Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 agosto 2016, n. 34881

In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. In tali situazioni, infatti, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 del Cppe non tracciare con la sua decisione un percorso che finirebbe con l’espropriare il pubblico ministero del suo diritto-dovere di esercitare l’azione penale, privandolo di capacità di determinazione al riguardo

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 12 agosto 2016, n. 34881

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DI SALVO Salvatore – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/11/2014 del Gip del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo all’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per il delitto di cui all’articolo 368 c.p., con restituzione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Roma con ordinanza del 12/11/2014 pronunciata a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal P.m. riguardo alle notizie di reato iscritte a carico di (OMISSIS) in relazione alle imputazioni di cui agli articoli 337, 341 bis e 582 c.p., ha ravvisato nei fatti anche gli estremi del reato di cui all’articolo 368 c.p. ed ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti al P.m. al fine di formulare l’imputazione per tutti i reati indicati, con richiesta di restituzione degli atti entro il termine di dieci giorni.
2. La difesa di (OMISSIS) ha proposto ricorso con il quale deduce abnormita’ del provvedimento, essendo stati dal Gip esercitati poteri di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 5, con riferimento ad un’ipotesi di reato per la quale non era stata previamente eseguita l’iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati, con iniziativa che impone al P.m. di procedere al riguardo, attivita’ che di fatto espropria quest’ultimo dell’esercizio dell’azione penale, riconosciutogli in via esclusiva dall’articolo 112 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Deve in argomento ricordarsi quanto gia’ statuito da questa Corte, nella sua piu’ autorevole composizione, ove ha chiarito che “in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 – dep. 30/01/2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786).
Come chiarito nello stesso contesto in tali situazioni infatti il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p. e non tracciare con la sua decisione un percorso che finisce con l’espropriare il P.m. del suo diritto dovere di esercitare l’azione penale, privandolo di capacita’ di determinazione al riguardo.
L’anomalia strutturale realizzatasi nel procedimento attraverso l’esercizio da parte del Gip di poteri di surroga delle attribuzioni del P.m. integra la figura dell’atto abnorme, che deve essere annullato per ripristinare il corretto svolgimento del procedimento, attraverso le determinazioni che il P.m. vorra’ formulare rispetto alle segnalazioni provenienti dal Gip.
Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma, per l’ulteriore corso.
L’annullamento deve essere circoscritto all’ordine di provvedere a formulare l’imputazione di cui all’articolo 368 c.p., dovendosi intendere quanto segnalato dal Gip come una sollecitazione alla valutazione dell’ulteriore ipotesi di reato, sulla cui sussistenza non puo’ che permanere immutata l’autonomia di determinazione, circostanza che esclude che possa da parte del giudicante essere fissato il termine di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 5, mentre tale procedimento prelude esclusivamente ad un sollecito esercizio dell’azione penale, attraverso l’imposizione della formulazione dell’accusa.
3. Risulta opportuno in argomento chiarire che non appare possibile dubitare della legittimazione a proporre impugnazione dell’indagato, legittimazione contestata in altre decisioni di questa Corte in riferimento al provvedimento assunto in applicazione dell’articolo 409 c.p.p., comma 5 in maniera illegittima (per tutte da ultimo Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688), sia per l’accertata ricorrenza di un atto abnorme, ipotesi chiaramente esclusa dalla valutazione sull’inammissibilita’ del ricorso contenuta nella decisione richiamata, sia soprattutto per la presenza dell’interesse diretto dell’indagato il quale, nel caso in cui il P.m. non ritenga di reagire con l’impugnazione, si troverebbe dinanzi all’intervenuto esercizio dell’azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall’articolo 409 c.p.p., comma 2, cosi’ come efficacemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 286 del 2012 a conferma di precedenti decisioni della medesima autorita’ sul punto (ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n.441 del 2004).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’articolo 368 c.p..

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