In ordine all’articolo 44 della legge fallimentare

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11541

Al quesito se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive e ai pagamenti effettuati attraverso il conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito d’impresa, cosi’ applicando comunque la norma dell’articolo 44, ovvero possa far proprio il saldo attivo del conto corrispondente all’utile realizzato”, sulla base del disposto dell’articolo 42, comma 2.
La preferenza va al secondo corno dell’alternativa solo nella concorrente presenza di due condizioni. Una e’ che il riferimento della fattispecie concreta sia nei confronti di una nuova impresa; l’altra e’ che le passivita’ da dedurre consistano precisamente in “obbligazioni derivanti dal titolo o, comunque, inerenti all’acquisto.
Il Collegio ha ritenuto di confermare la sostanza di questa soluzione, che per l’appunto subordina l’esclusione dell’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 44 al necessario concorso degli indicati due requisiti.

Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11541

Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22326/2015 proposto da:
(OMISSIS) s.c. a r.l. in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Societa’ Cooperativa, quale successore a titolo universale del (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale per notaio dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep.n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 552/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2017 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La societa’ cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti della societa’ cooperativa (OMISSIS), articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 5 maggio 2015, in riforma di quella resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Bergamo, n. 1130/2012.
Nei confronti del ricorso resiste il (OMISSIS) che ha depositato un apposito controricorso.
Entrambe le parti hanno provveduto a depositare memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
2.- La vicenda giunta ora all’esame di questa Corte fa riferimento a un conto corrente bancario, per un certo periodo di tempo rimasto aperto, ed effettivamente movimentato, pur dopo l’avvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della societa’ correntista.
A fronte di tale situazione, il Commissario liquidatore ha chiesto la condanna del (OMISSIS) alla restituzione del residuo saldo attivo di conto corrente maturato alla data della dichiarazione e, altresi’, al versamento in sue mani di tutte le diverse, ulteriori somme affluite sul conto dopo tale dichiarazione. Il (OMISSIS) si e’ opposto alla richiesta, assumendo tra l’altro che il conto, rimasto nei fatti aperto per la mancanza di informazione dell’avvio della procedura, era stato sostanzialmente utilizzato. “per effettuare pagamenti a terzi”.
Accogliendo la domande formulate dal Commissario liquidatore, il Tribunale di Bergamo ha in particolare rilevato che la norma dell’articolo 78 L. Fall., applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta, sancisce lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente al momento di avvio della procedura; che la norma dell’articolo 44 L. Fall., essa pure applicabile al caso di liquidazione coatta, sancisce l’inefficacia di tutti i pagamenti, fatti o ricevuti dall’impresa dopo la relativa dichiarazione; che nella specie non risultava provato – contro le riportate evenienze – che le rimesse affluite sul conto in questione fossero riferibili a una nuova attivita’ di impresa, di iniziativa post-fallimentare.
Proposta impugnazione da parte del (OMISSIS) avanti alla Corte di Appello di Brescia, quest’ultima, nell’accoglierla, ha in via segnata osservato, richiamandosi in modo espresso alla pronuncia di Cass. 7 giugno 2002 n. 8274, che alla facolta’ per il curatore di appropriarsi di tutte le somme affluite sul conto corrente in epoca successiva all’avvio della procedura, la banca ben puo’ opporre (assumendone il relativo onere probatorio) che tali rimesse abbiano in realta’ costituito provento della gestione di un’attivita’ d’impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di avvio della procedura; e che, d’altra parte, non emerge “nessuna contrapposizione di principio” per potere differenziare al riguardo il caso di nuova e diversa impresa, che ha preso inizio cioe’ dopo la dichiarazione di liquidazione, e quello di semplice prosecuzione dell’impresa precedente e in relazione alla quale e’ stato dichiarato lo stato di insolvenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.
Il primo motivo (ricorso, p. 5) assume: “violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 42, comma 2, (articolo 360 c.p.c., n. 3), per essere stato applicato in assenza dell’inizio di una nuova e diversa attivita’ di impresa”.
Il secondo motivo (p. 12) assume: “violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 42, comma 2, (articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere applicato la norma senza valutare se le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell’attivita’ proseguita dalla (OMISSIS) in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa”.
Il terzo motivo (p. 14) assume: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), in riferimento alla prova del fatto che le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell’attivita’ proseguita dalla (OMISSIS) in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa. Nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4)”.
Il quarto motivo (p. 17) assume: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 e 2730 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), con riferimento ai pagamenti effettuati da (OMISSIS) dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa. Nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4)”.
Il quinto motivo (p. 22) assume: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), costituito dall’individuazione dei pagamenti effettivamente riferibili ai costi dell’attivita’ di impresa.
4.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, in ragione della complementarita’ che li lega. Entrambi i motivi convergono, infatti, sulla norma dell’articolo 42, comma 2, L.F. (per la quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita’ incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi”), di cui il ricorrente nega venga a trovare applicazione nella fattispecie concreta.
Il primo motivo contesta, in particolare, il rilievo della Corte territoriale, per cui la norma dell’articolo 42, comma 2 puo’ venire indifferentemente in applicazione tanto nel caso di nuova e diversa impresa svolta dal fallito, quanto pure in quello di semplice prosecuzione, da parte del medesimo, della attivita’ imprenditoriale in essere prima della dichiarazione di avvio della procedura. Secondo il ricorrente, in quest’ultima ipotesi dovrebbe invece entrare in applicazione il regime di inefficacia degli atti del fallito, che e’ sancito dalla norma dell’articolo 44 L. Fall..
Il secondo motivo contesta, dal canto suo, l’ulteriore svolgimento compiuto dalla Corte bresciana, per cui al riscontro dello svolgimento di un’attivita’ di impresa post-fallimentare segue senz’altro la “riconducibilita’ ad essa dei pagamenti effettuati attraverso operazioni sul conto corrente”, quali passivita’ da dedurre dagli utili ritratti dall’esercizio dell’impresa medesima. Secondo il ricorrente, per contro, occorre in ogni caso verificare specificamente l’effettiva pertinenza all’impresa sia delle somme affluite sul conto, sia pure dei pagamenti compiuti dal fallito a mezzo di prelievi dal conto medesimo: dovendo comunque trovare applicazione, nel caso di riscontro non positivo, la disciplina dettata dall’articolo 44.
5.- Piu’ volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, la questione relativa alla definizione dei rapporti, che intercorrono tra la norma dell’articolo 42, comma 2 e quella dell’articolo 44 L. Fall., non sempre ha ricevuto soluzioni del tutto allineate nelle sentenze rese dalle Sezioni semplici. Come non mancano di testimoniare, ciascuno per il suo lato, il ricorso e il controricorso depositati dalle parti.
Posta questa situazione, va fatto riferimento alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte in data 10 dicembre 1993, n. 12159, come intesa a “comporre” – cosi’ segnala espressamente la stessa “il contrasto che si e’ determinato presso la Prima Sezione della Corte in ordine alla disciplina applicabile agli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento”, dovendosi dunque “stabilire se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive e ai pagamenti effettuati attraverso il conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito d’impresa”, cosi’ applicando comunque la norma dell’articolo 44, “ovvero possa far proprio il saldo attivo del conto corrispondente all’utile realizzato”, sulla base del disposto dell’articolo 42, comma 2.
6.- Nella sentenza delle Sezioni l’interrogativo appena richiamato riceve una soluzione articolata. Nel senso che la preferenza va al secondo corno dell’alternativa solo nella concorrente presenza di due condizioni. Una e’ che il riferimento della fattispecie concreta sia nei confronti di una nuova impresa; l’altra e’ che le passivita’ da dedurre consistano precisamente in “obbligazioni derivanti dal titolo o, comunque, inerenti all’acquisto”.
Il Collegio ritiene di confermare senz’altro la sostanza di questa soluzione, che per l’appunto subordina l’esclusione dell’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 44 al necessario concorso degli indicati due requisiti.
7.- Non puo’, in effetti, risultare condivisibile il rilievo della Corte territoriale per cui tra l’ipotesi dell’avvio di una nuova impresa e quella della prosecuzione di quella gia’ in essere prima della sentenza dichiarativa non corrono differenze di rilievo.
Quest’ultima ipotesi non puo’ non confrontarsi, invero, con la figura del c.d. esercizio dell’impresa, cosi’ come conformata e regolata dalla disciplina vigente (peraltro, di impianto non diverso – per quanto viene qui in specifico interesse – da quella anteriore alle riforme della legge fallimentare).
Pareggiare, sotto il profilo del regime degli atti, il caso della prosecuzione dell’impresa effettuata dal curatore sulla base delle occorrenti autorizzazioni e dei previsti controlli a quello della prosecuzione della stessa posta in essere dal fallito in difetto di ogni autorizzazione senza alcun controllo significherebbe, in realta’, vanificare il regime del c.d. esercizio provvisorio delineato dal sistema della legge fallimentare. Si vedano, in segnata specie, le disposizioni contenute nell’articolo 104 L. Fall..
Neppure puo’ ritenersi corretto ipotizzare una sorte di “riconduzione automatica” dei movimenti di conto corrente all’esercizio della nuova impresa. Per escludere l’applicazione della norma dell’articolo 44 occorre, invece, la sussistenza di un nesso di pertinenza specifica (cfr., in particolare, Cass., 24 gennaio 2008, n. 1600): sia in punto di prelievi, sia pure, e non meno, in punto di versamenti.
Che’ a reggere l’applicazione della norma dell’articolo 42, comma 2, e’ proprio il fatto che si tratta di beni non gia’ esistenti nel patrimonio del debitore al momento della sua dichiarazione di fallimento (ovvero di liquidazione coatta), bensi’ sopravvenuti rispetto alla dichiarazione medesima.
8.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno dunque accolti. Il terzo, il quarto e il quinto motivo risultano assorbiti da tale accoglimento.
9.- Il ricorso va accolto, nei termini e limiti appena indicati. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la decidera’ in conformita’ al principio di diritto sopra enunciato e giudichera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la decidera’ in conformita’ al principio di diritto sopra enunciato e pure sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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