Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 aprile 2016, n. 14752

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/06/2015 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4.6.2015, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 4.4.2014, confermando il gravato titolo cautelare.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, nel provvedimento impugnato, aveva ritenuto sussistente nei confronti dell’indagato (OMISSIS) il fumus dell’imputazione provvisoria del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 perche’, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava nelle dichiarazioni annuali dei redditi elementi attivi inferiori a quelli effettivi, essendo l’imposta evasa superiore ad Euro 50.000,00 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiori al 10% dell’ammontare complessivo (In (OMISSIS)) ed aveva disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 100.000,00 ritenuta il profitto derivante da infedele dichiarazione dei redditi.
Il Tribunale confermava la disposta misura cautelare, disattendo la censura difensiva basata sulla mancata indicazione delle annualita’ alle quali si riferiva la somma sequestrata e degli elementi di fatto comprovanti il superamento annuale della soglia di punibilita’ e rimarcando come l’importo sequestrato andasse riferito alla dichiarazione dei redditi del 2013.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1: violazione di legge in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per motivazione omessa e apparente.
Il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure difensive, offriva una motivazione del tutto apparente in ordine al fumus dell’imputazione con riferimento alla individuazione del profitto del reato e del superamento delle soglie di punibilita’ in relazione alle singole annualita’ nonche’ al requisito del periculum in mora, cosi’ incorrendo ne vizio di violazione di legge per omessa motivazione della decisione.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va ricordato, in premessa, che l’articolo 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha piu’ volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” (articolo 606 c.p.p., lettera B e C), sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239695; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Basi, rv. 245093). E che ancora piu’ di recente e’ stato precisato che e’ ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perche’ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (cosi’ sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893).
Va, poi, ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; cio’ pero’ non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilita’ di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv.261677).
Va, infatti, ribadito che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali e’ necessario un giudizio di probabilita’ di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o piu’ reati contestati, fondato su una valutazione di gravita’ degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’articolo 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari reali e’ sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
3. Nella specie, l’ordinanza impugnata e’ carente della motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato contestato.
L’imputazione provvisoria a carico di (OMISSIS) in relazione alla quale e’ stato emesso il decreto di sequestro preventivo e’ stata formulata in maniera generica: ” Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 perche’ al fine di evadere le imposte sui redditi, a indicava nelle dichiarazioni annuali dei redditi elementi attivi inferiori a quello effettivo, essendo l’imposta evasa superiore ad Euro 50.000,00 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiori al 10% dell’ammontare complessivo. In (OMISSIS)”.
Va ricordato che gli elementi costitutivi del fatto tipico del reato in esame sono: a) la condotta di indicazione nelle dichiarazioni annuali (dei redditi o sul valore aggiunto) di elementi passivi fittizi o di elementi attivi inferiori a quelli effettivi; b) l’integrazione di due soglie di punibilita’, rapportate rispettivamente all’imposta evasa (il limite, gia’ originariamente indicato in Euro 103.291,38 e, poi, sceso ad Euro 50.000,00 per effetto della modifica apportata) ed all’ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi (ammontare che deve essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque superiore a Euro tre milioni: il limite, gia’ originariamente indicato in Euro 2.065.827,60 e poi abbassato ad Euro 2.000.000,00 dal Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 2, comma 36-vicies semel, lettera d), conv. con modif. dalla L. n. 148 del 2011, e’ stato innalzato ad Euro tre milioni dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158).
Orbene, nell’imputazione in esame non risultano indicate le dichiarazioni annuali alle quali si riferisce la condotta criminosa e la soglia di punibilita’, rapportata all’imposta evasa (indicata genericamente come superiore ad Euro 50.000,00), non tiene conto che essa, successivamente, e’ stata elevata dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ad Euro 150.000,00.
Posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del 05/11/2015, Vanni, non ancora massimata), l’intervenuta modifica legislativa impone una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, anche alla luce della nuova soglia di punibilita’.
4. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari.

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