Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919. L’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”.

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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullita’ della sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, articolo 18, comma 3, e articolo 53, “anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2000”, in quanto la CTR, rilevato il difetto di assistenza tecnica in ragione della sottoscrizione del ricorso in appello da parte del legale rappresentante della societa’ (anziche’ di un soggetto abilitato), non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilita’ di tale ricorso, ma avrebbe dovuto invitare la parte a munirsi dell’assistenza tecnica, e cio’ anche nel caso in cui un siffatto invito fosse gia’ stato rivolto alla stessa in primo grado; infatti, posto che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, costituisce ius receptum quello per cui l’inammissibilita’ del ricorso relativo a una controversia di valore superiore a Euro 2.582,28 (limite elevato a Euro 3.000 dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, articolo 9, comma 1, in vigore al 1 gennaio 2016) sottoscritto dalla parte priva dei requisiti professionali per stare in giudizio personalmente puo’ essere dichiarata soltanto a seguito della mancata tempestiva esecuzione, a opera della stessa parte, dell’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica conferendo l’incarico a un difensore abilitato, identica soluzione si imporrebbe anche per il ricorso in appello, atteso che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, secondo periodo, nel disciplinare la forma dell’appello, rinvia, con riguardo alla sottoscrizione del ricorso, all’articolo 18, comma 3 stesso decreto, e che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 61, comma 1, dispone che nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado (se non incompatibili con quelle stabilite per il giudizio di appello).
Con il secondo motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.r.l. denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, atteso che, contrariamente a quanto da essa ritenuto, dal proprio ricorso in appello “i motivi dell’impugnazione (erano) desumibili (…) in modo sufficientemente chiaro ed univoco”.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullita’ della sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 32, 58 e 61, perche’ la CTR avrebbe omesso di dichiarare l’inammissibilita’ della produzione documentale della (OMISSIS) s.r.l., avvenuta solo il 14 settembre 2011, oltre il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione (fissata per l’udienza pubblica del 29 settembre 2011), stabilito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, richiamato dall’articolo 61 stesso decreto.
2. La questione controversa, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, come gia’ evidenziato concerne la valutazione se nel processo tributario avente a oggetto controversie di valore pari o superiore a Euro 2.582,28, l’inammissibilita’ del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica (che puo’ essere dichiarata soltanto a seguito della mancata tempestiva esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di tale assistenza, conferendo l’incarico a un difensore abilitato) trovi applicazione soltanto nel giudizio di primo grado (e, quindi, soltanto con riguardo al caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare l’atto tributario) oppure anche in quello di secondo grado (e, quindi, con riguardo al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare, con ricorso in appello, la sentenza di primo grado).
L’Agenzia sostiene, al riguardo, che l’invito del giudice alla parte a munirsi dell’assistenza tecnica deve ritenersi relativo allo svolgimento di tutte le attivita’ processuali nel corso dell’intero giudizio, ivi incluse le impugnazioni, con la conseguenza che, una volta che il detto invito sia stato rivolto alla parte esso non deve essere reiterato e che “il riproporsi, nelle attivita’ processuali successive al conferimento del mandato tra le quali l’impugnazione della sentenza, del difetto di difesa tecnica comporta necessariamente l’inammissibilita’ dell’atto di appello, non piu’ sanabile nel corso del giudizio”.

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