Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 novembre 2016, n. 48549

Esclusa la particolare tenuità del fatto per il mancato versamento dell’assegno in favore dei figli minori.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 novembre 2016, n. 48549

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/02/2015 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. Di BOLZANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza n. 45/2015 della Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha confermato la condanna inflitta – ex articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, – dal Tribunale di Bolzano a (OMISSIS) per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni non corrispondendo l’assegno di mantenimento posto a suo carico dal Tribunale civile.

2. Nel ricorso presentato personalmente, (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza, deducendo: a) erronea applicazione dell’articolo 570 c.p. per mancanza di dolo, perche’ le sue condizioni economiche non gli consentono di versare quanto dovuto, e per inesistenza dello stato di bisogno dei figli, perche’ beneficiari di un sussidio erogato dalla Provincia di Bolzano; b) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere trascurato le sue condizioni economiche e di vita. Inoltre il ricorrente, considerata la particolare tenuita’ del danno, chiede che sia applicato l’articolo 131-bis c.p., entrato in vigore il 2/04/2014, dopo la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato. La Corte di appello ha puntualmente rilevato che (OMISSIS), titolare di una impresa di imbianchino dal quale trae un reddito mensile di Euro 1500,00, ha concordato in sede di divorzio la corresponsione di un assegno di 450,00 Euro per il mantenimento dei figli, sicche’ pur calcolando le spese di locazione (Euro 600,00) e del suo mantenimento, risulta avere disponibilita’ residua per corrispondere l’assegno “se non nella misura concordata quanto meno in misura ridotta” e costituisce inadempimento grave il fatto che non abbia almeno parzialmente adempiuto. Il ricorrente non contesta di non avere nemmeno parzialmente corrisposto l’assegno, ma afferma che non gli e’ possibile “versare in modo costante la somma prevista”. L’impossibilita’ di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 c.p. esclude la responsabilita’ solo se e’ assoluta e costituisce una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilita’ di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) e l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilita’ di adempiere alla obbligazione, senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficolta’ (Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 25242). Inoltre, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minorenni non vengono meno se i figli sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni dalla pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854).

2. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche e’ giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, che deve motivare quanto basta per chiarire la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato e alla personalita’ del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591), e la Corte d’appello ha implicitamente espresso il suo giudizio rimarcando la gravita’ dell’inadempimento (perche’ totale) e le sofferenze sia materiali sia morali derivanti dallo stato di bisogno.

3. La richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p. non puo’ essere accolta. Poiche’ ha natura sostanziale, l’istituto della esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p. si applica ai procedimenti gia’ in corso il 2 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, che lo ha introdotto). La Corte di cassazione puo’ valutare d’ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, le condizioni di applicabilita’ dell’istituto, ma limitandosi, per la natura del giudizio di legittimita’, a un vaglio di astratta non incompatibilita’ della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto articolo 131-bis c.p.. L’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimita’ va affermata o esclusa sulla base del fatto come accertato e valutato nella sentenza impugnata e, se riconosce la sussistenza della causa di non punibilita’, la Corte di cassazione la dichiara d’ufficio ex articolo 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata ex articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266594; Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Rv. 264596; Sez. 3, n. 15449 del 8/04/2015 2015 Rv. 263308).

L’articolo 131-bis c.p., collega la “particolare tenuita’ del fatto” alle “modalita’ della condotta” e alla “esiguita’ del danno o del pericolo” “valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1”. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha rilevato “un inadempimento grave, ossia serio e protratto” e ha ulteriormente rimarcato la gravita’ del reato, “che non puo’ ritenersi attenuata…”. Mancano, pertanto, i presupposti per l’applicazione dell’istituto in discorso e il correlato motivo di ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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