Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 18727

È configurabile il reato di estorsione in capo al datore di lavoro che prospetti ai propri dipendenti l’ipotesi di licenziamento in caso di mancata accettazione delle condizioni di lavoro eccessivamente penalizzanti da lui imposte. Nel caso di specie, il datore aveva subordinato l’assunzione a un accordo con cui i lavoratori si impegnavano a firmare una lettera in bianco di dimissioni, percepire meno di quanto risultasse dalla busta paga e di lavorare oltre il normale orario di lavoro. La Cassazione ha sottolineato che la scelta dei lavoratori era obbligata per via della situazione di lavoro del luogo (Sicilia) e tale da intaccare la dignità e il rispetto dei diritti più elementari dei lavoratori.

Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II
sentenza 5 maggio 2016, n. 18727

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – est. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), d’ufficio;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, Sezione Quarta Penale, n. 1429/2013, in data 02.10.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

preso atto della ritualita’ delle notifiche e degli avvisi;

sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo G perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, il rigetto nel resto del ricorso e la rideterminazione della pena detentiva in complessivi anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09.11.2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava (OMISSIS) colpevole dei reati di estorsione continuata in danno di (OMISSIS) (capo A), (OMISSIS) (capo C) e (OMISSIS) (capo E) perche’, nella qualita’ di titolare della societa’ (OMISSIS) s.a.s., avente in gestione un bar in (OMISSIS), agendo nella sua qualita’ di datore di lavoro e con abuso di tale qualita’, mediante minaccia di licenziamento, costringeva i detti dipendenti, prima, ad accettare le condizioni lavorative loro imposte e a firmare una lettera di dimissioni in bianco, poi, a svolgere di fatto attivita’ lavorativa quotidiana e a tempo pieno, pur risultando gli stessi assunti con un contratto a tempo parziale, e a non fruire di ferie, contributi e TFR, costringendoli altresi’ ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato, fatti accaduti fino a giugno 2009. Al (OMISSIS) si addebitavano anche i reati di violenza privata ai danni dei predetti dipendenti (capi B, D ed F) perche’, mediante l’ulteriore minaccia di licenziamento, li costringeva a dichiarare falsamente dinanzi agli ufficiali dell’Ispettorato del lavoro di Trapani, di svolgere attivita’ lavorativa a tempo parziale, il 28.08.2008. Infine, si affermava la responsabilita’ dell’imputato per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009 (capo G).

Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, il giudice per l’udienza preliminare condannava il (OMISSIS) alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 320,00 di multa nonche’ al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (OMISSIS) da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile nonche’ al pagamento di una provvisionale nella misura di Euro 2.000,00.

2. Avverso detta pronuncia, nell’interesse di (OMISSIS), veniva proposta impugnazione; con sentenza in data 02.10.2014, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva il sunnominato dal reato di cui al capo F per insussistenza del fatto, riducendo la pena inflitta nella misura di anni due, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed Euro 260,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

3. Nei confronti della sentenza di secondo grado, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

– violazione di legge in relazione all’articolo 40 cpv. c.p. e alla L. n. 67 del 2014, articolo 2, comma 2, lettera c) (primo motivo);

– vizio di motivazione in relazione ai verbali di sommarie informazioni rese dalle persone offese; omessa motivazione in ordine alla differenziazione tra approfittamento dello stato di bisogno ed estorsione (secondo motivo).

3.1. In relazione al primo motivo, osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel ritenere l’imputato responsabile del reato di cui al capo G) non ha tenuto conto di due disposizioni normative.

La prima, relativa alla decorrenza del termine di adempimento in materia di reati omissivi: nella fattispecie, solo la diffida INPS era completa in ogni sua parte e, solo dalla relativa notifica, l’imputato e’ stato messo nella condizione di adempiere al precetto, con la conseguenza che da detta notifica andava calcolato il termine di tre mesi.

La seconda, relativa alla omessa osservanza delle prescrizioni contenute nella legge delega al governo in cui, per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali, e’ prevista la depenalizzazione per importi al di sotto dei diecimila Euro.

3.2. In relazione al secondo motivo, si rileva come fosse stato dedotto con l’atto di appello l’insussistenza del reato di estorsione, in quanto, ancor prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tutti i dipendenti erano stati resi edotti delle condizioni, degli orari, delle retribuzioni e dei turni di lavoro, che i lavoratori avevano liberamente accettato. Sul punto, la sentenza di secondo grado appare carente di motivazione non avendo spiegato le ragioni per le quali debba qualificarsi come estorsione la condotta del datore di lavoro che, sin da prima dell’instaurazione del rapporto, prospetti al lavoratore, sicuramente bisognoso, la propria offerta, seppur esosa o iniqua di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato limitatamente al primo motivo di doglianza avuto riguardo alla richiesta di pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato: circostanza che impone la conseguente eliminazione della relativa pena inflitta a tale titolo, pari a giorni venti di reclusione; nel resto il ricorso va rigettato a ragione della sua infondatezza.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che la peculiarita’ del giudizio di legittimita’ consiste nel fatto che, che oggetto di esso, e’ una proposizione metalinguistica, ossia “il contrasto” tra una sentenza (o un’ordinanza) ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l’articolo 606 c.p.p., lettera e), la Suprema Corte deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all’applicazione di una determinata norma a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo (cfr., Sez. 5, sent. n. 27335 del 13/06/2007, dep. 12/07/2007, D’Auria ed altri, Rv. 237442; Sez. 5, sent. n. 22340 del 08/04/2008, dep. 04/06/2008, Bruno, Rv. 240491; Sez. 2, sent. n. 13927 del 04/03/2015, dep. 02/04/2015, Amaddio e altri).

Invero, per risalente giurisprudenza, eccede dalla competenza della Suprema Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte e’, dunque, circoscritto, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimita’:

a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata;

b) l’assenza di manifesta illogicita’ dell’esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate; c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall’atto impugnato (cfr., Sez. 6, sent. n. 5334 del 22/04/1992, dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203).

3. Fondato e’ il primo motivo di ricorso nei limiti che si andranno ad esporre.

3.1. Evidenzia il ricorrente come nell’atto di appello aveva lamentato che l’atto di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro non contenesse, a parte l’indicazione dell’importo, le modalita’ di pagamento e l’individuazione dell’ente a cui tale pagamento andava fatto. Informazioni contenute in dettaglio nella successiva diffida INPS: di tal che, solo con la notifica di detta diffida, lo stesso era stato posto in condizioni di adempiere al precetto, con conseguente decorrenza da tale momento del termine di tre mesi per l’adempimento.

A detta del ricorrente, la Corte territoriale, nel riportarsi al principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione del fatto accertato dai militari della Guardia di Finanza in contraddittorio con le parti e contenuta nel verbale di constatazione, che indichi con precisione l’importo dei contributi non versati, e’ idonea a far decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto (L. 11 novembre 1983, n. 638, ex articolo 2, comma 1 bis, novellato dal Decreto Legislativo 24 marzo 1994, n. 211), in quanto, trattandosi di fattispecie penale, non si richiede che la contestazione provenga necessariamente dall’INPS come per le violazioni amministrative, ma piuttosto da tutti gli organi di polizia giudiziaria, ex articolo 55 c.p.p.” (Sez. 3, sent. n. 8564 del 14/01/2003, dep. 21/02/2013, Canuti e altri, Rv. 223468) aveva completamente errato, scambiando i profili di legittimazione alla contestazione della violazione con quelli dei criteri d’imputazione dettati in materia di reati omissivi.

3.2. Il rilievo difensivo non e’ condivisibile.

Invero, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dal Decreto Legislativo n. 422 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. 3, sent. n. 20251 del 16/04/2009, dep. 14/05/2009, Casciaro, Rv. 243628). Nella motivazione, la Suprema Corte riconosce che, secondo il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimita’, la fattispecie criminosa di cui al Decreto Legge n. 463 del 1993, articolo 2, convertito nella L. n. 638 del 1993, ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, a nulla rilevando il momento in cui il reato e’ stato accertato (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 29275 del 25/06/2003, dep. 11/07/2003, Braiuca, Rv. 226161; conf., Sez. 1, sent. n. 6850 del 04/12/1997, dep. 28/01/1998, conf. comp. in proc. Langeli e altri, Rv. 209538). Tale termine, inizialmente fissato dal Decreto Ministeriale 24 febbraio 1984 al giorno 20 del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi, e’ stato anticipato al giorno 15 di ogni mese dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articolo 18ed in seguito differito al giorno 16 dal Decreto Legislativo n. 422 del 1998, articolo 2, comma 1, lettera b), con decorrenza dal primo gennaio 1999. E’ a tale termine che deve, dunque, farsi riferimento, a nulla rilevando, nell’ottica della identificazione del momento consumativo del reato, la data della notifica della intimazione al pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, che rileva al solo fine dell’eventuale sussistenza della causa di non punibilita’ di cui al cit. articolo 2, comma 1 bis (nello stesso senso, Sez. 3, sent. n. 43607 del 15/09/2015, dep. 29/10/2015, Piro, Rv. 265284, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l’elemento soggettivo, sicche’ non puo’ dedursi l’assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilita’ ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi).

3.3. Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che nella fattispecie il termine di tre mesi previsto per il pagamento tardivo delle dette ritenute (relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009) non decorra dal verbale di accertamento del 15.09.2011, ma dalla diffida notificata il 30.07.2012 (termini temporali che si ricavano dalla lettura della sentenza di appello), nondimeno, non vi e’ prova che la parte – inottemperante, sul punto, al principio di autosufficienza del ricorso – abbia provveduto a pagare il dovuto nel termine del 30.10.2012 (ne’ il dato risulta pacificamente rinvenibile dalla lettura della sentenza di primo grado) per beneficiare della predetta causa di non punibilita’: di tal che’, i pagamenti asseritamente effettuati debbono necessariamente essere considerati come tardivi non solo in relazione al momento consumativo del reato ma anche con riferimento all’applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui al cit. articolo 2, comma 1 bis.

3.4. In relazione al secondo aspetto dedotto, il motivo appare fondato.

Invero, il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 3, comma 6, prevede che “Il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e’ sostituito dal seguente: “1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032. Se l’importo omesso non e’ superiore a Euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.”.

Nella fattispecie, l’ammontare complessivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il semestre gennaio-giugno 2009, ammontava a complessivi Euro 5.012,69, importo che consente di ritenere depenalizzato il reato de quo.

Osta alla trasmissione all’Autorita’ amministrativa degli atti per l’irrogazione della sanzione amministrativa, l’avvenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione (decorrente dal giorno di commissione della violazione) previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 28, richiamato dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 6.

3. Infondato e’ il secondo motivo di ricorso.

3.1. E’ da premettere come la censura, articolandosi sotto il solo profilo del vizio di motivazione, s’incentri sul fatto che la Corte territoriale ha omesso di adeguatamente apprezzare la circostanza secondo cui la violazione della normativa a tutela del lavoratore aveva costituito, nello specifico, il risultato di un accordo tra le parti, di tal che l’accordo, seppure illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non poteva integrare un fatto rilevante agli effetti dell’articolo 629 c.p., per difetto del requisito della minaccia.

3.1.1. Cio’ posto, ritiene il Collegio come il nodo centrale della decisione si riveli quello della qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato; a tal fine, occorre verificare se la ricostruzione del fatto storico sia suscettibile di censura sotto il profilo logico e, quindi, accertare se la fattispecie sia stata correttamente inquadrata nel paradigma dell’articolo629 c.p..

In punto di diritto, va premesso che l’oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione e’ duplice, nel senso che la norma persegue l’interesse pubblico all’inviolabilita’ del patrimonio e, nel contempo, alla liberta’ di autodeterminazione.

L’evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed e’ il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente.

In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non e’ completamente annullato, ma e’, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell’estorsione e’ posto nell’alternativa di far conseguire all’agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (tamen coactus, voluit).

3.1.2. In questa prospettiva, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite puo’ assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volonta’; in tal caso, l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui e’ diretto (cfr., Sez. 2, sent. n. 877 del 17/10/1973).

Allo stesso modo, la prospettazione di un male ingiusto puo’ integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia (cfr., Sez. 2, sent. n. 1071 del 05/03/1992): cio’, in quanto, la nota pregnante del delitto di estorsione consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta (cfr., Sez. 2, sent. n. 13043 del 07/11/2000, dep. 14/12/2000, Sala, Rv. 217508).

3.1.3. Si spiega cosi’ perche’ la “minaccia”, da cui consegue la coazione della persona offesa, possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio.

Cio’ che rileva, al di la’ delle forme esteriori della condotta, e’, infatti, il proposito voluto dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonche’ l’idoneita’ del mezzo adoperato alla coartazione della capacita’ di autodeterminazione del soggetto agente. Orbene, ritiene il Collegio che le osservazioni del ricorrente non scalfiscano in alcun modo la valenza motivazionale della decisione impugnata, la quale si fonda sul principale rilievo dell’irrilevanza del formale ricorso al contratto, allorche’ questo risulta strumentalizzato al perseguimento di un ingiusto profitto.

Invero, nella sentenza impugnata (la cui lettura va integrata con quella della sentenza di primo grado in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilita’ con riferimento ai reati di estorsione) viene tracciato, in maniera logica ed esaustiva, un quadro globale di timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (in cui l’offerta superava di gran lunga la domanda) e in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro, si’ da rendere evidente che, anche nel caso in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto il lavoratore avesse “accettato” di non rivendicare i propri diritti, siffatta accettazione non era libera, ma condizionata dall’assenza di possibilita’ alternative di lavoro.

Valga considerare che questa Suprema Corte e’ costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per se’, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo, puo’ essere usato per scopi diversi da quelli per cui e’ apprestato e puo’ integrare, al di la’ della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perche’ e’ ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volonta’ del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilita’ di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (cfr., ex plurimis, Sez. 2, sent. n. 3779 del 24/01/2003; Sez. 1, sent. n. 5426 del 11/02/2002).

3.1.4. E’ questione, poi, riservata al giudice del merito valutare se la condotta dell’imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di la’ dell’aspetto formale dell’accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di subire un piu’ grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l’assenza di altre possibilita’ occupazionali (cfr., Sez. 2, sent. n. 50074 del 27/11/2013, dep. 12/12/2013, Bleve e altro, Rv. 257984).

3.2. Orbene, nelle vicende in esame, i giudici di merito hanno ampiamente elencato e descritto i comportamenti prevaricatori del datore di lavoro in spregio dei diritti dei lavoratori, da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che l’imputato si e’ costantemente avvalso della situazione del mercato del lavoro ad esso particolarmente favorevole e, dall’altro che il potere di autodeterminazione dei lavoratori e’ stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione.

Invero, si legge in sentenza: “(ndr., il (OMISSIS)) non ha contestato la veridicita’ di quanto riferito dalle persone offese circa la qualita’ delle prestazioni pretese dal (OMISSIS), ben piu’ onerose di quelle previste nel contratto, ma ha sostenuto che l’accordo intervenuto prima dell’assunzione tra i tre dipendenti e il datore di lavoro esclude la sussistenza del necessario requisito della minaccia di un male ingiusto, che solo puo’ integrare la fattispecie estorsiva…”.

Al rilievo difensivo secondo cui i tre dipendenti erano liberi di scegliere se prestare attivita’ lavorativa alle condizioni onerose offerte dall’imputato o cercare altre e migliori opportunita’ lavorative, la Corte territoriale “replica” osservando che “… dagli atti emerge con tutta evidenza che il termine “accordo” e’ un mero eufemismo per indicare le condizioni unilateralmente decise dal datore di lavoro e nel caso di specie palesemente inique ed estorsive. Le tre persone offese hanno infatti ribadito non solo di essere state assunte a condizione di firmare una lettera in bianco di dimissioni, ma soprattutto di essere state, nel corso del rapporto di lavoro, minacciate di licenziamento dall’imputato, qualora non avessero firmato le buste paga quali quietanze dell’importo ricevuto o non avessero svolto il prolungato orario di lavoro preteso. Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno precisato di aver subito tali onerose condizioni per la paura di perdere il posto, stante l’evidente atteggiamento assunto al riguardo dall’imputato. La circostanza che dopo essere stati licenziati, i dipendenti non abbiano avuto difficolta’ a trovare un nuovo lavoro, non esclude la condizione di soggezione che gli stessi vivevano nel momento in cui prestavano attivita’ lavorativa per l’imputato, che agitava lo spettro del licenziamento per costringerli ad accettare condizioni lavorative inique”.

Sul punto, appare opportuno rimarcare che la situazione di debolezza in cui si trovavano le persone offese non era quella tipica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, ma derivava dalla grave situazione occupazionale esistente in Sicilia, e nella citta’ di Trapani in particolare, unitamente alle condizioni particolari di ciascuna di loro, sulle quali i giudici di merito si sono soffermati.

3.3. La motivazione della Corte territoriale appare del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici.

Invero, del tutto infondate si rivelano le deduzioni del ricorrente – ai limiti del merito – in ordine all’esistenza di un accordo contrattuale: infatti, cio’ che rileva agli effetti dell’articolo 629 c.p. e’ che l'”accordo” non fu raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.

Nel complesso, pertanto, la decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici e giuridici. Si e’, infatti, in presenza di elementi di fatto di sicuro valore sintomatico, non elisi o efficacemente contrastati da elementi di segno opposto, coerentemente e congruamente valorizzati dai giudici del merito in ossequio alla norma generale espressa dall’articolo 192 c.p.p., comma 1, che e’ quella del libero convincimento, inteso come liberta’ di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato, di dare conto dei criteri adottati.

3.3.1. E’ possibile quindi, ancora una volta, riconoscere ed affermare che integra il reato di estorsione anche la condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore ovvero induce il lavoratore ad accettare condizioni contrarie a legge ponendolo nell’alternativa di accettare quanto richiesto ovvero di subire il male minacciato (cfr., Sez. 2, sent. n. 53649 del 05/12/2014, dep. 23/12/2014, Schittone ed altri, non mass.; v., altresi’, Sez. 2, sent. n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Di Vincenzo, Rv. 261553).

3.3.2. Di contro, le censure del ricorrente si rivelano in parte generiche e, comunque, sostanzialmente afferenti a valutazioni riservate al giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all’interpretazione del materiale probatorio. Al contrario di quanto si e’ cercato di sostenere nel ricorso, il riscontro dell’assunta liberta’ della pattuizione tra l’imputato e le parti offese non puo’ – quasi per definizione – ricavarsi dagli aspetti meramente formali del rapporto di lavoro, per di piu’ se necessariamente comportanti l’adozione di artifici contabili alquanto sintomatici, in se’, di una ben precisa intenzione di tenere nascosta la realta’ del rapporto di lavoro.

3.3.3. Anche a volere convenire che l’accettazione, da parte dei lavoratori, di una retribuzione inferiore a quella risultante in busta paga non basti, di per se’ sola, a dare prova di una subita coercizione, non e’ infatti stata la forma della “libera” pattuizione ad avere trasformato, nel caso di specie, un semplice illecito civile nel reato di estorsione, bensi’ la modalita’, resa chiara fin dall’assunzione e ribadita in costanza di rapporto, di concreta attuazione, mese dopo mese, della pretesa “libera” pattuizione.

In ogni caso, appare difficilmente contestabile l’assoluta assertivita’ degli argomenti difensivi, siccome tutti costantemente incentrati sulla mera e semplice negazione della minaccia esplicita o larvata del licenziamento e, comunque, sulla non ingiustizia del profitto con altrui danno. Al contrario, appuntando l’attenzione soltanto sulla concretezza del caso oggetto di vaglio processuale, occorre decisamente convenire con quanto ritenuto dai primi giudici, i quali, lungi dall’avere travisato o trascurato nulla, hanno analiticamente preso in considerazione tutti gli elementi dichiarativi e documentali emersi in sede istruttoria, reputandoli nel complesso conducenti, con lineare e logico argomentare, a dare prova della coazione integrante la contestata fattispecie estorsiva.

3.3.4. Con tali argomentazioni, il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti che abbiano potuto decisivamente condizionare la conclusiva affermazione di responsabilita’.

4. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato consegue l’eliminazione della relativa pena concretamente inflitta, pari a giorni venti di reclusione: la pena finale complessiva sara’ quindi pari ad anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 260,00 di multa. Nel resto, per le ragioni dinanzi esposte, il ricorso va rigettato a ragione della sua infondatezza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Determina la pena finale complessiva in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 260,00 di multa. Rigetta nel resto.

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