Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 dicembre 2015, n. 48943

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CORBO Antoni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 30/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 29/10/2015;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Antonio Corbo;

udito il sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 29 ottobre 2015, la Corte di appello di Brescia, preso atto del consenso dell’interessato, disponeva la consegna di (OMISSIS) all’Autorita’ della Repubblica di Romania in esecuzione di mandato di arresto Europeo emesso dal Tribunale di Hirlau (Romania) in data 18 agosto 2015.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza il difensore di fiducia dell’ (OMISSIS), avv. (OMISSIS), con atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo il 4.11.2015.

2.1. Nel ricorso, si deduce un unico, articolato motivo, con il quale si censura la violazione e mancata applicazione della Legge 22 aprile 2005, n. 69, articoli 6, 10 e 13.

In particolare, si lamenta che il mandato di arresto non e’ stato mai notificato all’ (OMISSIS), ne’ allo stesso sono state mai portate a conoscenza le informazioni indicate dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 6, tra le quali il provvedimento restrittivo della liberta’ personale; si aggiunge, anzi, che tale provvedimento non e’ contenuto nemmeno nel fascicolo del procedimento davanti la Corte di appello, e che quindi la stessa si e’ pronunciata senza avere certezza sull’insussistenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 7 e 8, della legge citata. Si osserva, inoltre, che il consenso alla consegna e’ stato prestato in presenza di un difensore di ufficio, nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, e che, quindi, in considerazione di tale circostanza, nonche’ dell’assenza in atti della documentazione relativa al mandato di arresto Europeo, la sola assistenza dell’interprete non ha costituito una garanzia sufficiente ad informare l’interessato dei fatti a lui addebitati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ affetta da nullita’ assoluta ed insanabile, come tale rilevabile di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, in conseguenza dell’omessa previa celebrazione di apposita udienza in camera di consiglio, e, quindi, dell’omessa citazione della persona richiesta in consegna e dell’omessa partecipazione del difensore di questa.

2. E’ utile premettere che, come risulta dall’ordinanza impugnata, l’ (OMISSIS), dopo essere stato arrestato in esecuzione del mandato di arresto Europeo in data 22 ottobre 2015, e’ stato interrogato nell’udienza di convalida dal Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello; nel corso di questa udienza, all’esito della quale e’ stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, il medesimo, alla presenza dell’interprete e di difensore di ufficio, ha prestato il consenso alla consegna a norma della Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 14, ed ha contestualmente rinunciato, unitamente al difensore, all’udienza per la decisione sulla consegna. Successivamente, in data 29 ottobre 2015, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha espresso, in via cartolare, parere favorevole alla consegna, e quella Corte, nello stesso giorno, ha emesso ordinanza con la quale ha disposto la consegna.

3. La questione relativa alla necessita’ di celebrazione dell’udienza camerale in caso di consenso gia’ espresso dalla persona richiesta in consegna, se non risulta mai affrontata espressamente dalla giurisprudenza di legittimita’, costituisce oggetto di divergenti opinioni dottrinali.

Un primo orientamento ritiene non necessaria l’instaurazione dell’udienza in camera di consiglio, valorizzando, in particolare, le esigenze di celerita’ e di semplificazione desumibili dalla decisione quadro 2002/584/GAI, del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002, che costituisce l’antecedente della Legge n. 69 del 2005.

Un secondo orientamento, invece, afferma la necessita’ di procedere a tale incombente processuale, evidenziando il dato letterale della Legge n. 69, articolo 14, comma 4, la diversita’ tra l’Autorita’ che ha raccolto il consenso fuori udienza (il presidente o il consigliere delegato) e l’Autorita’ chiamata ad emettere l’ordinanza (la Corte di appello in composizione collegiale), l’esigenza di instaurare un contraddittorio tecnico, la necessita’ di verificare la validita’ del consenso.

Un terzo orientamento, ancora, sostiene che una specifica udienza e’ necessaria quando il consenso e’ stato prestato fuori delle ipotesi di cui agli articoli 10 e 13, come, in particolare, avviene allorche’ lo stesso viene espresso con dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione, ex articolo 14, comma 2.

3. La Corte di cassazione osserva che la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio prima dell’adozione dell’ordinanza che dispone la consegna, anche quando il consenso sia stato anteriormente prestato nelle forme previste, deve ritenersi inderogabilmente richiesta dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 14, comma 4.

3.1. La soluzione accolta costituisce infatti il risultato di una interpretazione letterale e logica della disposizione appena citata.

Questa, infatti, recita: “Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo, e comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna”.

Alla luce di tale enunciato normativo, appare innanzitutto ragionevole desumere che la disciplina contenuta nel comma in esame si riferisca anche, e principalmente, al caso del consenso espresso fuori dell’udienza fissata dalla corte d’appello. Non sarebbe infatti agevole spiegare il perche’ del termine di dieci giorni per l’adozione del provvedimento, se si ritenesse che la disciplina in questione sia dettata con esclusivo riferimento all’ipotesi di consenso espresso nell’udienza fissata dalla Corte per decidere sulla consegna, posto che questa udienza, in difetto del consenso dell’interessato, deve essere chiusa con la lettura (non del dispositivo, ma) della sentenza che statuisce sulla richiesta, ex articolo 17, comma 6. D’altro canto, considerare il comma 4 riferito alla sola ipotesi di consenso prestato in udienza davanti alla corte d’appello, determinerebbe un vuoto normativo in ordine alla disciplina da applicare per il caso di consenso espresso prima di tale udienza.

Cio’ posto, il tenore complessivo della disposizione sottintende chiaramente lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, laddove stabilisce che la corte di appello decide dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e la persona richiesta in consegna “se comparsa”: non risulta infatti facile formulare l’ipotesi di una diversa forma di comparizione facoltativa dell’interessato davanti alla “corte d’appello” in composizione collegiale (per, la competenza in ogni caso della corte di appello e mai del presidente del collegio, cfr. Sez. 6, n. 19318 del 06/05/2009, Istrate, Rv. 243538), tanto piu’ che l’organo giudiziario deve sentire sia il procuratore generale, sia il difensore, e che a quest’ultimo, per consentirgli di svolgere efficacemente la sua funzione, deve essere concessa la possibilita’ di conoscere il parere del magistrato requirente, e di interloquire anche su di esso, prima della decisione.

Del resto, che questo sia il significato da attribuire alla disposizione in questione sembra plausibile anche prendendo in esame le disposizioni dettate per il caso di consegna in assenza di consenso. In tale ipotesi, invero, la necessita’ di fissare l’udienza risulta con assoluta chiarezza gia’ da quanto previsto dall’articolo 10, comma 4; tuttavia, nel disciplinare le attivita’ preliminari alla decisione, l’articolo 17, comma 1, ricorre ad espressioni che, almeno in parte, sono pressoche’ identiche a quelle dettate nell’articolo 14, comma 4, laddove prevede che “la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche’, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente”.

Vi e’ ancora da aggiungere che l’esigenza dell’udienza davanti al giudice chiamato a decidere sulla consegna e’ particolarmente significativa se si considera che il consenso puo’ essere prestato anche con dichiarazione indirizzata al direttore del carcere, e, quindi, con atto scritto in assenza di difensore da un soggetto in condizioni di privazione della liberta’ personale, e che, tuttavia, per tale ipotesi la legge non prevede alcuna differenza di disciplina.

3.2. La conclusione indicata non risulta in contrasto con la decisione quadro 2002/584/GAI, del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

E’ vero che l’articolo 14 della decisione quadro prevede il diritto del “ricercato” all’audizione davanti all’autorita’ giudiziaria solo se lo stesso non abbia dato il consenso alla propria consegna. Tuttavia, tale previsione non preclude al legislatore nazionale di fissare maggiori garanzie per la persona richiesta in consegna o di stabilire la necessita’ di tenere un’udienza, se tali forme non compromettono la celerita’ complessiva della procedura. Nel sistema adottato dal legislatore italiano, il termine e’ comunque quello di dieci giorni dalla prestazione del consenso alla consegna: come si e’ osservato in dottrina, anche nell’ipotesi di consenso precedente all’udienza non e’ necessario rispettare il termine di comparizione previsto dall’articolo 10, comma 4, ma e’ sufficiente che sia garantita, in concreto, la partecipazione del pubblico ministero, del difensore e dell’interessato, analogamente a quanto disposto, ad esempio, per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.

3.3. Una volta concluso che la legge prevede l’udienza in camera di consiglio davanti alla corte di appello anche in caso di consenso precedentemente prestato dalla persona richiesta, deve anche affermarsi l’indisponibilita’ di tale forma procedimentale, e quindi l’inammissibilita’ della rinuncia alla stessa da parte dell’interessato.

L’udienza camerale, infatti, e’ finalizzata all’emissione di un provvedimento nel quale la corte deve valutare la legalita’ complessiva del procedimento, la validita’ del consenso prestato l’insussistenza di motivi di rifiuto alla consegna, determinati, ad esempio, dalla pendenza di un procedimento penale in Italia (cfr., in proposito, Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340) o dalla sussistenza di motivi umanitari, nonche’ l’eventuale priorita’ di altri m’andati di arresto Europeo. Inoltre, l’ammissibilita’ di un’eventuale rinuncia gia’ prima della fissazione dell’udienza avrebbe il significato di un’abdicazione “al buio” al contraddittorio, che, tra l’altro non consentirebbe all’interessato ed al suo difensore neppure di conoscere l’opinione che il pubblico ministero deve esprimere al giudice.

Ne’ una conclusione diversa puo’ essere assunta sulla base dell’articolo 14, comma 3, che prevede una “rinuncia” del destinatario del mandato di arresto Europeo. Tale “rinuncia”, infatti, secondo la convergente interpretazione della dottrina, ed in linea con il disposto dell’articolo 13 della decisione quadro 2002/584/GAI, si riferisce specificamente al “beneficio della regola della specialita’” della consegna.

4. Il rilievo di ufficio della nullita’ assoluta ed insanabile dell’ordinanza che ha disposto la consegna dell’ (OMISSIS), in conseguenza dell’omessa previa celebrazione di apposita udienza in camera di consiglio, e, quindi, dell’omessa citazione della persona richiesta in consegna e dell’omessa partecipazione del difensore di questa, determina la regressione del procedimento al grado in cui la stessa e’ stata emessa, ex articolo 185 c.p.p., con assorbimento del motivo dedotto nel ricorso.

L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la consegna di (OMISSIS) all’Autorita’ della Repubblica di Romania, e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta consegna e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla Legge n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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