Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919. L’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell’appello per la mancanza di “ius postulandi”.

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L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Firenze (OMISSIS), notificava alla (OMISSIS) s.r.l. un avviso di accertamento, con il quale, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione notificato alla stessa (OMISSIS) s.r.l. il 27 maggio 2008, accertava, per l’anno 2005, l’omessa contabilizzazione di ricavi nonche’ la deduzione di costi non inerenti e di costi non di competenza e, conseguentemente, maggiori IRES per Euro 71.063,00, IRAP per Euro 9.152,00 e IVA per Euro 17.617,00, oltre a interessi e a sanzione pecuniaria.
La (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze (hinc anche “CTP”), sottoscritto dal legale rappresentante della societa’. L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Firenze (OMISSIS), costituitasi nel giudizio, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilita’ del ricorso in quanto sottoscritto dal legale rappresentante della societa’ ricorrente, soggetto non abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, nonostante il valore della controversia superasse Euro 2.582,28 (limite sussistente ratione temporis) e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Firenze, in via preliminare, rigettava l’eccezione sollevata dall’Ufficio di Firenze (OMISSIS) in quanto, in seguito alla stessa, la (OMISSIS) s.r.l. aveva provveduto a conferire l’incarico a un difensore abilitato, depositando il relativo atto di conferimento, e, nel merito, rigettava il ricorso della societa’.
La (OMISSIS) s.r.l. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc anche “CTR”) che, con la sentenza n. 108/13/11, depositata il 14 novembre 2011, lo dichiarava inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo perche’, nonostante la controversia fosse di valore superiore a Euro 2.582,28, il ricorso in appello era “stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della societa’, senza l’ausilio di un difensore abilitato”, in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, comma 3, (secondo cui “Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 3, salvo che (“..) non sia sottoscritto personalmente”, nel caso di controversie di valore inferiore a Euro 2.582,28), richiamato dall’articolo 53, comma 1, secondo periodo stesso decreto (secondo cui “Il ricorso in appello e’ inammissibile (…) se non e’ sottoscritto a norma dell’articolo 18, comma 3”); disposizioni in base alle quali, “per le controversie di valore superiore (a Euro 2.582,28), la procura e la firma del difensore sono elementi essenziali per l’ammissibilita’ dell’appello, la cui mancanza non puo’ essere sanata nel corso del procedimento”. In secondo luogo, perche’ privo dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesti, a pena di inammissibilita’, dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1.
Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, non notificata, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso formulando ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.
La Sezione Tributaria della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10080 del 21 aprile 2017, ha trasmesso la causa al Primo Presidente che, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, l’ha assegnata alle Sezioni Unite della Corte, perche’ si pronuncino sulla questione di massima di particolare importanza, posta dal primo motivo di ricorso, se il principio secondo cui, nel processo tributario avente a oggetto controversie di valore pari o superiore a Euro 2.582,28, l’inammissibilita’ del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica (che puo’ essere dichiarata soltanto a seguito della mancata tempestiva esecuzione dell’ordine del giudice di munirsi di tale assistenza, conferendo l’incarico a un difensore abilitato) trovi applicazione soltanto nel giudizio di primo grado (e, quindi, soltanto con riguardo al caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare l’atto tributario) oppure anche in quello di secondo grado (e, quindi, con riguardo al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare.

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