Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 26 giugno 2015, n. 27094
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/01/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15/01/2015, giudicando a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento pronunciato da questa Corte con sentenza del 19/09/2014, ha respinto il riesame proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quell’ufficio l’08/04/2014 avente ad oggetto due immobili di sua proprieta’ siti in (OMISSIS).
2. La difesa di (OMISSIS) nel suo ricorso deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) con riferimento all’articolo 321 c.p.p., Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articoli 12 quinques e 12 sexies convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992, 934 c.c., articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 111 Cost., comma 6 e articolo 24 Cost. per aver il provvedimento impugnato erroneamente equiparato la data dell’acquisto della proprieta’ del bene immobile al perfezionamento della procedura di accatastamento che non puo’ assumere alcun valore probatorio per collocare temporalmente l’acquisizione dei beni sottoposti a sequestro al patrimonio dell’interessata, che si assume derivante da accessione realizzata nel lontano 1994, in quanto stabili realizzati su suolo di proprieta’ esclusiva dell’ (OMISSIS). Si rileva inoltre che l’ordinanza ha offerto una motivazione apparente sulla confutazione dei dati emergenti dei rilievi fotogrammetrici prodotti dalla difesa al fine di dimostrare tale assunto di fatto.
Si chiede conseguentemente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato poiche’ il reato di intestazione fittizia che ne ha sostenuto l’emissione deve ritenersi estinto per prescrizione.
3. Con ulteriore motivo si deducono i medesimi vizi in ordine all’accertamento dell’esistenza del periculum in mora in relazione al quale il Tribunale ha disatteso le allegazioni difensive, senza consentire di cogliere le argomentazioni a sostegno di tale decisione; in particolare, non e’ stata considerata la rilevanza ai fini determinativi del reddito di tutti gli elementi di fatto forniti nell’atto di impugnazione sul punto, con particolare riferimento ad indennizzi assicurativi percepiti, all’esercizio dell’attivita’ di tassista da parte del marito della ricorrente, agli introiti derivanti dalla percezione di canone di locazione, tutti i redditi che, se pur non dichiarati al fisco, consentono di determinare le somme percepite in misura proporzionale rispetto al valore dei beni sequestrati.
Si lamenta che al riguardo i giudici di merito non abbiano considerato le allegazioni difensive, ne’ hanno spiegato le ragioni che rendono i documenti inidonei a superare la presunzione relativa, escludendo illegittimamente dal computo i redditi non dichiarati al fisco che risultano utili, ove rigorosamente provati, a superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. E’ stata inoltre omessa la considerazione degli introiti derivanti da due contratti di locazione registrati, illogicamente richiedendosi la prova certa dell’effettiva percezione dei canoni, senza considerare la natura cautelare del procedimento e disattendendo l’applicazione dei principi giurisprudenziali riguardo alla dimostrazione della congruenza dei beni con i propri redditi richiesta nel caso di sequestro di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies cit..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ parzialmente fondato.
2. Si deve ricordare che il presupposto del sequestro e’ costituito, dalla verifica dell’esistenza del fumus di uno dei reati per cui la misura e’ consentita, nonche’ della sproporzione tra reddito del titolare del bene ed il suo valore.
Con riferimento alla sussistenza del fumus del reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992, il Tribunale risulta aver svolto una considerazione in diritto che contrasta con i principi di cui all’articolo 934 cod. civ. che ne costituisce il presupposto, ove ha individuato il momento consumativo, costituito dall’acquisizione della proprieta’ dei beni immobili realizzati sul fondo intestato alla ricorrente, collegandolo all’epoca del loro accatastamento, laddove tale acquisto deve ricollegarsi temporalmente all’accessione, identificabile, nelle condizioni date – di immobili realizzati su suolo di proprieta’ della ricorrente – quale atto di acquisto a titolo originario della proprieta’. Deve ricordarsi che la presenza di una costruzione su fondo proprio non e’ ostativa alla sottoposizione a sequestro penale del bene, quale risultante all’esito dell’arricchimento prodotto dalla edificazione, essendo stato gia’ chiarito da questa Corte che il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza e’ quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilita’ nettamente prevalenti (Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012 – dep. 29/04/2013, P.G. in proc. Martino e altri, Rv. 255091), e tuttavia in tema di individuazione del momento consumativo dell’acquisto non vi e’ titolo per derogare alla disciplina civilistica in materia.
Risulta conseguentemente rilevante verificare in quale momento siano stati completati gli immobili, con le caratteristiche tali da renderli abitabili e quindi idoneo ad assumere un valore economico, al fine di chiarire la data a decorrere dalla quale puo’ intendersi decorso il termine di prescrizione, ponendosi tale collocazione temporale quale termine ultimo al quale ricollegare l’utilizzo di utilita’, in tesi di accusa riferibili al figlio, per l’arricchimento di un bene che entrava nel patrimonio della ricorrente.
Ne consegue che il momento consumativo vada individuato all’atto in cui i beni hanno acquisto l’odierna consistenza, e non nell’epoca in cui, attraverso la procedura amministrativa, questi hanno ricevuto riconoscimento ai fini fiscali.
Esclusa la rilevanza dell’individuazione temporale di carattere formale cui e’ pervenuto il Tribunale, il provvedimento impugnato risulta aver espresso su tale aspetto un giudizio non univoco con riguardo agli elementi di fatto deducibili dai rilievi fotogrammetrici prodotti dalla parte, ove non chiarisce quali siano i limiti della portata dimostrativa di tale documentazione, e non esplicita, conseguentemente, su quali basi si sia pervenuti ad una valutazione di irrilevanza del tema di indagine.
Infatti, dopo aver operato un generico richiamo alla scarsa significativita’ della certificazione, nell’atto si identifica l’accatastamento con l’epoca di acquisizione del bene, sicche’ superata tale indicazione per i motivi esposti, il dato storico essenziale per valutare la fondatezza dell’obiezione difensiva rimane privo di accertamenti affidabili.
Quanto al secondo profilo il provvedimento risulta correttamente motivato con analisi delle deduzioni di fatto offerte dalla parte poiche’, contrariamente a quanto risulterebbe emergere dal ricorso, il giudice di merito non si e’ limitato alla non condivisibile equazione tra mancanza di redditi denunciati ai fini fiscali ed incapacita’ economica dell’esponente, ma ha analizzato le deduzioni offerte sulle pretese entrate sottratte al fisco, assumendone la mancanza di concretezza. Il condivisibile principio della rilevanza delle entrate sfuggite all’imposizione fiscale deve in ogni caso coniugarsi con una diversa ed affidabile dimostrazione della effettivita’ degli introiti, come chiaramente emerge dalle pronunce sul punto (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 – dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252855 e da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 49498 del 11/11/2014 , Rv. 261046). Diversamente opinando si giungerebbe a riconoscere un privilegio dimostrativo proprio in favore delle entrate non registrate, con evidente violazione del principio di ragionevolezza.
Il provvedimento impugnato offre analiticamente conto della circostanza che l’interessata ha evocato attivita’ economiche riconducibili al marito, o ulteriori introiti derivanti da contratti privi di data certa rispetto ai quali, con valutazione di merito coerente, non sindacabile in questa sede, e’ stata esclusa la sussistenza di una dimostrazione concreta di effettivita’ di tali redditi, suscettibile di fornire giustificazione economica all’acquisizione del cespite immobiliare di cui si discute.
Sul punto l’unica omessa valutazione riguarda la deduzione attinente alla percezione, da parte del figlio (OMISSIS) all’epoca in cui era convivente con la madre di un indennizzo assicurativo, elemento cui la difesa si riporta, del quale non e’ stata offerta alcuna confutazione nell’ordinanza impugnata, che puo’ assumere astratto rilievo, stante l’epoca in cui la riscossione sarebbe avvenuta.
3. Affermato il principio di diritto secondo il quale la data di consumazione del reato di cui all’articolo 12 quinques Decreto Legge cit. nel caso di immobile realizzato su fondo di proprieta’ dell’indagato non possa identificarsi con la data di perfezionamento della procedura di accatastamento, ma con quella in cui e’ stata portata a termine l’edificazione dello stabile, che segna anche il limite temporale dell’afflusso di capitali in tesi accusatoria attribuibili a terzi, presupposto costitutivo del reato, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice di merito affinche’ accerti tale collocazione temporale, al fine di valutare l’eccezione di prescrizione proposta, ed analizzi, alla luce di tale collocazione anche la rilevanza della mancata analisi dell’intervento dei capitali da indennizzo, la cui effettivita’ ed ipotetica incidenza non e’ stata esaminata nel provvedimento impugnato.
4. Per l’effetto si dispone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
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