Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 novembre 2016, n. 50057

Per il reato di atti persecutori posti in essere nei confronti della figlia minorenne, l’elemento soggettivo del reato non dev’essere confuso con i motivi dell’azione criminosa, che restano fuori dalla sfera del dolo generico, atteso che la connotazione maniacale delle condotte dell’imputato non appariva, peraltro, configurare alcuna patologia che potesse incidere sull’elemento soggettivo del reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 novembre 2016, n. 50057

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 27/05/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio riguardo all’aggravante di cui all’articolo 612 bis, comma 3; per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto, con rinvio per la rideterminazione della pena;

udito per il ricorrente il difensore Avv.to (OMISSIS), il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica in data 08/01/2014, con cui il (OMISSIS) era stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., commi 1, 2 e 3, – perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava (OMISSIS) in modo da determinare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia, ingenerando nella vittima fondato timore per l’incolumita’ propria e dei propri familiari, in particolare della figlia minore (OMISSIS) che riportava, a causa delle sue condotte persecutorie poste in essere dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), turbe della sfera emotiva-affettiva secondaria e grave patologia dell’accudimento per come risultato dalle consulenze in atti. Condotta consistita in particolare in pedinamenti, appostamenti, presso l’abitazione, telefonate, telegrammi, raccomandate, denunce all’autorita’ giudiziaria, tutti atti per mezzo dei quali il (OMISSIS), contestando con modalita’ ossessive il ruolo genitoriale della (OMISSIS), con riferimento ad ogni attivita’ che riguardava la figlia minore, ne ostacolava il normale sviluppo psicofisico. Fatto aggravato dalla qualita’ rivestita da (OMISSIS), ex convivente del (OMISSIS). Fatto aggravato dalla qualita’ rivestita da (OMISSIS), minorenne. Fatto commesso in (OMISSIS) con condotta in atto -, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.

2.Con ricorso depositato il 30/12/2015 il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (OMISSIS), ricorre per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che dalla formulazione dell’imputazione emerga che la persona offesa dovesse essere considerata solo la (OMISSIS) e non anche la figlia minore, come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, in cui si considera il timore per l’incolumita’ della minore solo come conseguenza dell’azione posta in essere dall’imputato, da inquadrarsi, peraltro, nel contesto delle relazioni conflittuali con la (OMISSIS), madre poco attenta a fronte dell’atteggiamento di un padre particolarmente attento; solo la parte civile, nell’atto di impugnazione, ha infatti affermato che l’imputazione riguardasse anche la condotta persecutoria in danno della minore, circostanza acriticamente condivisa dalla Corte territoriale, che non ha considerato la molteplicita’ delle circostanze indicate a pag. 22 della sentenza di primo grado, fondandosi sulle sole dichiarazioni della parte civile, considerando, altresi’, il dolo del reato ascritto al ricorrente in re ipsa;

2.2. inosservanza di norme previste a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ e decadenza, ex articolo 660 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 522 c.p.p., essendo stato il ricorrente condannato per un fatto diverso da quello contestatogli;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in quanto la Corte territoriale, considerato che la vicenda si e’ svolta in un contesto di conflittualita’ tra i genitori in ordine alla cura della salute della figlia, avrebbe dovuto ritenere sussistente la scriminane di cui all’articolo 51 c.p., almeno sotto il profilo putativo della stessa o quale eccesso colposo;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il delitto perseguibile di ufficio, atteso che lo stesso non era stato commesso in danno di un minore;

2.5. mancata assunzione di una prova decisiva, ex articolo 606 c.p.p., lettera d), in ordine alla sussistenza del perdurante stato d’ansia in cui versava la (OMISSIS), avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di acquisizione di un certificato di ricovero della predetta presso il reparto di psichiatria del Policlinico di Messina in epoca precedente ai fatti per cui e’ processo, al fine di dimostrare la pregressa sussistenza dello stato d’ansia della persona offesa, anche a fronte della carenza di motivazione sul punto da parte del primo giudice e, quindi, dell’utilizzazione di una mera formula di stile nella motivazione sul punto.

3. In data 27/09/2016 e’ stato trasmesso dalla difesa del ricorrente, a mezzo fax, seguito da trasmissione a mezzo posta pervenuta in data 03/10/2015, il verbale di remissione di querela da parte della (OMISSIS), con contestuale accettazione da parte del ricorrente, redatto in data 20/09/2016 innanzi a CC di Messina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

Dalla formulazione del capo di imputazione, cosi’ come riportato dalla sentenza impugnata, risulta in maniera inequivoca che il pubblico ministero avesse indicato, quali persone offese dalla condotta ascritta al ricorrente, tanto la ex convivente (OMISSIS) che la figlia minore (OMISSIS); cio’ risulta non solo dalla formulazione testuale del capo di imputazione nella parte descrittiva dello stesso – in cui si indica, come conseguenza della condotta persecutoria del (OMISSIS), turbe della sfera emotivo-affettiva secondaria e grave patologia dell’accudimento, riportate dalla minore (OMISSIS), il cui sviluppo psicofisico risultava ostacolato – ma altresi’ dalla esplicita indicazione della relativa circostanza aggravante, in base alla dicitura “fatto aggravato dalla qualita’ rivestita da (OMISSIS) minorenne”.

Appare quindi di tutta evidenza come, secondo la prospettazione accusatoria accolta dalla Corte di merito, la condotta persecutoria posta in essere dal ricorrente nei confronti della ex convivente (OMISSIS) avesse determinato un perdurante e grave stato di ansia, oltre che un fondato timore per l’incolumita’ propria e dei suoi familiari, da parte della donna, ed avesse altresi’ determinato le citate patologie da parte della minore, il cui sviluppo psicofisico risultava, in tal modo, ostacolato.

La condotta del ricorrente, quindi, e’ stata in concreto descritta come plurioffensiva, essendo persona offesa dal reato il titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l’essenza del reato stesso. Ne consegue la perfetta corrispondenza tra la formulazione dell’accusa ed il reato ritenuto in sentenza.

Preso quindi atto che la minore risulta senza dubbio persona offesa della condotta ascritta al ricorrente, evidentemente irrilevante appare l’intervenuta remissione di querela; ed infatti, a norma dell’articolo 612 bis c.p., u.c., il fatto e’ procedibile di ufficio se commesso nei confronti di un minore, nonché quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio; nel caso in esame, quindi, il fatto commesso in danno della ex convivente (OMISSIS) risulta procedibile di ufficio in quanto connesso con il delitto commesso in danno della minore (OMISSIS), a sua volta procedibile di ufficio.

Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, appare appena il caso di ricordare che esso e’ integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volonta’ di porre in essere piu’ condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualita’ del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, sentenza, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230; Sez. 5, sentenza n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411; Sez. 5, sentenza n. 20993 del 27/11/2012, dep. 15/05/2013, Rv. 255436).

Nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale appare pienamente coerente con il citato indirizzo, e del tutto immune da censure logiche in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, atteso che e’ stato evidenziato il macroscopico carattere persecutorio delle condotte accertate e delle reazioni immediatamente percepibili provenienti sia dalla madre che dalla minore (pag. 9 della sentenza impugnata); e’ stato sottolineato, altresi’, come non solo la bambina si opponesse con pianti alle visite ed ispezioni anali cui il padre la sottoponeva direttamente o attraverso visite mediche, il che era addirittura sfociato in una crisi della minore con ricovero della stessa, ma anche che i provvedimenti del Tribunale dei Minori e della Corte di Appello, analizzati nei due gradi del giudizio di merito, avevano stigmatizzato i comportamenti del ricorrente e le ripercussioni negative degli stessi, aggiungendo che tutti i medici, che si erano a vario titolo occupati della vicenda – sia su incarico dell’A.G. che privatamente -, avevano piu’ volte avvertito la necessita’ di sottolineare le condotte maniacali del (OMISSIS), il quale era stato anche avvisato della necessita’ di esercitare un controllo razionale sul suo istinto alla cura, che aveva indotto ben due pediatri di base, da lui investiti della questione, a dimettersi (pag. 7 della sentenza impugnata).

Del tutto correttamente e condivisibilmente, quindi, la Corte territoriale ha osservato come la stessa reiterazione delle condotte appaia, nel caso in esame, indice ulteriore della consapevolezza, da parte dell’imputato, dell’idoneita’ dei propri comportamenti a determinare non solo un grave e perdurante stato di ansia e/o di paura da parte della ex convivente, ingenerando altresi’ un fondato timore per la propria incolumita’ e per quella della figlia minore, ma anche gravi ripercussioni negative per la minore stessa, come detto. Altrettanto correttamente la motivazione della sentenza impugnata ha distinto, con argomentazione logicamente ineccepibile, come l’elemento soggettivo del reato non vada confuso con i motivi dell’azione criminosa, che restano fuori dalla sfera del dolo generico, atteso che la connotazione maniacale delle condotte del ricorrente – come descritta in sentenza – non appare, peraltro, configurare alcuna patologia che possa incidere sull’elemento soggettivo del reato, tale aspetto non essendo stato mai preso in considerazione neanche dalla difesa del ricorrente. Ne deriva, quindi, anche la insussistenza della possibilita’ di configurare la scriminante di cui all’articolo 51 c.p., seppure sotto il profilo putativo o dell’eccesso colposo, possibilita’, peraltro, posta a fondamento del motivo di ricorso del tutto genericamente formulato, alla luce della indicata motivazione della sentenza in ordine all’elemento soggettivo del reato.

Peraltro la stessa documentazione depositata dalla difesa del ricorrente all’udienza innanzi a questa Corte in data 12/10/2016 – consistente nel decreto del 15/09/2016-07/10/2016 della Corte di Appello di Messina sezione Minorenni a seguito di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina conferma la motivazione della sentenza impugnata, atteso che, pur avendo preso atto della composizione bonaria cui sono addivenuti il (OMISSIS) e la (OMISSIS) in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti con la figlia minore, la Corte di Appello di Messina sezione Minorenni ha ribadito la necessita’ “che la piccola (OMISSIS) continui a restare affidata agli operatori dell’Unita’ di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP, dovendo esserle assicurato il necessario sostegno psicologico anche in relazione all’auspicato sviluppo degli spazi di interazione, dialogo e compartecipazione con il padre”.

Quanto alla dedotta mancata assunzione di una prova decisiva, concernente il mancato accertamento di un ricovero in un reparto psichiatrico della (OMISSIS) in epoca anteriore ai fatti ascritti al (OMISSIS), va detto che anche sotto detto aspetto il ricorso appare del tutto vago, non essendo stata neanche indicata l’epoca alla quale risalirebbe il detto ricovero, né essendo stato lo stesso in alcun modo documentato.

Peraltro va ricordato che prova decisiva, secondo la costante interpretazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), effettuata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, e’ la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che essa, qualora esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizi la sentenza intaccandone la struttura portante, con la conseguenza che puo’ essere censurata, con ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello solo nella misura in cui si dimostri la sussistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione della prova richiesta (Sez. 4, sentenza n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 6, sentenza n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799; Sez. 6, sentenza n. 1256 del 28/11/2013, dep. 14/01/2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Non a caso detta impostazione risulta pienamente confermata dalle Sez. U sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – che hanno ribadito l’inquadramento delle prove dichiarative come prove decisive, al fine della valutazione della necessita’ di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, specificando che tali devono essere ritenute quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna.

Proprio in relazione a detto ultimo arresto delle Sezioni Unite, infine, va rilevato come, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata non si basi su di una diversa concludenza delle dichiarazioni testimoniali rese, bensi’ su di un diverso inquadramento giuridico degli elementi, pacificamente ed indiscutibilmente rilevanti ai fini della qualificazione del dolo del reato, con la conseguenza che non risulta suscettibile di applicazione la regola – fissata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite – secondo cui il giudice di appello non puo’ riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex articolo 616 c.p.p..

In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge

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