Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 settembre 2016, n. 17911

Nel concordato preventivo godono del trattamento preferenziale (cosiddetta prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purchè in conformità del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione del Tribunale

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 9 settembre 2016, n. 17911

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2560/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del proprio rappresentante legale e Presidente del C.D.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO del 26/11/12014, depositato il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.:
“Con decreto in data 15 dicembre 2014, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fall. (OMISSIS) SpA, proposta da (OMISSIS) SpA, che ha visto ammettere il proprio credito, vantato nei confronti della fallita societa’, per forniture di materia prima, eseguite in corso di concordato preventivo, in chirografo, anziche’ – come richiesto – in prededuzione, con condanna anche al pagamento delle spese giudiziali. Secondo il giudice circondariale, al credito non andava riconosciuta la qualita’ prededucibile atteso che, risoltosi nel 2012 il concordato preventivo omologato dal Tribunale nel 2010, e dichiarato il fallimento della societa’ nel maggio 2013, non poteva ravvisarsi consecutio tra le due procedure, essendo decorso alcuni mesi durante i quali la societa’ era tornata in bonis e la creditrice non avrebbe dato alcuna prova circa l’identita’ della crisi che aveva prima condotto la debitrice al concordato e poi al fallimento. Inoltre, i crediti (come quello della ricorrente) relativi a forniture eseguire dopo l’omologazione del concordato non potrebbero dirsi sicuramente sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l’omologazione.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) SpA, con atto notificato il 16 gennaio 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. Fall., articolo 111, comma 2, e articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.).
La curatela non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’:
a) con riguardo alla prima doglianza (violazione della L. Fall., articolo 111, comma 2), con la quale si afferma l’erronea interpretazione della disposizione di legze richiamata perche’, in relazione al concordato con continuita’ aziendale proposto dalla societa’ fallita ed omologato dal Tribunale, il giudice circondariale risulta aver fatto cattivo governo della disposizione in esame che, con riferimento ai crediti da forniture in esecuzione del concordato preventivo con un piano industriale di rilancio dell’attivita’ imprenditoriale, reputi in astratto e senza necessita’ di una verificazione in concreto non riscontrabile la qualita’ prededucibile perche’ i crediti (come quello della ricorrente) relativi a forniture eseguite dopo l’omologazione del concordato non potrebbero dirsi sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l’omologazione. Infatti, a tale proposito, deve dirsi che non si applica in tali casi la regola posta da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 2011) in riferimento alle procedure di concordato cd. liquidatorio, che consistono in un sostanziale fallimento dell’impresa con i vantaggi della realizzazione di una liquidazione concordata e non hanno di mira il recupero e rilancio di compendi aziendali se non addirittura dell’intero corpo d’impresa. In tali casi, infatti, vige la regola secondo cui, in tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contralti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvagione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato;
b) con riguardo alla doglianza contenuta nel secondo motivo (onere della prova, relativo alla consecuzione delle procedure, per essere lo stato di crisi ed insolvenza lo stesso manifestatosi sin dalla domanda di ammissione al concordato, in ragione della necessaria vaccino intercorrente ed intercorsa tra la risoluzione del concordato medesimo e la dichiarazione di fallimento dell’impresa), ancora una volta, il ricorso ha piena ragione nell’affermare che la prova della continuita’ dello stato di crisi-insolvenza, specie dopo la riforma del fallimento che, privando il Tribunale del potere di dichiarare d’ufficio l’insolvenza dell’impresa che abbia visto risolto il proprio concordato essendo necessari i tempi tecnici della proposizione delle istanze da parte dei soggetti legittimati, della loro istruzione e dell’udienza di comparizione in contraddittorio tra le parti, prima della pronuncia e del suo deposito), il tribunale puo’ ricavare, anche in via presuntiva, ai fini della regolazione del futuro stato passivo fallimentare, la prova (positiva o negativa) relativa al fatto che i pochi mesi trascorsi tra la pronuncia di risoluzione del concordato e quella di dichiarazione del fallimento siano effettivamente imputabili ad una nuova sfortunata partenza della attivita’ d’impresa (dopo la mancata riuscita del piano industriale concordatario) e solo al successivo manifestarsi (di pochi mesi) dello stato d’insolvenza ovvero tale stato critico si fosse gia’ manifestato prima (addirittura, come sostiene la ricorrente, fin dalle note di ammissione del debitore alla procedura concordataria: si vedano i docc. richiamati, anche nel loro testuale tenore, indicativo dell’insolvenza della debitrice che chiedeva il beneficio del concordato) e, solo a seguito del completamento delle procedure di dichiarazione dell’insolvenza, quello si sia reso esplicito e pienamente manifesto, senza che possa ragionevolmente parlarsi di una nuova e successiva criticita’, strutturalmente diversa dalla prima.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, con la cassazione della sentenza impugnata e senza che sia necessario il rinvio della causa, che puo’ essere decisa nel merito, non occorrendo altri accertamenti in fatto;
che, infatti, il credito della (OMISSIS) SpA, per forniture di materia prima, eseguite in corso di concordato preventivo, gia’ ammesso in chirografo, deve essere ammesso al passivo fallimentare del Fall. (OMISSIS) SpA – come richiesto – in prededuzione;
che 1e spese giudiziali vanno poste a carico della procedura e cosi’ liquidate:
a) per la fase di merito, svoltasi davanti al Tribunale di Busto Arsizio, in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
b) per questa fase, in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito, ammette il credito della (OMISSIS) SpA al passivo del Fall. (OMISSIS) SpA – come richiesto – in prededuzione.
Condanna la curatela al pagamento delle spese giudiziali cosi liquidate:
a) per la fase di merito, svoltasi davanti al Tribunale di Busto Arsizio, in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

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