Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2016, n. 18585
Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2016, n. 18585

Nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale, ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. Anche in dottrina e’ condivisa l’opinione che il collegamento negoziale e’ caratterizzato dal fatto che il risultato economico unitario viene raggiunto non attraverso un...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 7 settembre 2016, n. 17680

Nell’interpretazione di una dichiarazione negoziale da parte del giudice del merito, la parte non puo’ limitarsi a richiamare genericamente le regole legali di cui all’articolo 1362 c.c. e ss. ne’ contrapporre assiomaticamente a quella accolta dal giudice a quo una tesi interpretativa diversa, ma deve specificare i canoni ermeneutici in concreto violati nonche’ il punto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 luglio 2016, n. 14432

Il principio “in claris non fit interpretatio” deve essere inteso nel senso che la chiarezza che preclude qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale è la chiarezza delle intenzioni dei contraenti Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 15 luglio 2016, n. 14432 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701. In materia di interpretazione del contratto, il criterio fondamentale è l’interpretazione letterale dei termini utilizzati dalle parti nella stesura dell’accordo; deve ritenersi esclusa, perciò, l’indagine in merito alla reale intenzione delle parti, ove le espressioni usate nel contratto abbiano natura chiara ed inequivocabile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 6 novembre 2015, n. 22701 Ritenuto in fatto Con atto notificato il 3.3.2004 l’architetto D.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Firenze la “Vista” s.r.l.. Esponeva che la società convenuta, come da lettera di incarico datata 20.10.1998, gli aveva conferito mandato di provvedere alla progettazione di una...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015, n. 17020. Le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ.; e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole ali’assicuratore medesimo

Suprema Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 20 agosto 2015, n. 17020 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato V. V. conveniva in giudizio Assicurazioni Generali S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento dell’ indennizzo dovutogli in forza di polizza assicurativa stipulata per suo conto nel 2001 dalla Cassa Nazionale Forense; ed avente ad oggetto le spese...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 maggio 2015, n. 9006. In tema di interpretazione del negozio, anche unilaterale d’impegno, ai fini della ricerca dell’intenzione dell’obbligato il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell’intero contesto, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell’art. 1363 c.c., in quanto per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri d’interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del negozio, il primo essendo volto a consentire di accertarne il significato in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, il secondo consentendo di escludere interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole negoziali deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del negozio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 9006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...