Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 9 settembre 2015, n. 17852
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15335/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della GORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 51/2013 V.G., depositato il 23/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Brescia, con decreto in data 19/04/2013, riformava il provvedimento del Tribunale, che aveva ridotto 1 assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia minore, da euro 1.000,00 ad euro 400,00.
Ricorre per cassazione il padre.
Resiste con controricorso la madre.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
E’ bensi’ vero che la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli richiede l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale tra essi e da incidere sul contenuto dell’obbligo di mantenimento, che deve essere proporzionale alle loro sostanze e capacita’ di lavoro.
Con motivazione adeguata e non illogica e ricorrendo a presunzioni che possono sicuramente utilizzarsi anche nell’ambito del diritto di famiglia, il giudice a quo sostiene che non vi e’ stata alcuna modifica, sviluppando varie argomentazioni e fornendo riscontri del suo assunto. Precisa il provvedimento impugnato che il padre, nonostante la cessazione dell’impresa individuale di cui era titolare, ha continuato a corrispondere l’assegno per concorrere al mantenimento della figlia. Si precisa altresi’ che l’attuale convivente del padre ha aperto una ditta individuale con lo stesso oggetto sociale di quella cessata, e questi ha alienato alla convivente un immobile di pregio (abitazione con giardino e piscina).
Dell’asserita convivenza more uxorio della moglie, il ricorrente non fornisce prova, ma in ogni caso essa non inciderebbe direttamente sull’obbligo dei genitori di mantenimento dei figli.
Le circostanze nuove, dedotte dal ricorrente soltanto nella memoria difensiva (corresponsione dell’assegno direttamente alla figlia; allontanamento di questa dalla madre) non possono evidentemente essere prese in considerazione da questa Corte. L’odierno ricorrente potra’ eventualmente instaurare davanti al Tribunale nuovo procedimento di modifica.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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