In caso di guida in stato di ebbrezza il giudice non può contestare all’imputato una fattispecie più grave rispetto a quella risultante dall’esito dell’etilometro.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 maggio 2016, n. 19176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 519/2014 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 21/05/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 21/5/2015, confermo’ quella emessa dal Tribunale della stessa citta’, in data 12/12/2014, che aveva giudicato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), per essersi posto alla guida di autovettura in stato d’ebbrezza alcolica.
2. L’imputato avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello corredato da due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente lamenta che la Corte nissena aveva ritenuto l’ipotesi piu’ grave fra quelle previste dal citato comma 2, nonostante che il tasso alcolico, misurato mediante etilometro fosse da riferibile all’ipotesi meno grave di cui alla lettera b), in quanto inferiore ad 1,5 g/l (1,49 alla prima misurazione ed 1,35 alla seconda). Pur vero che, secondo le indicazioni espresse in sede di legittimita’, e’ possibile basarsi sui dati sintomatici, tuttavia, nel caso all’esame, tali sintomi univoci erano assenti, in quanto l’alito vinoso non puo’ considerarsi tale e lo stato di agitazione era certamente da riconnettere allo scuotimento emotivo scatenato dall’incidente, nel quale erano rimasti investiti due pedoni.
2.2. Con il successivo motivo il (OMISSIS) denunzia mancanza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in ordine all’asserita regolarita’ dell’apparecchio utilizzato per la misurazione, nonostante che sul punto fosse stato rilevato che, a mente dell’articolo 379, comma 8 del reg. di attuazione del cod. della str., tali strumenti debbono essere sottoposti a periodica revisione; revisioni che non erano state provate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo motivo non puo’ trovare accoglimento.
Questa Corte ha gia’ piu’ volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarita’ dell’etilometro (Cass., Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011).
4. Il primo motivo e’ fondato.
In sede di legittimita’ (cfr., fra le tante, Sez. 4, n. 6889 del 16/12/2011, dep. 21/2/2012, Rv. 252728; Sez. 4, n. 28787 del 9/6/2011, dep. 1977/2011, Rv. 250714; Sez. 4, n. 1773 del 29/11/2012, dep. 17/1/2013, non. mass.) si e’ reiteratamente affermato che Io stato di ebbrezza alcolica puo’ essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’articolo 186 cit., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dalla verifica strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi piu’ lieve, priva di rilievo penale (lettera a), quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi.
Nel caso di specie, a fronte di un risultato strumentale che colloca lo stato di ebbrezza nella seconda fascia (citato articolo 186, comma 2, lettera b), la Corte di merito ha ritenuto di sussumere il fatto nella fattispecie piu’ grave osservando che “l’alcoltest, seppure eseguito a distanza di circa due ore dal momento del sinistro stradale, ha dato esito positivo, con tasso alcolemico di 1,49 e 1,35 g/l, sicche’ – essendo ben noto che la concentrazione di alcool, in andamento ascendente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione (c.d. Curva di Widmark), assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – non c’e’ dubbio che i rilevati dati, inequivocabilmente attestanti l’andamento decrescente del tasso alcolemico presente nell’organismo dell’imputato e risultati, pure, di poco inferiori rispetto alla soglia di 1,50 g/l, si siano ben prestati a corroborare, una volta esclusa l’assunzione di alcool da parte dello stesso dopo la verificazione del sinistro, uno stato di ebbrezza alcolica, al momento del comportamento di guida, collocabile non gia’ nella fascia di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), bensi’ in quella piu’ grave di cui alla lettera c), del citato articolo”.
Trattasi di motivazione illogica. Come si e’ visto, pur in assenza di prova strumentale, ove il complessivo quadro sintomatologico sia in grado di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stato d’ebbrezza dell’imputato vada collocato in una delle due ipotesi di reato, a gravita’ crescente, previste dalle lettera b) e c), della piu’ volte citata disposizione, e’ legittimo affermarne la penale responsabilita’ (l’ipotesi di cui alla lettera a e’ punita in via amministrativa).
La Corte di Caltanissetta, per un verso, omette qualunque riferimento a un corteo sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezza, l’affermazione secondo la quale l’imputato, a dispetto della misurazione meccanica, al momento del fatto presentava nell’organismo una presenza di alcol superiore ad 1,5 g/l; per altro verso, senza che consti l’apporto di perito di settore, risolve il dubbio enunciando una regola, che assume scientifica.
Come ben noto il giudice puo’ essere fruitore, o se si vuole utilizzatore, di regole scientifiche, ma, fatta eccezione per le conoscenze facenti parte del notorio, non puo’ porre egli la regola, che assume essere scientifica, magari credendo di apprestarle autorevolezza citando lo studioso alla quale si attribuisce la scoperta o l’affinamento della tecnica conoscitiva.
5. Cio’ posto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame che tenga conto di quanto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta.
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