Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 maggio 2016, n. 19208.

Il cantiere non può considerarsi chiuso una volta ultimati i lavori di carpenteria: per gli addetti resta dunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai.

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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 9 maggio 2016, n. 19208

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, nonche’ dalle parti civili: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti di:

1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 104/15 del 16/06/2015, del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Larino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Leonardo Tanga;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

udite le richieste del difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Foggia, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. e insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udite le richieste del difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. e insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udite le richieste del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Larino, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi;

udite le richieste del difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Campobasso, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.104/15 del 16/06/2015, del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Larino, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per non aver commesso il fatto loro contestato e relativo al reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2.

2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso nonche’, a mezzo dei propri difensori, le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1) vizi motivazionali in relazione alle posizioni dei due prosciolti. Deducono che il cantiere, al momento del sinistro, non poteva assolutamente dirsi chiuso, come acriticamente sostenuto in sentenza, in quanto erano in corso una serie di attivita’ -ad esempio lo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato- benche’ i lavori di carpenteria, questi si’, fossero stati ultimati. Affermano che il primo Giudice cadeva in palese contraddizione allorche’ richiamava la decisione del Supremo Collegio del 27 gennaio 2015 (Cassazione, Sezione 4, numero 3809) posto che con tale decisione la Corte affermava un principio, fondamentale in materia di permanenza delle cosiddette “posizioni di garanzia”, in virtu’ del quale la legge non autorizza a ritenere concluso un cantiere soltanto perche’ sono terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralita’ delle attivita’ che sono allo stesso funzionali, quanto con la necessita’ di garantire la massima sicurezza dei lavori -legata al coordinamento delle diverse funzioni lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera- ancorche’ le mansioni edilizie in senso stretto siano state ultimate in un momento antecedente e siffatto principio, tuttavia, veniva completamente eluso dal GUP di Larino. Sostengono che secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al termine dei lavori, previo accordo con il direttore dei lavori committente e/o responsabile dei lavori, redige il verbale di fine opere di sua competenza e lo sottopone alla firma del committente e/o al responsabile dei lavori ed all’impresa affidataria; tale verbale e’ da qualificare quale conclusione dell’incarico ma in atti e nella pronuncia impugnata non si riscontrava la presenza di siffatta documentazione. Rimarcano, infine, che l’ultimo sopralluogo eseguito dal (OMISSIS) risale al 19 giugno 2012, mentre alla data del (OMISSIS), giorno dell’incidente, erano ancora in atto le fasi di cantiere, tanto e’ vero che l’operaio (OMISSIS) proprio in quel giorno- precipitava al suolo mentre il (OMISSIS), da parte sua, ometteva di accertarsi della presenza sul cantiere, durante tale fase, del coimputato (OMISSIS).

2.1. In data 02/04/2016 l’imputato (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria difensiva con la quale si insiste per la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi o, quantomeno, per il rigetto dei medesimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi dei ricorsi sono fondati nei limiti e termini di cui appresso.

4. Occorre premettere che, come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimita’, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., l’insufficienza o contraddittorieta’ delle fonti di prova che legittima l’emanazione di sentenza di proscioglimento da parte dei Giudice dell’udienza preliminare ha quale parametro di riferimento la prognosi di inutilita’ del dibattimento, mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative o aperte. In altre parole, il GUP, a fronte di elementi di prova in parte favorevoli all’imputato, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio sicuro (si sottolinea: sicuro) di immutabilita’ del quadro probatorio, specificamente di non modificabilita’ in dibattimento per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa valutazione degli elementi in atti. E’, percio’ necessario che non esista alcuna prevedibile possibilita’ che il dibattimento possa giungere ad un esito diverso da quello dell’innocenza dell’imputato (sez. 4, n.13922 del 08/03/2012; sez. 2, n. 30899 del 17/06/2014).

5. Cio’ premesso, si osserva che, nel caso di specie, il Giudice non ha correttamente motivato in ordine alle condizioni stabilite dall’articolo 425 c.p.p. per addivenire legittimamente ad una pronuncia di non luogo a procedere, nel merito della vicenda, nei confronti degli imputati. In particolare, il GUP ha sostanzialmente fornito un giudizio di non attribuibilita’ di colpa ai prevenuti per i comportamenti tenuti nell’occorso, senza sottolineare, invece, adeguatamente le ragioni per cui il successivo giudizio dibattimentale non potesse consentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto diverse valutazioni dell’accadimento.

5.1. Per contro, la vicenda, nella sua delicatezza e peculiarita’ allo stato delle indagini, presenta sicuramente possibilita’ di lettura alternativa rispetto a quella esposta dal Giudice, come del resto manifestato dal consulente tecnico del p.m. (ing. (OMISSIS)), il quale ha comunque rappresentato la verosimile sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta, colpevole, degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’evento. Quanto al primo si evidenziava che lo stesso aveva omesso di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ed, in particolare, di vigilare sulla presenza del Coordinatore in cantiere e, inoltre, non avrebbe assolto ad alcune rilevanti incombenze: a) non avrebbe verificato la validita’ temporale del Documento Ufficiale di Regolarita’ Contributiva dell’impresa affidataria ” (OMISSIS) srl”, allegata alla comunicazione d’inizio lavori; non avrebbe eccepito alcunche’ sulla validita’ del contratto di subappalto intercorso tra la suddetta e la ” (OMISSIS) srl”, sebbene lo stesso ne avesse avuto la contezza per averlo preventivamente autorizzato, in quanto viziato, nella sua genesi, dalla mancata specificazione dei costi relativi alla sicurezza Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ex articolo 26, comma 5, come tale, quindi, da ritenersi nullo ai sensi dell’articolo 1418 c.c., quindi improduttivo di effetti ab origine. Quanto al secondo si evidenziava che, oltre ad essere stato autore di incoerenze su taluni dati inseriti nell’iter procedimentale della gara di appalto, aveva omesso di ottemperare alle incombenze a lui prescritte dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1.

6. Mette conto, ancora, ricordare che i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori risalgono all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) – nell’ambito di una generale e piu’ articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilita’ correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili- a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest’ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilita’ di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilita’ discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall’altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nel Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 5, ed attualmente trasfuso nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, a mente del quale il coordinatore per l’esecuzione e’ tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l’idoneita’ del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita’ nonche’ la loro reciproca informazione; a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni cautelari e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unita’ Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

6.1. Ed e’ proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attivita’ di piu’ imprese nell’ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, comma 1, lettera a). Secondo tale norma, per cantiere temporaneo o mobile s’intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

6.2. Come e’ evidente, la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente, allorche’ siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralita’ delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessita’ di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attivita’ lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera, ancorche’ i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.

6.3. Cio’ che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente non puo’ essere tanto il mancato completamento delle attivita’ inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell’attivita’ di cantiere nel suo complesso. L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attivita’ che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non e’ sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell’opera (cfr. sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015).

6.4. Tanto vieppiu’ vale se si considera che non vi era stata (e comunque non ve n’e’ traccia agli atti) alcuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell’impresa affidataria.

7. Quanto sopra osservato comporta l’erroneita’ della formula di proscioglimento adottata. La vicenda, invero, impone, in sede di udienza preliminare, una delibazione complessiva piu’ esaustiva del fatto materiale e del comportamento dei singoli indagati, sempre nella prospettiva di formulare una corretta prognosi di possibile evoluzione del materiale probatorio in sede dibattimentale sia di per se’ come entita’ di elementi di prova ancora acquisibili ovvero come possibilita’ di rivalutazione degli elementi gia’ in atti.

7.1. Pertanto, la sentenza impugnata, viziata nella motivazione presentante elementi di illegittimita’ ed inadeguatezza in relazione alla natura della decisione conclusiva dell’udienza preliminare, va annullata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e il procedimento va rinviato al Tribunale di Larino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo esame.

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