Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 ottobre 2016, n. 42954

Nella giurisprudenza civile,  in tema di servitu’ di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facolta’ di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalita’ di transito; con la conseguenza che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitu’, questi non puo’ pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio servitus in faciendo consistere nequit.

In considerazione di quanto esposto, secondo la Cassazione, non puo’ ritenersi arbitraria, da parte del titolare di un fondo servente, l’attivita’ di apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti che chiude l’accesso alla strada su cui insiste il diritto del titolare del fondo dominante, se il primo mette a disposizione del secondo le chiavi per aprire il congegno di sicurezza ed i disagi derivanti a quest’ultimo dall’innovazione siano minimi e trascurabili.

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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale
sentenza 11 ottobre 2016, n. 42954

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/11/2014 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBO Antonio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), quale sostituto del difensore di fiducia della costituita parte civile, avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 13 novembre 2014, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, ha dichiarato la responsabilita’, ai soli effetti civili, di (OMISSIS) per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, commesso mediante l’apposizione di una catena chiusa con lucchetti a sbarramento di una strada cosi’ da impedire l’esercizio della servitu’ di passaggio alla persona offesa, il fratello (OMISSIS), e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, costituita parte civile.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia dell’imputato (OMISSIS), articolando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in riferimento all’affermata sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Si deduce che l’imputato non solo aveva apposto la catena su un fondo di sua proprieta’ allo scopo di impedire l’incontrollato transito di greggi di terzi, ma aveva messo a disposizione della persona offesa le chiavi necessarie per aprire i lucchetti. Del resto, proprio per questa ragione, il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato e articolo 530 c.p.p., comma 1. Inoltre, l’apposizione della catena chiusa con lucchetti non comporta nemmeno un aggravio al diritto di passaggio, essendo possibile aprirla in pochi attimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
2. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose presuppone un comportamento arbitrario; lo stesso, percio’, non puo’ ritenersi integrato dall’esercizio di una facolta’ tipicamente ricompresa nell’esercizio di un diritto la cui spettanza al soggetto agente non e’ contestata, quando l’attivita’ posta in essere non incide apprezzabilmente sulle facolta’ o sulle pretese vantate dalla persona offesa.
In particolare, in materia di servitu’ di passaggio, o che implichino il diritto di passaggio, l’articolo 1064 c.c., comma 2, prevede, in combinato disposto con l’articolo 841 c.c., che il proprietario del fondo servente possa chiudere il fondo, purche’ ne lasci “libero e comodo l’ingresso” al titolare del fondo dominante, mentre l’articolo 1067 c.c., comma 2, stabilisce che “il proprietario del fondo servente non puo’ compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitu’ o a renderlo piu’ incomodo”. Nella giurisprudenza civile, risulta ampiamente condiviso il principio secondo cui, in tema di servitu’ di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l’esercizio della facolta’ di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalita’ di transito; con la conseguenza che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l’aggravamento o l’ostacolo all’esercizio della servitu’, questi non puo’ pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio servitus in faciendo consistere nequit (cfr., tra le tante: Sez. 2 civ., n. 14179 del 27/06/2011, Rv. 618310; Sez. 2 civ., n. 6513 del 24/04/2003, Rv. 562446; Sez. 2 civ., n. 3804 del 30/03/1995, Rv. 491553).
In considerazione di quanto esposto, non puo’ ritenersi arbitraria, da parte del titolare di un fondo servente, l’attivita’ di apposizione unilaterale di una catena munita di lucchetti che chiude l’accesso alla strada su cui insiste il diritto del titolare del fondo dominante, se il primo mette a disposizione del secondo le chiavi per aprire il congegno di sicurezza ed i disagi derivanti a quest’ultimo dall’innovazione siano minimi e trascurabili.
3. La sentenza impugnata, nel riformare quella assolutoria di primo grado, ha cosi’ svolto il suo ragionamento: “(…) anche a volere ritenere dimostrato la mancata accettazione da parte dello (OMISSIS) delle chiavi del lucchetto di chiusura del cancello posto lungo la stradella (…), tale rifiuto non varrebbe ad escludere la riconducibilita’ dei fatti alla fattispecie di cui all’articolo 392 c.p. dal momento che la materiale apposizione di un lucchetto per la chiusura di un cancello (anche nel caso in cui la persona offesa avesse potuto disporre delle chiavi) costituisce, comunque, un aggravio della modalita’ di esercizio della servitu’ di passaggio di cui la parte offesa e’ titolare, tenuto conto anche della distanza non indifferente (alcune centinaia di metri) tra il cancello e la casa della persona offesa (…)”.
Trattasi di una motivazione che non offre alcuna intellegibile indicazione delle ragioni per le quali la chiusura della strada con la catena, quando le chiavi per aprire quest’ultima siano messe a disposizione del titolare del diritto di servitu’, abbia procurato tangibili disagi a tale soggetto. In tal modo, posto che l’esistenza di un apprezzabile disagio quale conseguenza dell’innovazione e’ requisito necessario per escludere la legittimita’ di quest’ultima, la sostanziale mancanza di motivazione in proposito si traduce in violazione di legge penale perche’ esclude di fatto ogni rilevanza all’elemento dell’arbitrarieta’ della condotta, nonostante lo stesso sia espressamente richiesto dall’articolo 392 c.p. ai fini della configurabilita’ della condotta.
4. All’accoglimento del ricorso, segue l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, che procedera’ a nuovo giudizio verificando, in particolare, se siano state effettivamente messe a disposizione della parte civile costituita le chiavi del lucchetto di chiusura del cancello (cosi’ come sembra prospettare la sentenza impugnata), e, in caso positivo, se, nonostante la disponibilita’ delle chiavi, la persona offesa abbia subito un apprezzabile disagio dall’innovazione realizzata dall’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.

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