Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 marzo 2017, n. 15578

Il termine di impugnazione contro una misura interdittiva di poter contrarre con la Pa non decorre dalla comunicazione all’Autorità nazionale anti corruzione ma dalla data della notifica del provvedimento alla società

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 29 marzo 2017, n. 15578

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a.;

avverso l’ordinanza del 11/10/2016 del Tribunale di Pistoia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo di annullare l’ordinanza i impugnata limitatamente alla statuizione della decorrenza del termine di durata della misura interdittiva.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell’11 ottobre 2016 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del riesame, ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza del 30 maggio 2016, depositata l’11 luglio 2016, con la quale era stato rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza che aveva imposto alla (OMISSIS) s.p.a. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata di mesi sei. Per l’effetto ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Autorita’ Nazionale Anti Corruzione per l’iscrizione nel Casellario delle Imprese e per ogni effetto di legge ed alla Camera di Commercio di Pistoia per l’iscrizione nel registro delle Imprese ed ha fissato il termine di durata della misura con decorrenza dalla data di iscrizione nel Casellario delle imprese presso l’ANAC.

2. Con i patrocinio del difensore di fiducia e con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p.. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 74, e articolo 665 c.p.p., e deduce plurimi vizi di violazione di legge, anche per mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive svolte in sede di udienza camerale, nonche’ abnormita’ del provvedimento, poiche’ l’ordinanza adottata determina una sostanziale violazione del termine di durata della misura agganciandone l’esecuzione, non gia’ alla data della disposta notifica del provvedimento alla societa’ – eseguita fin dal 1 giugno 2013 – ma ad una data diversa, cioe’ quella della comunicazione all’ANAC e, cosi’, procastinando nel tempo gli effetti del provvedimento. Denuncia, in particolare, plurimi vizi di violazione di legge: 2.1 in relazione al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 48 e 51, anche in riferimento all’articolo 293 c.p.p., comma 2, e articolo 297 c.p.p., comma 2, in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 34, D.Lgv. cit., perche’ in violazione del disposto della specifica normativa richiamata, che collega la produzione degli effetti dell’ordinanza cautelare alla sua notifica all’ente e, quindi, la decorrenza del termine da tale momento, l’ordinanza impugnata ha, invece, collegato, la produzione degli effetti al momento della comunicazione all’ANAC, spostandone in avanti la produzione degli effetti negativi per la societa’; 2.2 all’articolo 84, Decreto Legislativo cit. perche’ la decisione impugnata riconduce alla comunicazione ivi prevista un improprio effetto costitutivo degli effetti dell’ordinanza cautelare;

2.3 ulteriore violazione, con riguardo al medesimo articolo 84 cit., discende dall’avere individuato quale destinatario della comunicazione nella Camera di Commercio, ove e’ tenuto il Registro delle Imprese, priva di poteri di vigilanza e controllo richiamati nell’articolo 84 cit..

3. Il ricorso e’ fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione con assorbimento dei residui motivi.

4. Giova rammentare che con ordinanza del 30 maggio 2016 il Tribunale di Pistoia – adito in sede di appello cautelare – aveva rigettato l’appello presentato dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari il 30 maggio 2013 e, per l’effetto, aveva confermato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nelle regioni di Toscana e Liguria per la durata di mesi sei. L’ordinanza del 30 maggio 2016 era stata adottata all’esito di due sentenze con le quali la Corte di Cassazione, adita dal pubblico ministero, aveva disposto l’annullamento con rinvio – in data 18 novembre 2014 e 9 febbraio 2016- di precedenti decisioni del medesimo Tribunale che, per quanto di interesse in questa sede, avevano annullato l’ordinanza genetica fin dal 10 luglio 2013, con conseguente inefficacia della misura.

5. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Pistoia ha accolto, all’esito di udienza camerale, la richiesta del Pubblico Ministero di dare esecuzione alla disposta misura interdittiva che, secondo l’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato, non era mai stata posta in esecuzione nelle forme di rito perche’ mai comunicata, a mente del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 84, alle autorita’ che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente, passaggio ineliminabile, senza il quale il provvedimento era destinato a rimanere pura astrazione. Il Tribunale ha individuato nell’Autorita’ Nazionale Anti Corruzione e nella Camera di Commercio gli organi che esercitano poteri vigilanza e controllo sull’ente destinatario della misura e, in conseguenza, ha indicato il termine di durata della misura dal momento della iscrizione del provvedimento nel registro Autorita’ Nazionale Anti Corruzione.

6. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non appare coerente con il disposto di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 48, e articolo 51, comma 3, che, prevede la decorrenza della misura cautelare dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare all’ente, analogamente a quanto previsto per la esecuzione della sanzioni interdittive. La disciplina della misura cautelare, come indicato in ricorso, appare simmetrica a quella codicistica, per le misure interdittive applicate alle persone fisiche, secondo le precisazioni contenute nella Relazione ministeriale al decreto legislativo 231/2001. Con maggiore chiarezza, ai fini della esecuzione delle sanzioni interdittive, la richiamata Relazione ribadiva che “la notificazione dell’estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, e’ sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive, Infatti, da un lato, il rappresentante dell’ente, venuto a conoscenza dell’interdizione, sara’ passibile in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, delle sanzione penale prevista dall’articolo 23. Dall’altro lato, l’iscrizione della sanzione nell’anagrafe nazionale consentira’ alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l’ente, di accertarsi della eventuale interdizione. La riforma precisa, infine, che il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive (rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive). Piu’ precisamente, si ha riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza”.

7. Consegue che erroneamente nel provvedimento impugnato e’ stato assunto a criterio di valutazione dell’efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all’Autorita’ Nazionale Anti Corruzione, che non ha, peraltro, effetto costitutivo ma di mera pubblicita’-notizia, funzionale all’esercizio di poteri di controllo e vigilanza che all’Autorita’ competono, poiche’ e’ necessario e sufficiente, ai fini di efficacia dell’ordinanza interdittiva cautelare, che questa sia stata notificata all’ente, efficacia che rinviene adeguata sanzione – in caso di violazione – nel disposto di cui al richiamato articolo 23, che estende la sanzione penale ivi prevista anche alla trasgressione degli obblighi o ai divieti inerenti alla misura.

8. Corretta, ai sensi dell’articolo 84, D.cit., e’ la disposta comunicazione all’Autorita’ Nazionale Anti Corruzione ed alla Camera di Commercio in quanto autorita’ che esercitano, a fini diversi, il controllo ovvero la vigilanza sull’ente, destinatario della sanzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato quanto al termine di decorrenza della misura interdittiva, ferme restando le ulteriori statuizioni

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *