Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919. L’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”.

[….segue pagina antecedente]

La sentenza citata si riferisce esclusivamente ad ipotesi in cui il contribuente sia ab inizio sfornito di assistenza tecnica e, soprattutto, richiamando il rinvio del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, articolo 12, comma 5, dello stesso decreto, fa evidentemente riferimento alla proposizione del ricorso introduttivo, senza essere stata investita e senza prendere posizione con riferimento al giudizio di appello, essendo state sollevate le questioni di legittimita’ da una commissione tributaria provinciale (quella di Novara) e concernenti soltanto le norme che disciplinano il ricorso al giudice tributario di primo grado, sicche’ nessuna preclusione puo’ essere desunta da tale pronuncia alla non applicabilita’ in appello di tale principio.
In tale sentenza la Consulta mette in rilievo che tratterebbesi di interpretazione costituzionalmente adeguata del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, commi 3 e 4, e articolo 12, comma 5, ripresa dalle Sezioni Unite- quella secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso alla commissione tributaria provinciale “scatta” in conseguenza non della mera mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato ma soltanto dell’omessa esecuzione dell’ordine del giudice alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica (Cass., S.U. n. 22601 del 2004).
La interpretazione costituzionalmente adeguata, con i limiti che saranno evidenziati, ben puo’ essere invocata anche nel giudizio di appello; inoltre trattandosi di assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza), il relativo incarico puo’ essere conferito sia in primo che in secondo grado, anche in sede di udienza pubblica (articolo 12, comma 3, u.p.). Ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, secondo periodo, che rinvia all’articolo 18, comma 3, che rinvia, a sua volta, all’articolo 12, comma 3, secondo periodo stesso decreto.
Non appare risolutivo, in senso contrario, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 5, richiamato dall’articolo 18, comma 3 stesso decreto, che, in forza di un orientamento della S.C., si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie e, quindi del ricorso introduttivo e non alla prosecuzione dei giudizi (Cass. n. 21139 del 2010, Cass. n. 8778 del 2008), in quanto tale rilievo deve essere interpretato con il combinato disposto del predetto articolo 12, comma 5 che, dopo avere stabilito che le controversie “minori” “possono essere proposte direttamente dalle parti interessate”, stabilisce che queste ultime, “nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica”; la’ dove la generica locuzione “procedimenti” sarebbe riferibile – come anche prospettato dalla ordinanza interlocutoria – anche a quelli di secondo grado.
Non sussistono preclusioni ermeneutiche ostative all’applicablita’ anche al giudizio di appello del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 5, che, ancorche’ si riferisca alla proposizione delle controversie, e’ applicabile anche alla prosecuzione dei giudizi; il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, secondo periodo, prevedendo che “Il ricorso in appello e’ inammissibile (…) se non e’ sottoscritto a norma dell’articolo 18, comma 3”, appare infatti stabilire l’applicabilita’ al ricorso in appello della disciplina dettata per il ricorso introduttivo dal menzionato articolo 18, comma 3, il quale, a sua volta, rinvia al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 5.
5. Alla luce delle precedenti considerazioni, questa Corte ritiene, tuttavia che l’ordine di munirsi di assistenza tecnica ove impartito dal giudice al contribuente nel giudizio di primo grado nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo, ancorche’ astrattamente ammissibile, non debba essere reiterato per il ricorso in appello.
Se la parte e’ stata resa edotta, mediante invito della Commissione Tributaria della necessita’ che la controversia – a prescindere dal suo svolgimento in uno o in due gradi di merito – richiede l’assistenza tecnica, non vi e’ ragione che lo stesso invito venga reiterato dalla commissione tributaria regionale.
La medesima valutazione va fatta anche con riferimento al caso in cui, come nella fattispecie, il contribuente sia stato comunque messo a conoscenza della mancanza della necessaria assistenza tecnica dall’eccezione della controparte, rendendo quindi, superfluo l’ordine del giudice che non deve, quindi reiterarlo in secondo grado, dovendo ritenersi,inammissibile il ricorso in appello ove la parte sia sfornita di assistente abilitato alla difesa in quanto e’ stata gia’ resa edotta dell’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato, nonche’ della sanzione, la declaratoria di inammissibilita’, che, in difetto, ne conseguirebbe.
In tale evenienza va anche esclusa alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il contribuente e’ gia’ stato reso edotto, o a seguito di ordine del giudice o di eccezione di parte, della mancanza della necessaria difesa tecnica in primo grado e il perdurare della situazione anche in grado di appello va addebitata a comportamento negligente della parte, con conseguente inammissibilita’ della impugnazione proposta senza avvalersi della necessaria assistenza tecnica.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *