L’ambito applicativo dell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter. La locuzione “fatto di lieve entita’” allude evidentemente a violazioni di modesto rilievo e significato, ovvero a quelle che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneita’ della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 marzo 2018, n. 13348.

Le modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015, articolo 5, hanno temperato il rigido automatismo previsto nell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia in carcere nel caso di trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l’aggiunta della locuzione “salvo che il fatto sia di lieve entita’”.
L’ambito applicativo dell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, che e’ riferibile alle ipotesi in cui l’allontanamento dall’abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice mentre rientrano nel disposto dell’articolo 276 c.p.p., comma 1, le ipotesi in cui, pur verificandosi l’allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalita’ previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni.
La locuzione “fatto di lieve entita’” allude evidentemente a violazioni di modesto rilievo e significato, ovvero a quelle che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneita’ della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto.

Sentenza 22 marzo 2018, n. 13348
Data udienza 9 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. TORNESI Daniela – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO;
Il P.G. Romano Giulio conclude per il rigetto;
Udito il difensore:
L’Avvocato (OMISSIS) chiede che vengano accolti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2017 il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame – ha rigettato l’appello avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli in data 21 settembre 2017 con cui veniva applicata, nei confronti di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, la misura della custodia in carcere, quale aggravamento di quella degli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento penale definito, in primo grado, con sentenza di condanna ad anni 17 e mesi quattro di reclusione.
1.1. L’episodio che ha determinato il ripristino della custodia cautelare in carcere e’ avvenuto il giorno (OMISSIS) quando il (OMISSIS) si e’ allontanato dal luogo di detenzione domiciliare e si e’ recato nella contigua abitazione dei genitori, sita nello stesso stabile e sul medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata da parte di un sanitario con il quale non aveva un rapporto di abituale assistenza.
1.2. Il Tribunale di Napoli – sezione per il riesame – riteneva irrilevanti, ai fini della esclusione della gravita’ della violazione commessa, le seguenti circostanze invocate dalla difesa dell’imputato nell’atto di appello: a) l’esistenza della prova in atti di una sua patologia che richiedeva la necessita’ di accertamenti ai fini di un intervento chirurgico; b) il fatto che era stato autorizzato ad uscire di casa una volta alla settimana per tre ore per recarsi a trovare il figlio, senza alcun divieto di incontro, e non aveva mai fruito di tale permesso; c) le numerose autorizzazioni ottenute per allontanarsi dal domicilio, libero e senza scorta, per recarsi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli per presenziare alle udienze del processo pendente a suo carico.
Nel provvedimento impugnato si dava atto che il (OMISSIS) aveva dato prova “non solo di non ricevere alcun effetto deterrente dalla misura domiciliare a cui era sottoposto al momento dei fatti (commettendo inopinatamente un nuovo reato), ma altresi’ di non tenere in alcun conto il limite impostogli dall’Autorita’ Giudiziaria, mostrandosi rispetto ad esso del tutto indifferente” e si perveniva ad affermare, anche in ragione della gravita’ dei fatti che costituiscono titolo cautelare, che l’attuale misura della custodia in carcere e’ l’unica idonea a salvaguardare le persistenti esigenze social – preventive.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 1, articolo 274 c.p.p., articolo 275 c.p.p., commi 1, 2 e 3 bis, articolo 276 c.p.p., commi 1 e 1 ter, articolo 310 c.p.p., per mancanza di motivazione ed in ogni caso illogicita’ della ordinanza impugnata incentrata sui medesimi motivi che erano stati posti a fondamento dell’originaria misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella domiciliare. Contesta che la violazione in cui e’ incorso possa ritenersi di gravita’ tale da imporre la custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni che vengono qui di seguito esposte.
2. Come e’ noto, le modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015, articolo 5, hanno temperato il rigido automatismo previsto nell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia in carcere nel caso di trasgressioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l’aggiunta della locuzione “salvo che il fatto sia di lieve entita’”.
Il legislatore ha cosi’ dato valore normativo ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 6 marzo 2002, n. 40) che, pur ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ di detta norma, aveva evidenziato il dato fondante della ragionevolezza riconosciuta alla scelta legislativa: “una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca (…) valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non e’ escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesivita’ alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione”.
La Consulta, senza entrare nel merito della corrispondenza tra la fattispecie disegnata dalla norma e quella penalistica dell’evasione, segnalava la necessita’ che il tipo legale della violazione fosse costruito in base ad un criterio di necessaria offensivita’ di congruenza rispetto all’obiettivo di tutela ed alle connesse conseguenze sanzionatorie.
Tale opzione interpretativa veniva recepita da un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 21487 del 18/02/2008, Moccia, Rv. 240065) che, chiamata a valutare una trasgressione gia’ qualificata come delitto di evasione in una sentenza di patteggiamento sul cui presupposto il giudice di merito aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, aveva annullato con rinvio siffatta decisione affinche’ fosse valutato in concreto il disvalore della condotta di trasgressione.
Il principio ermeneutico della offensivita’ della condotta ha, del resto, trovato significativi elementi di conferma anche in materia di evasione nei casi in cui e’ stata esclusa la sussistenza dei reato in presenza di dimostrati stati di necessita’ o di altri eccezionali eventi comprovanti che non vi era stata la sottrazione alla sfera di vigilanza integrante la condotta esecutiva del reato ne’ alcuna apprezzabile soluzione di continuita’ dello status di restrizione (Sez. 6, n. 32668 del 2/03/2010, Marchi, Rv. 247997; Sez. 6, n. 16673 del 13/04/2010, Parlato, Rv. 247051).
La giurisprudenza di legittimita’ ha altresi’ precisato l’ambito applicativo dell’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, che e’ riferibile alle ipotesi in cui l’allontanamento dall’abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice (Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990) mentre rientrano nel disposto dell’articolo 276 c.p.p., comma 1, le ipotesi in cui, pur verificandosi l’allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalita’ previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez.1, n. 46093 del 07/10/2014, Calculli), Rv. 261365).
La locuzione “fatto di lieve entita’” allude evidentemente a violazioni di modesto rilievo e significato, ovvero a quelle che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneita’ della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto.
Orbene, precisate le coordinate ermeneutiche di riferimento applicabili alla fattispecie in esame, si rileva che nel caso concreto non e’ stata adeguatamente valutata dai giudici di merito la eventuale sussumibilita’ della concreta condotta addebitata al (OMISSIS) nel “fatto di lieve entita’”.
Nel descritto contesto va peraltro considerato che il (OMISSIS), posto agli arresti domiciliari sin dal 15 settembre 2015, non risulta essersi reso responsabile di altre trasgressioni, cosi’ come chiarito dal Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato che, accogliendo gli argomenti difensivi, hanno escluso la sussistenza di precedenti elusioni delle disposizioni dell’Autorita’ Giudiziaria nella condotta del (OMISSIS) che era stato autorizzato a spostare il proprio domicilio da (OMISSIS) a (OMISSIS) in relazione alle scosse sismiche verificatesi nel centro Italia, senza l’indicazione di una precisa data di rientro presso l’originario indirizzo.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere ad un nuovo esame, dovra’ valutare se la condotta di trasgressione realizzata dal (OMISSIS) non sia riconducibile al fatto di lieve entita’ di cui all’articolo 276 c.p.p., comma 1 ter.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame – per nuovo esame. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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