Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 15 marzo 2016, n. 5073

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente di Sez.

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12864/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’abogado (OMISSIS), iscritto alla Sezione Speciale prevista dal Decreto Legislativo n. 96 del 2001 dell’Albo degli Avvocati di Roma in quanto abilitato in Spagna all’esercizio della professione forense, con domanda depositata il 15.01.2013 chiedeva la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario.

Dopo l’audizione del richiedente, avvenuta in data 11.04.2013, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, con delibera del 7.05.2013, respingeva l’istanza quanto alla domanda di dispensa dalla prova attitudinale, rilevando come, secondo le dichiarazioni dell’interessato, lo stesso avesse esercitato la professione in Italia utilizzando impropriamente il titolo di “avvocato” e non gia’ – com’era tenuto a fare – il titolo professionale di origine (ossia il titolo di abogado conseguito in Spagna).

Secondo il COA mancavano i requisiti di legge per la dispensa che poteva essere concessa solo ove l’istante avesse esercitato la professione in Italia, per almeno un triennio dopo l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo, utilizzando il titolo professionale di origine.

2. Tale decisione, notificata all’abogado (OMISSIS) in data 17.05.2013, veniva impugnata con ricorso depositato al Consiglio territoriale in data 29.05.2013.

In particolare, per quanto ancora interessa in causa, il ricorrente contestava lo sviamento di potere e la illogicita’ della motivazione dell’impugnata decisione nella parte in cui il COA aveva posto a fondamento della decisione di rigetto il mancato utilizzo del titolo di “abogado”.

3. Con sentenza n. 38 del 13 marzo 2015 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso.

In particolare, quanto alla questione che ancora rileva nel presente giudizio, il CNF rilevava che l’utilizzazione del proprio titolo di origine (quale quello, spagnolo, di abogado) costituisce requisito del procedimento finalizzato alla dispensa della prova attitudinale. Trattandosi di requisito espressamente previsto dalla legge, la sua mancanza non consentiva l’accoglimento della domanda di dispensa a prescindere dal rilievo disciplinare del comportamento del richiedente nonche’ della sua buona fede, dovendosi negativamente valutare il dato oggettivo del non aver utilizzato nel triennio il titolo professionale di origine, ma “direttamente” quello di avvocato.

4. Avverso questa decisione ricorre l’abogado (OMISSIS) con un unico motivo di ricorso.

Il COA di Roma, intimato, non ha svolto difesa alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articoli 7 – 14.

Richiama in particolare il Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articolo 12 che al comma 2 prevede che per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende lo svolgimento effettivo dell’attivita’ professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Sottolinea l’importanza dell’aspetto sostanziale dell’effettivo esercizio triennale della professione nel contesto nazionale. Il prescritto periodo di tre anni deve considerarsi come tempo necessario e sufficiente affinche’ l’avvocato “stabilito” prenda adeguata confidenza col diritto nazionale.

Invece l’aspetto puramente formale dell’utilizzo del titolo nella lingua del paese d’origine – condizione dettata dalla normativa interna di cui al Decreto Legislativo n. 96 del 2001 – va considerato come un illegittimo ostacolo all’iscrizione nel ruolo ordinario richiesta dall’avvocato stabilito che abbia dimostrato di aver svolto per un triennio attivita’ inerente il diritto italiano.

2. Il ricorso e’ infondato.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, articolo 12, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale.

Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia “in modo effettivo e regolare” la professione “con il titolo professionale di origine” perche’ possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al Decreto Legislativo n. 115 del 1992, articolo 8. Ed aggiunge l’articolo 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attivita’ professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine.

Quanto in particolare a quest’ultimo requisito rilevano le specifiche prescrizioni della legge professionale. Gia’ il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 1 ha stabilito che nessuno puo’ assumere il titolo, ne’ esercitare le funzioni di avvocato se non e’ iscritto nell’albo professionale. In linea di continuita’ con tale prescrizione la Legge n. 247 del 2012, articolo 2, comma 3, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ha previsto che l’iscrizione ad un albo circondariale e’ condizione per l’esercizio della professione di avvocato. La stessa disposizione, al comma 7, precisa che l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonche’ agli avvocati dello Stato.

Pertanto, ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa richiesta dal ricorrente, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non gia’ nazionale) e quindi alla sua piena idoneita’ professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’articolo 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’articolo 348 codice penale, di abusivo esercizio di una professione.

In proposito Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28340, ha affermato che il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro, avvalendosi del procedimento di “stabilimento/integrazione” previsto dalla citata direttiva 98/5/Ce, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquistata la qualifica, puo’ chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del Foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (quale, per il ricorrente, quello, spagnolo, di “abogado”) e, al termine di un periodo triennale di effettiva attivita’ in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’Albo italiano), puo’ chiedere di essere “integrato” con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettivita’ e regolarita’ dell’attivita’ svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.

Non rileva invece l’attivita’ svolta “irregolarmente”, ossia con l’abusiva spendita del titolo di avvocato. Una condotta illecita, ove anche tenuta in buona fede, non puo’ essere rilevante al fine di conseguire un risultato favorevole secondum legem pur se, sotto l’aspetto della eventuale responsabilita’ penale, la mancanza di dolo esclude il reato.

3. Il ricorso va quindi rigettato con l’enunciazione, ex articolo 384 codice procedura civile, del seguente principio di diritto: L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, puo’ ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, articolo 8, se – nel rispetto delle condizioni poste dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, articolo 12, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ stata acquisita la qualifica professionale abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non e’ integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di difesa della parte intimata.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

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