Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 maggio 2012

Così stabilito dalla Suprema Corte.

Per gli Ermellini, tale comportamento si trasforma in un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. E questo a prescindere dalla carenza di prova della sussistenza dei presupposti del vantato controcredito, anche per la non configurabilità […] di una condotta di non contestazione da parte del locatore.

Nel caso di specie l’inquilina aveva interrotto il pagamento dei canoni a causa dell’avanzare di lavori di straordinaria manutenzione.

Sorrento, 8 maggio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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