Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 4 aprile 2016, n. 6463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sez.

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo Studio legale (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 201 del 2015, depositata in data 24 dicembre 2015, notificata il 13 gennaio 2016;

Uditi gli Avvocati (OMISSIS), per il ricorrente, e (OMISSIS), per il controricorrente;

lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, confermate in camera di consiglio dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, rigetti l’istanza;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che (OMISSIS) veniva iscritto alla Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti del COA di Pescara il 15 novembre 2012 in virtu’ del titolo di Avokat conseguito in Romania;

che il COA di Pescava, con decisione in data 26 settembre 2013, disponeva la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti annesso all’Albo dell’Avokat (OMISSIS), iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania;

che la decisione scaturiva dalla verifica del titolo avviata a seguito di nota del Ministero della giustizia della Romania n. 33860 del 7 maggio 2013, inviata al COA di Tivoli ed avente ad oggetto l’organizzazione dell’avvocatura in Romania; verifica cui seguiva l’apertura di procedimento di cancellazione ai sensi della L. n. 2547 del 2012, articolo 17 e dell’articolo 20 del regolamento consiliare;

che il COA rilevava che il (OMISSIS) aveva chiesto l’iscrizione all’elenco speciale in quanto iscritto alla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, della struttura Pompiliu Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, e cioe’ sulla base di un titolo rilasciato da un organo che, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero della giustizia della Romania, della circolare del CNF concernente la iscrizione degli avvocati provenienti dalla Romania, e della nota del Ministero della giustizia italiano del 20 settembre 2013, non poteva ritenersi abilitato al rilascio del titolo di Avokat;

che, in particolare, dalla citata documentazione emergeva che potevano essere riconosciuti in Italia, ai fini della iscrizione nell’elenco degli avvocati stabilizzati, i soli titoli di Avokat rilasciati dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti), con sede in (OMISSIS), mentre l’iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti, struttura BOTA);

che avverso la decisione del COA il (OMISSIS) proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, cui resisteva il COA di Pescara;

che il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, riteneva corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorita’ degli stati membri dell’Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System) – il cui utilizzo e’ divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento UE n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito Europeo era la UNBR tradizionale;

che, osservava il CNF, l’accertamento fatto dal Ministero della giustizia e comunicato con nota del 4 marzo 2015, doveva ritenersi vincolante, atteso che le informazioni provenienti dall’autorita’ competente della Romania nell’ambito del sistema IMI rivestono carattere ufficiale;

che cio’ consentiva di ritenere infondato il motivo con cui si censurava la decisione del COA perche’ basata su una dichiarazione di una funzionaria del Ministero della giustizia romeno, atteso che l’accertamento compiuto dal Ministero italiano prescindeva completamente da tale dichiarazione; cosi’ come dovevano ritenersi irrilevanti le sentenze emesse dai giudici della Romania riguardanti controversie in cui era coinvolta l’organizzazione BOTA e/o professionisti ad essa iscritti, non essendo il (OMISSIS) stato parte di quei giudizi, inidonei comunque ad inficiare il sistema IMI;

che il CNF riteneva, infine, sussistente l’interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione;

che avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che con il primo motivo si duole del fatto che le notifiche del procedimento conclusosi con la sua cancellazione siano state effettuate a mezzo pec, anche se, in considerazione della natura del procedimento, le regole applicabili erano quelle del processo amministrativo che non consentirebbe la comunicazione a mezzo pec (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-quater, comma 3-bis);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce eccesso di potere, risultando il provvedimento di cancellazione rispondente piuttosto all’esigenza di limitare le iscrizioni che non alla effettiva verifica della idoneita’ del titolo di iscrizione;

che il (OMISSIS) sostiene inoltre che la UNBR BOTA e’ del tutto legittimata nell’ordinamento romeno a rilasciare titoli abilitanti all’esercizio della professione di Avokat e che la valutazione e’ stata dalle autorita’ italiane richiesta alla associazione tradizionale, del tutto non legittimata ad attestare la legittimita’ o no dell’associazione UNBR BOTA;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia disparita’ di trattamento, rilevando che in tutta Europa e in molte province italiane il tritolo rilasciato da quest’ultimo organismo e’ ritenuto pienamente idoneo ai fini della iscrizione all’elenco speciale degli avvocati stabiliti;

che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell’esecutivita’ del provvedimento impugnato;

che il COA di Pescara ha resistito con controricorso;

che la trattazione della istanza cautelare e’ stata disposta per l’adunanza camerale del 22 marzo 2016.

Considerato che l’istanza cautelare non puo’ essere accolta, non apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

che, in primo luogo, la censura svolta con il primo motivo non appare idonea a sostenere la illegittimita’ del procedimento svoltosi dinnanzi al CNF, atteso che il ricorrente non ha neanche dedotto quali pregiudizi ai suoi diritti la notificazione a mezzo pec degli avvisi relativi a quel procedimento abbia arrecato, risultando dalla sentenza impugnata che sia la parte che il suo difensore sono comparsi e che nessuna eccezione sul punto risulta essere stata in quella sede formulata;

che, quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la decisione impugnata si fonda su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale e’ emerso che l’autorita’ competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validita’ del titolo di avokat acquisito in Romania e’ costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie e che tale organismo e’ indicato dalla Romania quale autorita’ competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorita’ degli Stati membri dell’Unione Europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l’avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell’organismo dichiarato competente;

che le deduzioni svolte in contrario dal ricorrente non appaiono idonee ad inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al fumus, le argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso;

che le ulteriori censure, quali quella concernente un preteso – e non rilevato dal CNF – eccesso di potere del COA, animato non dalla volonta’ di applicare la legge ma di limitare gli accessi alla professione, e quella relativa alla diversita’ di valutazione da parte di altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati risultano meramente enunciate, ma non supportate da idonea documentazione, e comunque inidonee ad inficiare, quanto meno ai fini della presente decisione, l’accertamento posto dal CNF a fondamento della sentenza impugnata;

che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutivita’ della decisione del COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento impugnato.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *