Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 dicembre 2015, n. 48913

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2024/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del 07/07/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2014 il Tribunale di Pescara ha assolto (OMISSIS) – Direttore del Dipartimento dei servizi sanitari assistenziali e medicina legale dell’A.S.L. d Pescara – dal reato di cui all’articolo 323 c.p., perche’ il fatto non sussiste.

Si contestava all’imputato di avere invaso, nella su indicata qualita’, le competenze riservate al Direttore generale e, comunque, di non essersi astenuto nonostante un evidente conflitto d’interessi, designando il proprio coniuge, (OMISSIS), quale medico in rappresentanza dell’Ufficio di riabilitazione in seno alla Commissione medica locale (CML) per l’accertamento dell’idoneita’ psicofisica per il conseguimento delle patenti di guida (ex articolo 119 C.d.S. e articolo 330 reg. att. C.d.S.), cosi’ intenzionalmente procurandole un ingiusto vantaggio patrimoniale.

2. Il P.M. presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata sentenza, deducendo il vizio di violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente assolto l’imputato in presenza di un macroscopico conflitto d’interesse nel quale versava, atteso che una delle persone che avrebbero potuto aspirare alla designazione per la predetta Commissione era la moglie, quale dirigente medico nell’ambito del medesimo Dipartimento sanitario del quale il (OMISSIS) era appunto Direttore.

Attraverso tale atto di designazione, inoltre, la coniuge ha potuto conseguire i gettoni di presenza spettanti ai componenti la Commissione, con la conseguenza che la illegittima scelta discrezionale operata dal predetto pubblico ufficiale ha inciso anche sulla non legittima erogazione degli emolumenti corrisposti a seguito della designazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Nella sentenza impugnata i Giudici di merito hanno ritenuto accertato, in particolare:

a) che l’imputato, all’epoca dei fatti dirigente medico di 2 livello in servizio presso l’ASL di Pescara con funzioni di dirigente la struttura complessa di riabilitazione nell’ambito del Dipartimento di diagnosi e cura, riabilitazione e terapia farmacologica, nonche’ di coordinatore del Dipartimento dei servizi sanitari ed assistenziali, designo’ quale “componente effettivo in rappresentanza dell’Ufficio di riabilitazione” della su indicata Commissione medica locale la moglie, (OMISSIS), a sua volta responsabile dell’unita’ operativa semplice di coordinamento prestazioni riabilitative nell’ambito del predetto Dipartimento;

b) che, inoltre, egli designo’, quale componente supplente all’interno della stessa Commissione medica, (OMISSIS), referente dell’Ufficio di riabilitazione del distretto sanitario di base di (OMISSIS), anch’ella, come la (OMISSIS), dirigente medico in servizio presso il Dipartimento dei servizi sanitari ed assistenziali della medesima ASL, ma con minore anzianita’ di servizio;

c) che i membri della predetta Commissione erano compensati con un gettone di presenza per ogni seduta;

d) che ad altro potenziale aspirante, il teste (OMISSIS), responsabile dell’Unita’ operativa semplice di coordinamento delle prestazioni protesiche, facente parte della struttura di riabilitazione diretta dall’imputato, fu da quest’ultimo richiesta la disponibilita’ ad essere designato quale componente la predetta Commissione, disponibilita’ che tuttavia egli rifiuto’, avendo fatto una precisa scelta professionale in tal senso;

e) che dalla struttura complessa diretta dall’imputato dipendeva la struttura semplice di cui era titolare la moglie, dirigente medico di secondo livello;

f) che l’imputato, in quanto tale, gestiva l’attivita’ lavorativa della moglie, le attribuiva gli obiettivi e le relative risorse, era titolare dell’iniziativa disciplinare, ne verificava il raggiungimento dei risultati e le attribuiva i trattamenti economici accessori.

Muovendo da tali premesse ricostruttive, i Giudici di merito hanno conseguentemente concluso nel senso:

a) che l’imputato non avrebbe dovuto astenersi dalla designazione dei componenti la predetta Commissione medica locale per il solo fatto della presenza della moglie tra i dirigenti medici suscettibili di designazione, in quanto egli ne gestiva ordinariamente l’intera attivita’ lavorativa;

b) che, non risultando che l’imputato e la moglie avessero occultato alla direzione dell’ASL di Pescara il loro rapporto di coniugio, doveva ritenersi che i relativi organi dirigenziali avevano ritenuto compatibile tale modalita’ di gestione con l’organizzazione aziendale, all’atto dell’assegnazione degli incarichi di dirigenza medica nell’ambito del medesimo Dipartimento.

3. Secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 323 c.p., nella parte relativa all’omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell’agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi.

Ne discende che l’inosservanza di tale dovere comporta l’integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l’agente e’ chiamato ad operare, una specifica disciplina dell’astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero piu’ ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente (Sez. 6 , n. 14457 del 15/03/2013, dep. 27/03/2013, Rv. 255324; Sez. 6 , n. 7992/05 del 19/10/2004, Rv. 231477; v., inoltre, Sez. 6 , 27 maggio 2014, n. 38350).

Tale obbligo, infatti, trova la sua fonte nella stessa formulazione dell’articolo 323 c.p., ove la previsione della norma incriminatrice descrive come antidoverosa l’omessa astensione in presenza di un interesse proprio e dei propri congiunti, cosi’ tipizzando tale situazione di incompatibilita’ e rinviando alla normativa extrapenale per quelle diverse “negli altri casi prescritti” (v., in motivazione, Sez. 6 , n. 11549 del 02/10/1998, dep. 06/11/1998, Rv. 213031).

Nel caso in esame emerge con chiarezza, dalla su esposta ricostruzione in fatto dei Giudici di merito, la presenza di un obbligo di astensione dell’imputato in relazione all’atto di designazione del componente la su indicata Commissione medica locale, sussistendo una situazione di evidente conflitto di interessi in ragione del rapporto di coniugio, con una palese ed originaria violazione del principio generale di imparzialita’ e trasparenza nell’azione della Pubblica amministrazione, riconducibile all’articolo 97 Cost..

Il dovere di astensione, infatti, sussiste quando vengano in considerazione provvedimenti per i quali e’ riconoscibile un interesse personale anche indiretto (Sez. 6 , n. 14457 del 15/03/2013 cit.) ed il relativo presupposto di fatto deve presentarsi, come avvenuto nel caso in esame, quale situazione identificabile a priori, ponendosi come visibile fattore inquinante in relazione alla determinazione del contenuto dell’atto o dell’operazione da compiere.

Potrebbe escludersi il dovere di astensione, dunque, solo con riferimento all’adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale (ad es., le delibere di approvazione di piani regolatori generali), frutto di un procedimento complesso in cui confluiscano e si compensino molteplici interessi, collettivi o individuali, sicche’ la decisione espressa dal pubblico funzionario non riguardi una specifica prescrizione, ma il contenuto generale dell’atto: nel caso in questione, di contro, viene in rilievo l’adozione di un provvedimento ad hoc, il cui esito decisorio e’ oggettivamente caratterizzato da una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto dell’atto e l’incidenza sulla sfera di concreti e specifici interessi del pubblico funzionario e/o dei suoi prossimi congiunti (arg. ex Sez. 6 , n. 12642 del 28/01/2015, dep. 25/03/2015, Rv. 263069).

4. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come costituisca oramai espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale, ai fini dell’integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione e’ necessario che a tale omissione, gia’ fonte di una violazione di legge, si aggiunga l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato (cosi’, tra le diverse, Sez. 6 , n. 47978 del 27/10/2009, Rv. 245447; Sez. 6 , n. 26324 del 26/04/2007, Rv. 236857; Sez. 6 , n. 11415 del 21/02/2003, Rv. 224070).

Nel caso di specie, come si e’ visto, l’illegittimita’ della scelta operata dall’imputato attraverso l’atto di designazione compiuto in favore della moglie ne ha determinato un illegittimo accrescimento della sfera patrimoniale per effetto dell’erogazione degli emolumenti spettanti ai componenti la predetta commissione, non essendo affatto necessario – ai fini della distinta valutazione di ingiustizia della condotta e dell’evento di vantaggio patrimoniale, che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo – che l’ingiustizia del vantaggio derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l’illegittimita’ della condotta, qualora l’accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi “contra ius” (Sez. 6 , n. 11394 del 29/01/2015, dep. 18/03/2015, Rv. 262793).

E’ infatti sufficiente la violazione di prescrizioni normative sul solo versante della condotta, sempre che, per effetto di essa, il privato abbia ottenuto una posizione di maggior favore alla quale non aveva diritto, senza che si renda necessaria l’attribuzione di un vantaggio patrimoniale attraverso la violazione di un’ulteriore norma di legge.

Occorre pertanto che il giudice effettui, al riguardo, una duplice valutazione, tenendo ben distinto il profilo inerente all’illegittimita’ della condotta da quello relativo all’ingiustizia del vantaggio, non potendosi inferire quest’ultima dall’accertata esistenza della violazione di norme di legge o di regolamento (ex plurimis, v. Cass., Sez. 6 , 27 giugno 2009, Moro), ma dovendosi sempre accertare che il privato non abbia titolo a ricevere il vantaggio attribuitogli, perche’ non dovuto, cioe’ iniuste datum, ovvero perche’ ottenuto sine iure (da ultimo, v. Sez. 6 , 31 marzo – 19 giugno 2015, n. 25944).

Il vantaggio, infatti, e’ ingiusto ogniqualvolta non trovi fondamento in un corrispondente diritto sostanziale, dunque non soltanto qualora sia in se’ contrario all’ordinamento, ma anche quando il privato non possa vantare, rispetto ad esso, alcuna situazione giuridica soggettiva a sostegno della relativa pretesa.

In tal senso, la contrarieta’ a diritto del vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto prescelto per effetto dell’atto di designazione e’ direttamente scaturita, nel caso di specie, dall’ottenimento e dal conseguente svolgimento di un incarico amministrativo conferito in presenza di una situazione viziata, come si e’ gia’ avuto modo di rilevare, da un macroscopico conflitto d’interessi.

Del tutto congetturale e non assistito da un congruo sostegno logico-argomentativo deve, infine, ritenersi il passaggio della motivazione (v., supra, il par. 2) in cui il Tribunale fa riferimento, per escludere l’esistenza del dovere di astensione, alle implicazioni di una non meglio precisata valutazione di “compatibilita’” della gestione dell’attivita’ lavorativa della moglie, che gli organi dirigenziali avrebbero espresso riguardo alle funzioni in concreto svolte ed all’organizzazione dell’ASL di appartenenza.

5. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che dovra’ eliminare i su indicati vizi, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello dell’Aquila.

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