In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’articolo 653 c.p.p. disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, articolo 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.. Ne consegue che, quando risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identita’ esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
ordinanza 1 febbraio 2017, n. 2615
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Pres.te f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. DIDONE Antonio – rel. Pres. Sezione
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21842-2016 proposto da:
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per deleghe in calce al ricorso successivo ed al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente successivo e controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 181/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2017 dal Presidente Dott. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO, il quale conclude per il rigetto dell’istanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Nei confronti dell’avvocato (OMISSIS) il COA di Verona inizio’ procedimento disciplinare per numerosi illeciti; all’esito ritenne provati alcuni illeciti (appropriazione di somme appartenenti a persona della quale il professionista era amministratore di sostegno; mancato adempimento del mandato di svolgere alcune procedure giudiziarie e falsa affermazione dell’avvenuto svolgimento di attivita’) e irrogo’ la sanzione della radiazione. L’avvocato (OMISSIS) propose ricorso al CNF, che lo accolse irrogando, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni.
Il COA di Verona ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere il CNF modificato la sanzione in assenza di censure specifiche sul punto volte ad ottenere il trattamento piu’ favorevole derivante dalla entrata in vigore del nuovo codice deontologico; in secondo luogo, la errata applicazione dell’articolo 30 del codice deontologico alla luce dell’articolo 2 c.p., pur se il procedimento disciplinare ha ad oggetto l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa.
Ha resistito con controricorso l’avvocato (OMISSIS) il quale ha, altresi’, proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, chiedendo, inoltre, la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.
2. – Acquisite le conclusioni della Procura generale (il quale ha concluso per il rigetto dell’istanza), e’ stata fissata la camera di consiglio del 10 gennaio 2016 per la trattazione della istanza di sospensione.
In prossimita’ dell’adunanza camerale il COA di Roma e il controricorrente hanno depositato memoria.
3. – Con il primo motivo sostiene il ricorrente incidentale che il Consiglio dell’Ordine di Verona, ricevuta la propria domanda di cancellazione dall’albo in data 5 dicembre 2014 – prima quindi dell’apertura del dibattimento avrebbe dovuto prendere atto della richiesta, non procedendo oltre, palesandosi incostituzionale una disciplina che prevede l’impossibilita’ di procedere alla cancellazione mentre occorrerebbe sospendere il procedimento disciplinare, “da riassumersi in caso di richiesta di nuova iscrizione”.
Con il secondo motivo deduce “improcedibilita’ ed incompetenza con riferimento ai capi di incolpazione dei procedimenti n. 20/2014 e 21/2014”.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia “incompetenza dell’Ordine professionale a giudicare e sanzionare le condotte rilevate nei confronti di (OMISSIS) quale AdS (Amministratore di Sostegno)”.
Deduce che il Consiglio dell’Ordine non avrebbe dovuto/potuto procedere sino a definitiva pronuncia del Giudice Penale, giudice naturale a cui e’ soggetta la persona imputata della violazione ex articolo 314 c.p..
Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia “errata valutazione del fatto ed errata applicazione della legge rispetto al procedimento n. 22/2014”.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “errata applicazione della norma contestata e carenza assoluta e contraddittorieta’ della motivazione”.
4. – Osserva la Corte che il terzo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale “in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’articolo 653 c.p.p. disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, articolo 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c.. Ne consegue che, quando risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identita’ esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione (Sez. U, n. 5991 del 2012; Sez. U, n. 15206 del 2016).
Considerato che dalla immediata operativita’ del provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale deriva al ricorrente un danno grave ed irreparabile;
– considerato che puo’ pertanto disporsi la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel confronti dell’avvocato ricorrente incidentale
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