Khat

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  4 gennaio 2016, n. 7

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza dei primo aprile 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a G. S., in base all’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo T.U. stup. (trasporto ed importazione di 29 chili di sostanza stupefacente, denominata Khat), commesso l’11 gennaio 2014.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo di annullamento con cui denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto a seguito della declaratoria di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 32 dei 2014) dell’art. 73, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, la sostanza in sequestro (Chada Edulis Pinata) non può essere considerata come stupefacente.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.
2. A seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4­vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo novellato dalla citata legge n. 49 del 2006 (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264265).
Orbene, la sostanza definita Khat (catha edulis), pur prevista nelle tabelle con la riforma del 2006 e reinserita in esse dalla novella del 2014, non risultava indicata specificamente negli elenchi appositamente predisposti dal Ministero della Sanità prima della riforma del 2006 e questa Corte aveva già tra l’altro escluso che la “catha edulis”, pur contenendo in sé il principio attivo tabellato “catina”, potesse considerarsi in se stessa soggetta alla normativa sanzionatoria (tra le altre, Sez. 4, n. 20907 del 18/04/2005, Hassan ed altro, Rv. 231561).
Principio quest’ultimo che va in questa sede ribadito con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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