SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418
Ritenuto in fatto
La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni.
La venditrice si oppose alla domanda deducendo la prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi degli artt. 1492 e 1495 comma 3 cc per decorso del relativo termine annuale dalla consegna (avvenuta nel settembre 2006).
Il Giudice di Pace adito, con sentenza non definitiva 4.8.2009, respinse l’eccezione di prescrizione e il Tribunale di Massa, decidendo sull’appello proposto dalla New Com srl confermò l’esito del giudizio osservando che la prescrizione era stata interrotta da una missiva del 23.3.2007 a cui aveva fatto seguito una nota del venditore datata 27.3.2007 con cui si contestava la diffida di controparte e la richiesta di restituzione. Secondo il giudice di merito trovava applicazione il principio di diritto affermato da sez. 2 sentenza n. 9630/1999 sull’idoneità come atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia – di una manifestazione al venditore della volontà di volere esercitare la garanzia, ancorché riservi ad un momento successivo la scelta della tutela (riduzione del prezzo o risoluzione). Ha desunto poi l’avvenuta costituzione in mora dell’appellante dalla lettera inviata in risposta, con cui si contestava la diffida e le richieste di restituzione del centralino.
Avverso tale sentenza la New Com ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 cpc a cui resiste, con controricorso, la Locanda Podere Il Riposo.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, la società ricorrente deduce la violazione delle norme circa l’interruzione del termine prescrizionale di cui all’art. 1495 comma 3 cc in relazione all’azione di risoluzione del contratto per vizi del bene compravenduto, quale esercizio di diritto potestativo discendente da azione di garanzia di cui all’art. 1492 cc. Secondo la tesi della ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere efficacia interruttiva alla missiva del 23.3.2007 perché il primo valido atto interruttivo era rappresentato dalla citazione notificata il 9.1.07, quindi ben oltre l’anno dalla data di consegna dei beni venduti. Richiama la giurisprudenza sulla natura potestativa del diritto di chiedere la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta e ritiene pertanto che interruzione della prescrizione non può avvenire con atto stragiudiziale di costituzione in mora. Ritiene fuori luogo la giurisprudenza richiamata dal decisione perché nel caso che fattispecie esaminata in quella era riservato la scelta del rimedio ma già aveva operato la sua scelta in relazione alla attuazione della azione di garanzia.
Il ricorso è fondato.
L’articolo 1492 cc disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta e al primo comma così dispone: ‘Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione’.
Dalla sentenza impugnata si evince che la merce (il centralino telefonico e le altre apparecchiature) era stata acquistata nel settembre del 2006 e che la ditta acquirente, con nota del 23.3.2007 aveva ‘esplicitamente manifestato l’intenzione di ritenere risolto il contratto ex art. 1492 cc.’ chiedendo alla venditrice di attivarsi le restituzioni.
Come appare evidente, il compratore con tale atto non aveva manifestato la mera intenzione di far valere la garanzia ex art. 1492 cc con riserva di effettuare in un secondo momento la scelta tra i due rimedi alternativi previsti dalla norma (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto): aveva invece già fatto la sua scelta, chiaramente dichiarando di volere avvalersi della risoluzione del contratto.
Erra pertanto il Tribunale di Massa a ritenere la suddetta missiva del 23.3.2007 idonea ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia perché il principio di diritto posto a sostegno della decisione non si attaglia al caso di specie.
Infatti, la regola espressa nella sentenza 9630/1999 di questa Corte, che il Tribunale applica al caso di specie (‘Costituisce atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà – del compratore – di volerla esercitare, ancorché il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto’) riguarda l’ipotesi – ben diversa da quella di cui oggi ancora si discute – in cui si manifesta la mera volontà di esercitare la garanzia nei confronti del venditore con riserva di effettuare successivamente la scelta tra i rimedi consentiti.
Quando il compratore intende avvalersi direttamente dell’azione di risoluzione contrattuale la modalità di interruzione della prescrizione è diversa.
Come infatti già affermato da questa Corte, la facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, come la lettera che la ditta acquirente avrebbe inviato in data 23.3.2007 alla New Com.
Gli atti cui l’art. 2943 c.c., comma 4, connette l’effetto di interrompere la prescrizione sono infatti quelli che valgono a costituire in mora ‘il debitore’ e debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c., comma 1, in una ‘intimazione o richiesta’ di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai potestativi, come è quello di cui si tratta.
In questo senso si è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di questa Corte, in tema sia di azioni costitutive in genere, sia di domande di risoluzione in specie, anche con particolare riferimento a quelle relative a contratti di vendita (Sez. 2, Sentenza n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433; Sez. 2, Sentenza n. 3379 del 15/02/2007 Rv. 594734; Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 Rv. 568626; v. altresì più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 Rv. 615386; Sez. L, Sentenza n. 25861 del 21/12/2010 Rv. 615408).
Ora, considerando che il contratto di vendita fu concluso nel settembre 2006, alla data del 3.12.2007 (momento della proposizione della domanda giudiziale valevole quale primo atto interruttivo), l’azione di garanzia del compratore si era ormai prescritta.
Solo per completezza, va rilevato che il tema del riconoscimento dei vizi (su cui si sofferma la parte controricorrente) non risulta abbia formato oggetto di specifica discussione nel giudizio di merito e quindi è superfluo il suo esame in questa sede per la prima volta.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame sulla scorta dei principi esposti da parte del Tribunale di Massa che, in diversa composizione soggettiva, provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Massa in diversa composizione
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