In tema di disciplina della parte civile, ai sensi dell’articolo 82 c.p., comma 2 e articolo 523 c.p.p., comma 2, la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20813.

La massima estrapolata:

In tema di disciplina della parte civile, ai sensi dell’articolo 82 c.p., comma 2 e articolo 523 c.p.p., comma 2, la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, e’ necessario acquisire processualmente le precise richieste del danneggiato. Nel caso di specie, all’udienza di discussione dinanzi al Giudice di pace, il difensore di parte civile era assente e, di conseguenza, alcuna mozione attinente alle ragioni risarcitorie e’ stata avanzata, il che configura proprio una revoca tacita. Ad assistere quale imputato in quell’udienza, infatti, vi era un difensore di ufficio immediatamente reperibile ex articolo 97 c.p.p., comma 4, nominato dal Giudice il quale – com’e’ ovvio – non assisteva il predetto anche quale parte civile.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20813

Data udienza 23 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), (ANCHE PCN) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/12/2016 del TRIBUNALE di COSENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2016, il Tribunale di Cosenza, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, assolveva (OMISSIS) dal delitto di lesioni personali consumato ai danni di (OMISSIS). Secondo il Giudice di appello, quello di primo grado era incorso in errore invertendo il nome delle parti, perche’, in dispositivo, aveva assolto (OMISSIS) dai delitti di lesioni e minacce ai danni di (OMISSIS) ed aveva condannato (OMISSIS) per il delitto di lesioni personali a danno di (OMISSIS) mentre, in motivazione, aveva valutato gli elementi di prova concludendo per la responsabilita’ del (OMISSIS) e per l’assoluzione del (OMISSIS).
Il Tribunale condivideva la motivazione del primo giudice e concludeva che, alla luce delle deposizioni, si doveva ritenere che era stato (OMISSIS), irritato perche’ (OMISSIS), suo datore di lavoro, gli aveva contestato alcune assenze, ad aggredire piu’ volte lo stesso (OMISSIS), che aveva poi agito solo con l’intento di difendersi.
Rilevando che l’appello era stato proposto dal (OMISSIS) anche quale parte civile, il Tribunale, sempre in riforma della sentenza impugnata, condannava (OMISSIS) a risarcire i danni causati a (OMISSIS), da liquidarsi in separato giudizio, e a rifondergli le spese di assistenza e rappresentanza relative al primo grado nella misura di Euro 1.200, oltre accessori di legge.
2. Propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore Avv. (OMISSIS), articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed in particolare dell’articolo 82 c.p.p. in quanto, nel primo grado di giudizio, il patrono del (OMISSIS) non era presente (vi era un sostituto ex articolo 97 c.p.p., comma 4 quanto alla posizione del (OMISSIS) quale imputato) e, di conseguenza, quale parte civile, non aveva rassegnato le sue conclusioni.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’articolo 530 c.p.p. perche’ la prova del fatto ascritto al ricorrente era insufficiente e contraddittoria, con particolare riferimento al fatto che fosse stato (OMISSIS) ad iniziare la lite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, in particolare quando – nel primo motivo – si appunta contro la riforma, da parte del Tribunale, della sentenza di primo grado a proposito delle statuizioni civili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di disciplina della parte civile, ai sensi dell’articolo 82 c.p., comma 2 e articolo 523 c.p.p., comma 2, la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, e’ necessario acquisire processualmente le precise richieste del danneggiato (Sez. 1, n. 19380 del 25/11/2016, dep. 2017, Casadei, Rv. 270260). Nel caso di specie, all’udienza di discussione dinanzi al Giudice di pace, il difensore di parte civile era assente e, di conseguenza, alcuna mozione attinente alle ragioni risarcitorie e’ stata avanzata, il che configura proprio una revoca tacita. Ad assistere (OMISSIS) quale imputato in quell’udienza, infatti, vi era un difensore di ufficio immediatamente reperibile ex articolo 97 c.p.p., comma 4, nominato dal Giudice il quale – com’e’ ovvio – non assisteva il predetto anche quale parte civile.
La sentenza va, pertanto, annullata nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno ed alle rifusione delle spese di parte civile in primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto strutturato in fatto, con una richiesta di riedizione della delibazione di merito – in particolare fondata sulla contraddittorieta’ della prova – che e’ del tutto estranea al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Motivazione semplificata.

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