patito nei confronti della Casa di cura e/o di eventuali altri responsabili.

 

Obbligazioni solidali e transazione parziale

Il giudice d’appello ha, invece, con una motivazione radicalmente apodittica (“Neanche rileva, quale comportamento posteriore alla transazione, enfatizzato dalla appellante quale criterio ermeneutico, la comunicazione del legale, di pari data della quietanza, che la somma veniva ricevuta in acconto e con riserva di agire verso gli altri coobbligati, poiché, come in modo condivisibile in primo giudice ha argomentato, proveniente non direttamente dalla parte ma dal legale di costei, oltre che in insanabile conflitto con la dichiarazione, resa nella transazione, di non avere più nulla da pretendere, in relazione al sinistro, “da chicchessia”.) escluso qualsiasi rilevanza della contraria dichiarazione inviata dalla ricorrente appunto contestualmente alla quietanza stessa ed ha, in maniera parimenti apodittica, affermato che, “sotto il profilo logico, è ragionevole presumere che la danneggiata abbia accettato la somma di Euro 175.000,00, comunque di entità ragguardevole – quantunque consistente nella metà del valore risarcitorio stimato dal perito dell’assicurazione – a definizione “tombale”, per scongiurare che nel corso di un giudizio risultasse, all’esito di indagini tecniche, che l’evento dannoso fosse ascrivibile, esclusivamente o in concorso, a fattori indipendenti dall’operato del chirurgo”.

9. Infine – si rileva ormai ad abundantiam – la Corte d’Appello non risulta aver correttamente applicato nemmeno il disposto degli artt. 1366 e 1370 c.c., avendo pure omesso di considerare che la quietanza è stata redatta dalla sola Groupama su modulo prestampato.

10. Il terzo motivo risulta ictu oculi assorbito dall’accoglimento del primo e del secondo.

11. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi e, assorbito il terzo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, alla quale si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. Ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

 

Obbligazioni solidali e transazione parziale

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari.

Ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria l’11 maggio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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