Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 dicembre 2016, n. 54148

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 20 dicembre 2016, n.54148

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza emessa in data 27.5.2015 il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.N. per intervenuta remissione di querela, in relazione, tra gli altri, al reato ascrittogli di cui agli artt. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in sette giorni cagionate a T.C. con il manico di una scopa.

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Salerno, lamentando la violazione dell’art. 4/1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000 e 6 c.p.p., in relazione all’art. 21/1 c.p.p., 152/1 c.p. e 606, primo comma, lett. b) c.p.p., limitatamente al reato di lesioni; in particolare, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l’estinzione di tale reato di lesioni volontarie per intervenuta remissione di querela non rientrando esso – così come contestato – non nel catalogo degli illeciti penali (punibili a querela di parte) di competenza del Giudice di Pace; infatti, come si evince dal capo di imputazione, si tratta, invero, di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 c.p., perpetrate mediante l’uso di un manico di scopa, da considerarsi arma impropria ex art. 585/2 n.2 c.p., in relazione all’art.4/2 L. 110/75, aggravante questa che, ancorchè non contestata in diritto, risulta chiaramente contestata in fatto; il reato in questione, pertanto, è punibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale.

Considerato in diritto

Il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione, non essendo il reato di lesioni volontarie in contestazione procedibile a querela.

Ed invero, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, all’imputato risulta in fatto contestata l’aggravante di cui all’art. 585/2 n. 2 c.p., per essere state le lesioni, secondo quanto si legge nell’imputazione, cagionate al T. con l’uso di un manico di una scopa, da considerarsi a tutti gli effetti arma impropria.

In proposito, questa Corte ha evidenziato che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per quanto di competenza.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 582 c.p. e dispone trasmettersi gli atti ai Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per quanto di competenza

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *