Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23105

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che, unitamente all’avv. (OMISSIS), lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo ai nn. di fax (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1482/13 della Corte di appello di Perugia, emesso il 13 marzo 2013 e depositato il 27 marzo 2013, n. R.G. 7470/2012.

FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 24 aprile 2014 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis, che qui si riporta:
Rilevato che:
1. Con ricorso ex articolo 710 c.p.c., del 10 gennaio 2012 al Tribunale di Terni (OMISSIS) ha chiesto modificarsi le condizioni della separazione da (OMISSIS) prevedendo l’affido condiviso dei figli Ludovico e Edoardo (nati rispettivamente nel 2003 e 2005) o in subordine l’affido in via esclusiva alla madre con residenza presso la casa coniugale (intestata ai figli) in (OMISSIS) e la reintegrazione nei diritti di visita e convivenza del padre con i figli, tenendo conto della sua assenza dall’Italia per motivi di lavoro per circa 15 giorni al mese e disponendo pertanto l’esercizio di tale diritto presso la casa coniugale per un periodo di 10-15 giorni nell’arco di un mese ovvero disponendo uno schema di visite che valuti le esigenze dei minori per una bigenitorialita’ reale ed effettiva. Ha dedotto la prevaricatorieta’ del comportamento della (OMISSIS) che unitamente ai figli aveva abbandonato la casa familiare di (OMISSIS) per trasferirsi a (OMISSIS) dove convive con il suo nuovo compagno e la figlia nata nel 2011.
2. Si e’ costituita la (OMISSIS) contestando che fosse intervenuta una nuova situazione di fatto rispetto a quella definita dalla Corte di appello a seguito di ricorso ex articolo 710, da lei presentato il 26 aprile 2010 per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale omologata e che aveva portato all’affido in via esclusiva dei figli alla madre e un diritto di visita del padre articolato in due fine-settimana per ogni mese e tre settimane non consecutive nel periodo estivo.
3. Il Tribunale di Terni, con decreto del 31 ottobre 2012, ha confermato l’affidamento in via esclusiva alla madre ma ha disposto che il (OMISSIS) possa stare con i figli ogni mese per 9 giorni e mezzo consecutivi abitando con loro presso la casa familiare di (OMISSIS) dove la madre potra’ abitare con i figli e il nuovo compagno nel periodo di assenza del (OMISSIS).
4. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello (OMISSIS) contestando l’assolvimento dell’onere di provare la residenza all’estero da parte del (OMISSIS) e lamentando l’abnormita’ del provvedimento impugnato che consente al (OMISSIS) di soggiornare per quasi 10 giorni al mese nella casa familiare, assegnatale dalla separazione consensuale e dai successivi provvedimenti conseguenti ai ricorsi ex articolo 710 c.p.c., costringendola a trasferirsi altrove insieme agli altri due figli ancora in tenerissima eta’. La (OMISSIS) ha ritenuto illegittimo tale provvedimento perche’ inteso a tutelare gli interessi economici del (OMISSIS) a scapito del superiore interesse dei minori.
5. La Corte di appello di Perugia, con decreto del 13 marzo – 27 marzo 2013 ha confermato il provvedimento adottato dal Tribunale di Terni con il citato decreto del 31 ottobre 2012. La Corte distrettuale nella motivazione ha osservato che “il provvedimento appare fondato e ragionevole posto che e’ indiscusso tra le parti che la moglie con i suoi figli si sia trasferita a (OMISSIS), ove convive con persona terza dalla quale ha avuto due figli, mentre la casa di (OMISSIS) viene utilizzata – a quanto e’ dato comprendere – come base anche in considerazione del fatto che i figli frequentano qui la scuola. E’ quindi indiscutibile che la casa coniugale sia sottoutilizzata e che la madre abbia diversa dimora – con il convivente e i nuovi nati – in (OMISSIS). Ne segue che il detto provvedimento da un lato non costringe i coniugi a una convivenza che sarebbe in contrasto con i motivi della separazione – l’intollerabilita’ della convivenza – dall’altro permette ai figli di mantenere il rapporto con il padre nella casa familiare e infine il provvedimento mantiene l’assegnazione della casa coniugale al coniuge con il quale i figli vivono prevalentemente”.
6. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell’articolo 155 c.c., comma 2, quanto a una ritenuta valutazione preminente dell’interesse del padre rispetto a quello dei minori; b) violazione o falsa applicazione dell’articolo 155 bis e quater c.c., per l’incompatibilita’ della presenza, per dieci giorni al mese, del genitore non affidatario (e non assegnatario) nella casa familiare con lo statuto legale dell’affidamento monogenitoriale e della conseguente assegnazione al genitore affidatario della casa coniugale oltre che per la non valutazione del necessario accordo e della capacita’ delle parti di realizzare un uso turnuario della casa familiare; c) violazione o falsa applicazione di legge per violazione degli articoli 150 e 151 c.c., dell’articolo 8 della C.E.D.U. dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali V.E. in tema di garanzia della possibilita’ di far cessare una convivenza divenuta intollerabile fra i coniugi e di salvaguardare il rispetto della vita privata e l’inviolabilita’ del domicilio e della corrispondenza; d) violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., nella formazione della decisione di rendere possibile una adeguata frequentazione dei figli da parte del padre che sia compatibile con i suoi impegni di lavoro all’estero e le sue condizioni economiche; e) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e cioe’ la posizione difensiva della (OMISSIS) che ha contestato sia le deduzioni del (OMISSIS) sul suo lavoro all’estero e sulle sue condizioni economiche sia le affermazioni relative a un suo stabile trasferimento insieme ai figli a (OMISSIS) e a un gia’ sperimentato uso turnuario dell’abitazione di (OMISSIS).
7. Non svolge difese (OMISSIS).
Ritenuto che:
8. Il ricorso appare sotto vari aspetti fondato e in primo luogo quanto a una inadeguata considerazione dell’interesse dei minori che non sono stati ascoltati in merito a una questione che puo’ dirsi fondamentale per l’organizzazione della loro vita.
In secondo luogo la Corte distrettuale non si e’ fatta carico di valutare la compatibilita’ del provvedimento che ha confermato con la situazione di alta conflittualita’ esistente fra le parti e sulle conseguenze che tale contrasto puo’ generare quanto alla condizione dei minori e alla reciproca tutela del diritto al rispetto della vita privata. In terzo luogo la Corte di appello ha dato per scontate circostanze che risultano contestate, come il lavoro del (OMISSIS) all’estero per la meta’ del suo tempo disponibile o il trasferimento stabile della (OMISSIS) insieme ai figli a (OMISSIS), o non provate, come una riduzione della capacita’ economica del (OMISSIS) che non gli consentirebbe di sostenere una diversa regolamentazione del suo diritto di visita.
9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato.
La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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