Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 novembre 2016, n. 22398
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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 novembre 2016, n. 22398

Unici requisiti legittimanti l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti sono quelli specificamente elencati nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001, ovverosia l’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine Suprema Corte di Cassazione sezioni unite civili sentenza 4 novembre 2016, n. 22398 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

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Va disposta la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti per il legale che abbia conseguito il titolo in Romania presso una struttura diversa rispetto all’unica riconosciuta dal Ministero della Giustizia italiano attraverso il «Sistema di informazione del mercato interno» dell’Unione europea. Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 4 aprile 2016, n. 6463.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 4 aprile 2016, n. 6463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sez. Dott. MAMMONE...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949. Ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, comma 1, lettera d, legge n. 247 del 2012) – l’art. 19, al comma 1 (stessa legge), fa salva un’eccezione con riguardo all’”insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge da quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma – e ciò costituisce una novità rispetto al testo precedente – anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”. L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura e-stensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono. Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della ratio della riforma, che è quella di ammettere un’eccezione, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l’insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare (“materie giuridiche”) comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949 Ritenuto in fatto 1. – La Dott.ssa B.M., dipendente del Ministero dell’istruzione quale insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato part-time per 16 ore settimanali, in data 9 gennaio 2013 ha presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di Milano, a seguito del...