fallimento

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521[1] 

Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima da intendere come obbiettivo specifico perseguito dal procedimento; non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita in generale nel quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e dell’assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro

 

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