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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 luglio 2014, n. 15191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 158/46/12 depositata T8/5/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/6/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da (OMISSIS) cooperativa a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Caserta n. 356/17/2010 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso iva 2005. Il ricorso si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ ha svolto la societa’. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’articolo 2699 c.c., laddove la CTR ha escluso valore probatorio alle risultanze del pvc.

La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 23/02/2010) secondo cui, in tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell’ambito dell’attivita’ di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre societa’, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall’attivita’ di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d’intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito e’ tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza; nonche’ Sez. 5, Sentenza n. 2949 del 10/02/2006 (Rv. 587090) secondo cui, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, e’ assistito da fede privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti e’ pertanto necessaria la proposizione della querela di falso.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, laddove ha posto a fondamento della decisione l’estraneita’ della societa’ alla mancata dichiarazione dei redditi da parte di una ditta fornitrice, circostanza non dedotta in primo grado. La censura e’ fondata non risultando tale circostanza dedotta in I grado.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 19 e 30, nonche’ l’insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso, pur in assenza di operazioni oggettivamente e soggettivamente esistenti.

La censura e’ fondata. In tema di IVA, il diritto alla detrazione Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ex articolo 19 – cosi’ come il rimborso ex articolo 30-, non puo’ prescindere dalla regolarita’ delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa; pertanto, qualora l’amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsita’ del documento e quindi l’inesistenza di un maggior imponibile, provare che l’operazione commerciale in realta’ non e’ stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimita’ e fondatezza dell’atto impositivo, e’ tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, e solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravita’, precisione e concordanza, consentira’ al contribuente, che ne diviene onerato, di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (v. Sez. 5, Sentenza n. 17977 del 24/07/2013). A tali principi non si e’ attenuta la CTR che senza adeguata motivazione ha riconosciuto il diritto al rimborso nonostante quanto attestato dai verbalizzanti circa l’inesistenza di subappaltatori, nonche’ sull’assenza di strutture, beni strumentali e contabilita’ dell’appaltatrice.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

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