In tema di reati fallimentari, la responsabilita’ del liquidatore. Il liquidatore è investito del potere di rappresentare la società non dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale) ma dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 marzo 2018, n. 13400.

In tema di reati fallimentari, la responsabilita’ del liquidatore. Il liquidatore è investito del potere di rappresentare la società non dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale) ma dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese, mentre prima il potere di rappresentanza resta all’amministratore.

Sentenza 22 marzo 2018, n. 13400
Data udienza 11 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfre – Rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile (OMISSIS) SRL nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Guardiano Alfredo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Perelli Simone che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno;
udito il difensore che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento, deposita conclusioni e nota spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.6.2013, aveva condannato (OMISSIS) alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reati di bancarotta fraudolenta documentale fallimentari in rubrica ascrittogli, commesso, nell’ambito del fallimento della ” (OMISSIS) s.r.l.”, in concorso con (OMISSIS), assolveva il suddetto imputato dai suddetti reati, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilita’ civile dell’imputato, (OMISSIS), parte civile costituita, nella sua qualita’ di curatore fallimentare della ” (OMISSIS) s.r.l.”, lamentando: 1) violazione di legge, per avere la corte di appello escluso la penale responsabilita’ dell’imputato, affermando, in particolare, che la tardiva pubblicita’ del venir meno dalla carica di liquidatore non e’ circostanza sufficiente a dimostrare che il (OMISSIS) non si fosse dimesso e che il relativo verbale fosse portatore di una immutatio veri, posto che tale affermazione si pone in contrasto, sia con le norme del codice civile in tema di messa in liquidazione della societa’, che attribuiscono grande rilievo alla pubblicazione del verbale di nomina dei liquidatori, in quanto produttiva di un effetto conoscitivo nei confronti dei terzi, sia con il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la mancata pubblicazione del verbale di nomina del liquidatore e dei relativi poteri comporta nei confronti dei terzi l’inesistenza della carica e dei poteri stessi; 2) vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe prova dell’accordo tra il (OMISSIS) e l’amministratore (OMISSIS), che non consente di comprendere quale sia stato l’iter logico che ha condotto il giudice del gravame ad assolvere l’imputato.
3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.
4. Va, al riguardo, evidenziato che l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) era stata motivata, dal giudice di primo grado, sul presupposto che l’imputato venne nominato liquidatore della societa’ fallita il (OMISSIS), rimanendo investito di tale qualifica sino alla dichiarazione di fallimento della societa’, avvenuta il 12.4.2010.
Il tribunale, in particolare, aveva ritenuto non idoneo ad escludere la responsabilita’ del (OMISSIS) il contenuto del verbale di assemblea del (OMISSIS), che attestava il passaggio di tale qualifica da quest’ultimo all’originario amministratore (OMISSIS), in quanto esso risultava pubblicato presso la competente Camera di Commercio in data (OMISSIS), quando la societa’ gia’ era stata dichiarata fallita.
Siffatta circostanza, evidenzia il ricorrente, “in uno con il fatto che il (OMISSIS) in data 28.5.2010 si era recato presso la cancelleria fallimentare a depositare le scritture contabili” (pur non avendone titolo, in quanto gia’ dimissionario, secondo la tesi difensiva prospettata dallo stesso imputato), “ha fatto propendere il giudice di primo grado a considerare il (OMISSIS) ancora liquidatore della societa’ alla data del fallimento e quindi ad affermare la sua responsabilita’”, posto che “la tardiva pubblicita’ della perdita della carica di liquidatore, successiva alla data di dichiarazione di fallimento doveva essere considerata”, ad avviso del tribunale, alla stregua “di un maldestro tentativo di tenere l’odierno imputato indenne dalle responsabilita’ conseguenti alla irregolare gestione della societa’”. Tanto premesso, il fulcro del ragionamento giuridico, operato dalla corte territoriale per giungere all’assoluzione del (OMISSIS), e’ rappresentato dall’affermazione, secondo cui il ritardo con cui e’ stata effettuata la trascrizione del verbale, contenente la nomina del nuovo liquidatore, non consente di escludere che il (OMISSIS) si sia realmente dimesso alla data del (OMISSIS) e che, dunque, il verbale assembleare sia conforme a quanto effettivamente deliberato (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).
Si tratta, tuttavia, di un assunto giuridicamente erroneo, in quanto fondato su di una nozione meramente dichiarativa della pubblicazione del verbale di nomina del nuovo liquidatore della societa’.
Ed invero, come e’ noto, ai sensi dell’articolo 2487 bis c.c., “la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche’ le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese” (articolo 2487 bis c.c., comma 1). “Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale” (articolo 2487 bis c.c., comma 3).
Orbene l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori ha efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa, segnando essa il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori, in funzione di garanzia dei terzi.
Solo con l’iscrizione, infatti, gli amministratori cessano dalla carica in favore dei liquidatori, conservando i primi, come previsto dall’articolo 2846 c.c., il potere di gestire la societa’, ai soli fini della conservazione dell’integrita’ e del valore del patrimonio sociale, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487 bis c.c..
Sicche’, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, con un condivisibile orientamento, da un lato, il liquidatore e’ investito del potere di rappresentare la societa’, anche in giudizio, non gia’ dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale), bensi’ dalla data dell’iscrizione della nomina stessa nel registro delle imprese, mentre, prima dell’iscrizione, il potere di rappresentanza resta in capo all’amministratore (cfr. Cass. civ., sez. 2, 26.7.2013, n. 18124, rv. 627303-01); da un lato, non solo la nomina dei liquidatori, cui consegue l’attribuzione agli stessi dei poteri preordinati all’ordinario esercizio dell’attivita’ di liquidazione, ma anche la determinazione di quei poteri che esulano da tale “perimetro ordinario” (come, ad esempio, quello di predisporre e presentare una domanda di concordato preventivo), dipendono dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, la cui mancanza ne determina l’inesistenza (cfr. Cass. civ., sez. 1, 14.6.2016, n. 12273, rv. 640012-01).
Ovviamente tali principi, proprio per le esigenze di tutela dei terzi, che rappresentano la ratio della richiamata disciplina civilistica, trovano applicazione non solo nel caso di sostituzione degli amministratori della societa’ con i liquidatori, ma anche in quello di successione di un amministratore ad un altro.
Ne consegue che nel caso in esame, non essendo stata data formale pubblicita’ al verbale di nomina del nuovo liquidatore del (OMISSIS), se non successivamente alla dichiarazione di fallimento, sino alla data della relativa pubblicazione, avvenuta, come si e’ detto, il (OMISSIS), il (OMISSIS) doveva ritenersi formalmente investito dei poteri e degli oneri connessi alla carica di liquidatore della societa’, ivi compresi quelli penalmente rilevanti.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Sezione, in tema di reati fallimentari, la responsabilita’ del liquidatore deriva non solo dal Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 223, ma anche dall’articolo 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilita’ degli amministratori e, quindi, anche all’articolo 2932 c.c., il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilita’, ex articolo 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (articolo 2487 bis c.c., comma 3) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non puo’ ritenersi esente da responsabilita’ il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (cfr. Cass., sez. 5, 14.6.2011, n. 36434, rv. 250939).
Occorre, dunque, procedere ad una puntuale verifica, che puo’ essere svolta solo in sede di merito, per verificare se, con riferimenti ai fatti oggetto di contestazione, il (OMISSIS), nella sua qualita’ di liquidatore, sia venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e di controllo in ordine alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, profilo che la corte territoriale ha omesso di verificare con la dovuta attenzione.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvedera’ anche all’eventuale liquidazione in favore della parte civile costituita delle spese processuali sostenute in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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