Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 novembre 2016, n. 50077

Si può applicare la confisca anche nel caso di estinzione del reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 25 novembre 2016, n. 50077

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/10/2015 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), di fiducia, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di cassazione con sentenza del 16 settembre 2014 annullava quella in data 8 aprile 2014 con cui la Corte di appello di Milano, con procedura de plano, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa aggravata e continuata commessi ai danni dello Stato, in concorso con altri ed anche in forma tentata (articoli 56, 110, 81 cpv e 640-bis c.p.), da (OMISSIS) ed aveva confermato le disposizioni sui beni in sequestro stabilite dal giudice di primo grado.

Osservava la Corte di legittimita’, nel pronunciare in annullamento, che i giudici meneghini non avevano motivato su quale fosse il presupposto giuridico del provvedimento per il quale era stata disposta la confisca del denaro in sequestro: se quello di cui all’articolo 240 c.p. o quello previsto dall’articolo 321 c.p.p., comma 2, e articolo 640 quater c.p., in relazione all’articolo 322 ter c.p..

Chiamata a siffatta opera, la Corte milanese doveva tener conto dei piu’ recenti arresti in materia per i quali, con specifico riguardo alla statuizione inerente alla confisca delle somme corrispondenti al profitto del reato disposta ai sensi dell’articolo 322-ter c.p., la Corte di cassazione ribadiva quanto espresso da Cass. n. 18799 del 2013.

La natura sanzionatorio-penale dell’istituto di cui all’articolo 322-ter cit., pertanto, impediva che la “confisca per equivalente” ivi prevista potesse trovare applicazione anche in relazione al prezzo o al profitto derivante da un reato estinto per prescrizione.

In tal senso deponeva la necessita’, evocata dall’indicato carattere, che la misura fosse preceduta da sentenza di condanna, restando esclusa, proseguiva la Corte di legittimita’, l’applicazione del diverso regime, derogatorio ai principi della irrevocabilita’ ed inapplicabilita’ della sanzione penale in caso di estinzione del reato per prescrizione, proprio invece delle misure di sicurezza patrimoniale e di cui agli articoli 200, 210 e 236 c.p..

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, giudicando in sede di rinvio, ha confermato ai danni di (OMISSIS) la confisca del denaro ancora in sequestro, in adesione ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Lucci, nel frattempo intervenuta (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015).

Positivamente scrutinata, per richiamo alla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, l’esistenza di un precedente accertamento di condanna quanto alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato ed alla qualificazione del bene come prezzo o profitto, la Corte territoriale ha dato, su siffatti presupposti, applicazione all’indicata misura reale.

3. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, ricorre di nuovo per cassazione il prevenuto, a ministero di difensore di fiducia, introducendo un unico articolato motivo di annullamento.

3.1. Deduce il ricorrente l’errata applicazione e la violazione di legge, quanto all’articolo 322-ter c.p., in combinato con l’articolo 321 c.p., in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Quest’ultima aveva infatti richiesto alla Corte di merito di precisare il presupposto applicativo del provvedimento ablativo e se, nell’intervenuta prescrizione del reato, il primo dovesse intendersi quale “confisca-misura di sicurezza” o quale “confisca per equivalente”, evidenziandosi, per quest’ultima ipotesi, la necessita’ che la confisca sia preceduta da una sentenza di condanna.

La Cassazione a Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015 (sentenza Lucci), come richiamata dalla Corte di appello di Milano, aveva invece prestato adesione al diverso indirizzo per il quale puo’ farsi applicazione della confisca obbligatoria, intesa come misura di sicurezza, anche in caso di estinzione del reato, in applicazione congiunta degli articoli 210 e 236 c.p., nella parte in cui, con riguardo alla “confisca-misura di sicurezza”, dette norme prevedono un’eccezione al generale principio per il quale: l’estinzione del reato osta all’applicazione della misura cosi’ qualificata.

Anche per siffatta ipotesi infatti puo’ esservi un ambito in cui residui la possibilita’ di disporre la confisca in relazione ad un reato prescritto, purche’ vi sia una pronuncia di condanna che riconosca l’esistenza del reato cui la confisca e’ collegata.

La menzione negli atti adottati all’interno del procedimento all’istituto della “confisca per equivalente” (decreto di sequestro preventivo del 16 aprile 2008 adottato dal Gip del Tribunale di Milano; richiesta di sequestro da parte della GdF); l’esecuzione stessa del sequestro, destinato ad incidere su denaro di terzi, estranei alla vicenda penale (tale la (OMISSIS) per l’importo di Euro 516.000,00), avrebbe deposto, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello, per la definizione della misura quale “confisca per equivalente”.

La diversa qualificazione operata dalla Corte milanese, ai sensi dell’articolo 240 c.p., avrebbe inoltre violato il principio del giudicato cautelare, atteso che l’ordinanza di sequestro era stata oggetto di impugnazioni, tutte respinte, nella premessa che il sequestro fosse stato disposto ex articolo 322-ter c.p. e che, come tale, non avrebbe richiesto la dimostrazione di un qualsiasi rapporto tra bene ablato e reato.

Per ulteriori profili, deduce ancora la difesa del prevenuto che, in ogni caso, la riqualificazione del sequestro nel senso ritenuto dalla Corte di appello non avrebbe consentito il mantenimento del vincolo, poiche’ l’articolo 240 c.p. riguarda il prezzo del reato e non, come nella specie, il profitto o il provento e che la confisca obbligatoria e’ prevista per il peculiare collegamento delle cose con il reato che della prima diviene presupposto imprescindibile.

Con un ultimo profilo del motivo di ricorso, si denuncia la diversita’ della trattazione data alla vicenda dalla Corte di cassazione in sede di annullamento rispetto a quella fatta propria della cassazione a Sezioni Unite poi osservata dalla Corte di appello di Milano.

Per siffatta diversa lettura sarebbe stata rilevante la prospettiva per la quale il sequestro per equivalente deve avere ad oggetto beni, denaro ed utilita’ facenti capo all’organo di governo di una societa’, che dei primi sia proprietario e possessore a titolo personale, e non a societa’, anche se vere beneficiarie del provento.

Nella dedotta specificita’ della sentenza di annullamento della Corte cassazione che aveva rinviato non potendo nel merito provvedere al dissequestro ed alla restituzione agli aventi diritto, la difesa ha fatto valere la preclusione dell’adita Corte ad adottare un ulteriore provvedimento di confisca e la necessaria restituzione dei beni agli aventi diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La Corte di cassazione, annullando con rinvio per carenza assoluta di motivazione, con la sentenza del 16 settembre 2014, nel fissare la regula iuris alla quale il giudice del rinvio doveva prestare adesione nella successiva fase del giudizio, ha chiesto alla Corte di appello di Milano di indicare il presupposto della confisca confermata nel grado dopo l’adozione di sentenza di estinzione per prescrizione del reato, al prevenuto (OMISSIS) contestato, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.).

La Corte di legittimita’ non ha indicato in quali termini il giudice del rinvio avrebbe dovuto qualificare la confisca, lasciando aperta la relativa questione.

Piuttosto, la Corte ha provveduto a definire l’opzione interpretativa rimessa al giudice del rinvio tra una ipotesi di confisca quale misura di sicurezza (articolo 240 c.p.) ed una confisca per equivalente (articolo 321 c.p.p., comma 2, e articolo 640 quater c.p., in relazione all’articolo 322 ter c.p.), richiamando, ove il giudice di rinvio si fosse orientato nel senso di qualificare la confisca in esame quale confisca per equivalente, l’orientamento di legittimita’ sul punto espresso che voleva, nella natura sanzionatoria del provvedimento, preclusa l’applicazione in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, mancando in tal caso una preventiva sentenza di condanna (Sez. 6, n. 18799 del 06/12/2012 (dep. 2013), Attianese, Rv. 255164).

2.1. Rispetto all’indicata struttura della sentenza di annullamento, il vizio dedotto in ricorso appare eccentrico ed aspecifico nella parte in cui, tra gli articolati profili, si deduce alterita’ e diversita’ dei termini per i quali si sarebbe espressa la Corte di cassazione con la sentenza in annullamento rispetto a quelli osservati dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite, Lucci, adottata, nella soluzione prescelta, dal giudice della fase di rinvio.

Depone in tal senso, la preclusione, pure enunciata in ricorso, all’adozione di un ulteriore provvedimento di confisca e cio’ nella segnalata, dal ricorrente, specificita’ della sentenza d’annullamento con rinvio, con la quale questa Corte non aveva potuto, nel merito, provvedere al dissequestro ed alla restituzione agli aventi diritto.

L’originale percorso argomentativo e’ quindi stato gia’ tracciato con efficacia vincolante dalla Corte di cassazione in sede di annullamento e poiche’ il giudice del rinvio non si e’ attenuto al principio indicato, l’esito necessitato non puo’ che essere un annullamento senza rinvio della confisca.

L’indicato improprio contenuto del nuovo ricorso per cassazione si evidenzia anche per la tecnica osservata nella redazione dell’atto difensivo in cui sono posti a confronto, in via preliminare, i contenuti della sentenza resa dalla Corte di appello in sede di rinvio con quelli della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, e cio’ al fine di evidenziare, della prima, errori e violazioni di legge in cui sarebbe destinato a confluire anche il principio di diritto che si vorrebbe sostanzialmente rimasto inosservato.

La deduzione e’ infondata.

2.2. Allorche’ la Corte di cassazione annulli, come nella specie, per vizio di motivazione, non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilita’ sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gia’ censurato in sede di legittimita’.

Per detta ipotesi infatti eventuali valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talche’ si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864; Id., n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).

2.3. Fermo l’indicato rilievo di infondatezza, in ogni caso la sentenza impugnata, nel dare qualificazione alla confisca che aveva trovato conferma, per motivazione del tutto carente, nella decisione annullata, ha ritenuto, con pienezza di valutazione, la misura quale “confisca diretta”, avendo la stessa ad oggetto somme di denaro, per i principi espressi sul punto dalla cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza Lucci.

Pertanto, il motivo di ricorso nella parte in cui censura, di autonoma violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) – distinta, come tale, dalla diversa ipotesi della inosservanza della regula iuris fissata in sede di annullamento dalla Corte di cassazione (articolo 628 c.p.p., comma 2, ult. parte, in relazione all’articolo 627 c.p.p., comma 3) – la sentenza impugnata per avere quest’ultima apprezzato, in adesione al pronunciamento delle Sezioni Unite n. 31617 del 26 giugno 2015, l’assoggettabilita’ diretta a confisca delle somme di denaro provento di reato, e’ infondato.

La Corte di merito ha infatti ritenuto, in applicazione dei persuasivi principi della sentenza Lucci, che si abbia assoggettabilita’ a confisca del prezzo o profitto del reato dichiarato estinto per prescrizione anche per l’ipotesi di cui all’articolo 322-ter c.p..

Depone in tal senso l’esistenza di un rapporto di stretta derivazione delle somme dal reato espresso dall’esistenza, nel pregresso, di una pronuncia di condanna a cui si accompagni, inalterato, nei vari gradi di merito, l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434).

Rispetto all’indicata regola di diritto, appaiono quindi “fuori fuoco” le ulteriori critiche portate in ricorso per le quali si postula la violazione del giudicato cautelare in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel qualificare ai sensi dell’articolo 240 c.p. la confisca di specie.

La riscrittura dell’istituto per contenuti che toccano sia la figura della “confisca-misura di sicurezza” ex articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, che quella della “confisca per equivalente” ex articolo 322-ter c.p., da parte dei piu’ volte citati persuasivi argomenti della pronuncia a Sezioni Unite Lucci, osta infatti alla fondata introduzione di un siffatto profilo di critica.

2.4. Alla corretta applicazione operata dalla Corte di appello in sede di rinvio dei principi di disciplina della materia quanto alla diretta riconducibilita’ al persona del prevenuto, attraverso il gruppo delle societa’ facenti capo al medesimo o alla famiglia dello stesso, delle somme in sequestro e quindi in confisca, segue infine l’infondatezza dell’ulteriore profilo dell’articolato motivo di ricorso.

2.5. Del tutto involuto, generico ed irrilevante rimane poi l’argomento dedotto in sede di discussione dal difensore del ricorrente sulla violazione del decisum della Corte costituzionale n. 200 del 2016 in materia di ne bis in idem.

2.6. Ogni ulteriore profilo difensivo resta assorbito, quanto a rilievo, dalle considerazioni svolte.

3. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *