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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3596. Nel caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e ss. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 431 del 1998, il conduttore – in difetto di una norma che disponga l’abrogazione dell’art. 79 della menzionata legge n. 392 del 1978 in via retroattiva o precluda l’esercizio delle azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data – è da considerarsi legittimato, in relazione al disposto del comma 5 dell’art. 14 della medesima legge n. 431 del 1998, ad esercitare l’azione prevista dall’indicato art. 79 diretta a rivendicare l’applicazione, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza venutasi a verificare successivamente alla stessa data in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua sostituzione imperativa, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., al pregresso canone convenzionale illegittimamente pattuito. Tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell’azione, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 febbraio 2015, n. 3596 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656. In materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull'equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria». Nel caso in esame, invece, l'aggiornamento in misura del 100 per cento dell'indice ISTAT e l'esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore costituivano – come emerge dalla sentenza in esame – sono esempi di clausole in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 marzo 2015, n. 4656 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: 1. R.M., sulla premessa di aver locato un immobile, ad uso commerciale, alla TG s.r.l., con ricorso al Tribunale di Frosinone chiese che la società conduttrice fosse condannata a corrisponderle l’aggiornamento del canone nella...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2865. Il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2015, n. 2865 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070. Ai fini dell’individuazione del luogo di pervenimento della corrispondenza all’indirizzo del destinatario agli effetti dell’articolo 1335 del Cc, quando costui abbia stipulato con l’ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso la quale possa ritirarla, l’ufficio del luogo di destinazione della corrispondenza presso il quale l’ente postale, una volta pervenutagli la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario e dà corso all’attività diretta a inserirla nella casella si identifica anche se la casella sia allocata presso altro ufficio del medesimo luogo per il ritiro come indirizzo di pervenimento del destinatario, giacché l’attività a tanto diretta dell’ente postale è compiuta per conto del destinatario in forza della convenzione di ricezione tramite casella e come tale, essendo a quest’ultimo riferibile implica che la corrispondenza si debba considerare pervenuta in un luogo che è di sua pertinenza e che per sua scelta si identifica come suo indirizzo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1148. Ove la controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, al quale è assoggettata, debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 gennaio 2015, n. 1148 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892. In relazione ad una locazione di immobile stipulata da un Comune per allocarvi una scuola, la scelta del Comune di far costruire un proprio immobile per allocarvi la scuola, qualora l'esecuzione dell'opera sia terminata prima della scadenza convenzionale del contratto, non costituisce di per sé idoneo motivo di recesso anticipato del Comune dalla locazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841. Sussiste sempre l'interesse ad agire per ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro tutte le volte in cui a fronte di un credito liquido ed esigibile il creditore non disponga di un titolo esecutivo. Tale regola vale a prescindere dall'atteggiamento antagonistico o meno del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....