Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919. L’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”.

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La mancanza di alcun pregiudizio all’effettivita’ della tutela giurisdizionale non consente di affermare che l’inammissibilita’ della impugnazione, in tal caso, costituirebbe una sanzione irragionevole in quanto la preventiva conoscenza dell’obbligo dell’assistenza tecnica e della sanzione derivante dalla sua inosservanza consentono di ritenere che la parte, in quanto consapevole delle regole del processo, fosse in realta’ in condizione di ottenere l’effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti.
La reiterazione dell’invito, da parte del giudice di appello (CTR) a munirsi dell’assistenza tecnica a una parte che e’ gia’ stata destinataria di un analogo invito da parte del giudice di primo grado e’ anche contrastante con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto comporterebbe l’inevitabile rinvio della trattazione della controversia, con un allungamento dei tempi di definizione della stessa non giustificato dall’esigenza di assicurare l’effettivita’ della tutela giurisdizionale.
La medesima valutazione va fatta anche con riferimento al caso in cui, come nella fattispecie, il contribuente sia stato comunque messo a conoscenza della mancanza di assistenza necessaria dall’eccezione della controparte, rendendo quindi, superfluo l’ordine del giudice in primo grado e la sua reiterazione in secondo grado, essendo, quindi, in condizione di ottenere – facendo uso dell’ordinaria diligenza l’effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti in ogni grado del processo.
Diverso e’ il caso che tale evenienza si verifichi per la prima volta in grado di appello, ove, ad esempio, non sia stato rilevato in primo grado oppure nel caso in cui la parte, gia’ munita di assistenza tecnica in primo grado, ne sia invece priva in appello; in tal caso l’ordine di munirsi di assistenza tecnica con riferimento al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione della sentenza, deve essere impartito nel giudizio di appello in quanto, in tali ipotesi, la parte potrebbe effettivamente non essere a conoscenza dell’obbligo dell’assistenza tecnica e, quindi, non in condizione di ottenere la concreta tutela giurisdizionale dei propri diritti.
Va, quindi affermato il seguente principio di diritto: “l’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorche’ astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilita’ dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”. L’impugnazione e’ parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall’eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessita’ dell’assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale”.
Rimangono assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Va, conseguentemente rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
La particolarita’ della questione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.

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