Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 gennaio 2025| n. 2154.

Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

Massima: In tema di notificazione degli atti, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., è sufficiente che l’atto venga consegnato a una persona di famiglia del destinatario, senza necessità di dimostrare la convivenza. La presunzione “iuris tantum” del rapporto di parentela è sufficiente a ritenere valida la notifica, purché non venga provato il carattere occasionale della presenza del consegnatario nella casa di abitazione del destinatario.

Ordinanza|30 gennaio 2025| n. 2154. Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

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Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Fuochi pirotecnici – Risarcimento danni – Chiamata in causa – Notifica atto – Presunzione di consegna

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere-Relatore

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24255/2020 R.G. proposto da:

Fa.Ch., domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CA. presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ES.MO. (Omissis), domiciliazione telematica in atti

– ricorrente –

contro

DITTA FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI CASILLO SPERANZA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via degli AV.N., presso lo studio dell’avvocato AB.AN. (Omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato CA.AN. (Omissis), domiciliazione telematica in atti

– controricorrente –

nonché contro

COMUNE DI SAVIANO, in persona del Sindaco in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CA. presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GR.GI. (Omissis), domiciliazione telematica in atti

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di NAPOLI n. 2996/2020 depositata il 2/09/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2024 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

RITENUTO CHE:

Fa.Ch., lesa a seguito dello scoppio di una miccia di fuochi di artificio della ditta Fabbrica di Fuochi Artificiali di Ca.Sp., in seguito Ditta Ca.Sp., nel corso della festa per Santa Maria Immacolata in S, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola il Comune di S che, previa autorizzazione giudiziale, chiamò in causa la ditta Ca.Sp., che rimase contumace;

il Tribunale di Nola condannò in solido l’ente pubblico territoriale e la contumace Ditta Ca.Sp. al risarcimento dei danni in favore della Fa.Ch. per oltre settemila euro;

il Comune di Saviano propose appello e la ditta Ca.Sp. appellò in via incidentale, deducendo di essere stata contumace involontaria nel primo grado di giudizio, a causa della invalidità della notificazione dell’atto di chiamata in causa da parte del Comune, che era stato consegnato alla sorella della titolare della Ditta, Ca.Gi. che non rientrava nel nucleo familiare, come risultava dalla documentazione depositata nel grado d’impugnazione;

la Corte d’Appello di Napoli, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 2996 del 2/09/2020, accolto l’impugnazione incidentale della Ditta Ca.Sp. e ha rimesso la causa al Tribunale, in applicazione dell’art. 354 c.p.c.;

avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione Fa.Ch., con atto affidato a due motivi.

rispondono il Comune di Saviano, con atto avente forma di controricorso e contenuto di ricorso incidentale e, con proprio controricorso, la ditta Ca.Sp.;

il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;

tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 4/12/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge.

Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

CONSIDERATO CHE:

i motivi di ricorso principale sono per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, secondo comma, c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 139, comma secondo, c.p.c. e 2700 c.c. e degli artt. 24 e 11, comma sesto, della Carta costituzionale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;

la ricorrente critica, con il primo motivo, la sentenza della Corte territoriale per avere questa ritenuto sufficiente, al fine di escludere che la notifica fosse stata ritualmente effettuata a mani di Ca.Gi. sorella di Ca.Sp., la documentazione, consistente nello stato di famiglia di Ca.Sp. e nel registro dipendenti della Ditta Ca.Sp. dalla quale risulta che Ca.Sp. non compone il nucleo familiare di Ca.Sp. e, inoltre, non è dipendente della Ditta Ca.Sp.;

con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per avere questa ritenuto che la prova del requisito dell’occasionalità della presenza sarebbe stata data mediante la documentazione costituita dal certificato dello stato di famiglia e dell’elenco dei dipendenti della Ditta Ca.Sp.;

il primo motivo è fondato, per l’inidoneità delle sole risultanze anagrafiche a vincere la presunzione di convivenza (della sorella della destinataria) risultante dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario;

questa Corte ha, invero, affermato che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021 Rv. 661282 – 01) la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell’ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo);

questa Corte ha, inoltre (Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 – 01), affermato che incombe sul destinatario dell’atto l’onere di provare l’occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica;

Notifica a familiari: convivenza non necessaria.

la motivazione della Corte territoriale è, pertanto, errata, posto che il giudice del merito non ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di notifica dell’atto a persona che sia comunque nelle situazioni di cui all’art. 139, secondo comma, c.p.c. il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto; il secondo motivo è assorbito;

il controricorso, con ricorso incidentale del Comune di Saviano, è carente dei requisiti minimi di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., risolvendosi in una mera prospettazione di adesione al ricorso principale, senza alcuna specificazione delle ragioni di diritto, né illustrazione dei fatti rilevanti di causa;

il ricorso incidentale del Comune è, pertanto, dichiarato inammissibile, per difetto di requisiti minimi;

la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità;

infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Saviano; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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