Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 novembre 2016, n. 48548

Non può essere condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare l’ex marito, se la moglie pur avendo degli appartamenti, scegli di non affittarli.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 novembre 2016, n. 48548

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/11/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. proc. Gen. Dott. ANIELLO ROBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E’ presente l’avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata, in punto di responsabilita’, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’articolo 570 c.p., commesso in danno della moglie, (OMISSIS), non legalmente separata per sua colpa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ la Corte d’appello non ha accertato lo stato di bisogno della (OMISSIS), la quale e’ proprietaria di terreni produttivi e di ben tre appartamenti ed ha acquistato un’autovettura al prezzo di Euro 4333,00. Che tali immobili non siano stati locati e’ frutto di una libera scelta della (OMISSIS), che ha quindi rinunciato ad ottenere un reddito. Viceversa l’imputato ha cessato la propria attivita’ commerciale, vive ospite della sorella e ha dovuto demolire la propria vecchia Fiat 127, non potendo piu’ permettersela.

2.1. In ogni caso il fatto e’ di particolare tenuita’, ex articolo 131-bis c.p., norma introdotta successivamente all’emanazione della sentenza impugnata. Si chiede pertanto annullamento di quest’ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimita’ non e’ quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensi’ di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimita’ sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perche’ sorretta,nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).

2. Nel caso in disamina, l’apparato giustificativo posto a base della sentenza di secondo grado non e’ esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo alla ravvisabilita’ del requisito della sussistenza dello stato di bisogno del soggetto passivo. Infatti, La mera condotta omissiva, consistente nella mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ai familiari, non e’ sufficiente ad integrare il delitto di cui all’articolo 570 c.p., essendo comunque richiesta la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa. Solo quando soggetto passivo del reato sia un figlio minore lo stato di bisogno e’ presunto (Cass., Sez. 6, n. 53607 del 20-11-2014; Sez. 6, n. 49543 dell’11-11-2014; Sez. 6, n. 34111 del 12-7-2011). In ogni altro caso esso deve costituire oggetto di specifica dimostrazione (Cass., Sez. 6, 27-1-2000, Di Vittorio).

Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che la parte civile ha ammesso di essere proprietaria di due immobili: uno di essi era adibito ad abitazione mentre l’altro era sfitto. Rispetto a queste risultanze appare distonica l’affermazione della Corte d’appello secondo cui “gli immobili sono improduttivi di reddito o meglio delle liquidita’ di cui vi e’ necessita’ per affrontare le spese quotidiane”. E’ infatti incontrovertibile che un immobile possa costituire fonte di reddito, in quanto il proprietario, concedendolo in locazione, puo’ acquisire risorse finanziarie, piu’ o meno cospicue, onde provvedere alle proprie necessita’. I giudici di merito avrebbero dunque dovuto approfondire le ragioni per le quali l’immobile non fosse stato dato in locazione dalla (OMISSIS), accertando, in particolare, se cio’ fosse ascrivibile ad una libera scelta della proprietaria o a ragioni oggettive, di carattere ostativo alla locazione (deteriore stato di usura; inagibilita’ o inabitabilita’ dell’immobile e via dicendo). Soltanto in quest’ultimo caso l’affermazione inerente all’improduttivita’ di reddito dell’immobile avrebbe potuto considerarsi fondata. Laddove viceversa fosse stato accertato che la mancata concessione in locazione dell’appartamento derivava da una libera scelta della proprietaria, non sarebbe stato giuridicamente possibile affermare che quest’ultima versasse in stato di bisogno. La disponibilita’ di una fonte di reddito costituisce infatti elemento idoneo ad elidere tale requisito, indefettibile per l’integrazione degli estremi del reato di cui all’articolo 570 c.p., a meno che non risulti che il reddito ricavabile dalla fonte stessa, per la sua esiguita’, non possa considerarsi sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno. In quest’ottica,ogni elemento idoneo a stabilire il valore dell’immobile e dunque il canone al quale quest’ultimo avrebbe potuto essere locato non poteva essere espunto dallo spettro cognitivo e valutativo dei giudici di merito. La tematizzazione di tali profili e’, viceversa, del tutto estranea all’apparato giustificativo della sentenza impugnata, che si limita a prendere atto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze emerse, nel corso del processo, in ordine alla mancata osservanza, da parte dell’imputato, dell’obbligo di contribuire alle esigenze della moglie. Ma l’apparato giustificativo del decisum non puo’ ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare il materiale probatorio disponibile, si’ da dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6,n. 34042 del 11-2-2008, Napolitano), che, nel caso in esame, avevano specificamente segnalato la problematica relativa alla ravvisabilita’ dello stato di bisogno del soggetto passivo. Qualora infatti la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilita’, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Piu’ in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilita’ di ricostruzioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall’oggettivita’ delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorieta’ o da incapacita’ esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina,all’esistenza di dati fattuali di segno contrario (Cass., Sez 1, n. 4111 del 24-10-2011, Rv. 251507).

Non puo’ pertanto affermarsi che, nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive ne’ che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U., 2511-1995, Facchini, Rv. 203767).

3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneita’ della disamina delle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria

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