Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 giugno 2016, n. 11783

In sede di separazione il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare a una porzione dell’immobile di proprietà esclusiva del genitore non collocatario anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato. Per la Cassazione ciò è possibile se «in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori». Sarà il giudice di merito, poi, che nella specie, «dovrà valutare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori».

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 8 giugno 2016, n. 11783

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso e indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. e il fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

(OMISSIS), come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

(OMISSIS), come sopra rappresentato e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3241/13 della Corte di appello di Roma, emessa il 24 aprile 2013 e depositata il 4 giugno 2013, n. R.G. 3778/2010;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 5 maggio 2009, ha dichiarato la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando le reciproche domande di addebito, affidando i tre figli, ancora minorenni, alla madre. Ha regolato il diritto di visita del padre, prevedendo modalita’ dirette a proteggere figli anche se ha ritenuto infondate le accuse di abusi sessuali mosse dalla (OMISSIS). Ha assegnato la casa familiare alla (OMISSIS) ad eccezione di alcuni locali in parte accessori.

2. Ha proposto appello la (OMISSIS) contestando l’assegnazione solo parziale della casa familiare e criticando il giudizio di inattendibilita’ delle accuse mosse al (OMISSIS) che ha proposto appello incidentale contestando le decisioni sull’affidamento dei figli.

3. La Corte di appello di Roma ha revocato le restrizioni al diritto di visita e l’assegnazione solo parziale della casa familiare.

4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione e falsa applicazione: a) dell’articolo 155 c.c., comma 4; b) dell’articolo 155 bis c.c.; c) degli articoli 2 e 24 Cost. e articolo155 c.c., comma 4.

5. Si difende con controricorso (OMISSIS) e propone ricorso incidentale con il quale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Ritenuto che:

6. Il ricorso principale non identifica specificamente in cosa consisterebbero le violazioni di legge ma consiste piuttosto in censure alle valutazioni compiute dalla Corte di appello su profili prettamente di merito che la Corte di appello ha preso in esame coerentemente alla discrezionalita’ attribuita al giudice di merito finalizzata alla identificazione della decisione piu’ congrua all’interesse superiore dei minori. In particolare il ricorrente contesta la decisione che ha, a suo giudizio, assegnato automaticamente alla (OMISSIS) l’intera proprieta’ (compreso il locale seminterrato, il magazzino e il garage) in cui e’ ricompresa l’abitazione familiare sulla base di una conflittualita’ non piu’ esistente da anni. La decisione e’ coerente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezione 6-1 n. 8580 dell’11 aprile 2014) secondo cui l’articolo 155-quater cod. civ.tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. n. 14553 del 4 luglio 2011). Il giudice puo’ limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprieta’ esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualita’ coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialita’ e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori (Cass. civ. sezione 6-1 n. 8580 dell’11 aprile 2014) ma la decisione sulla possibilita’ di assegnare una parte limitata dell’immobile e’ affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovra’ il grado di conflittualita’ esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori, valutazione che la Corte di appello ha effettuato e di cui dato conto ampiamente nella motivazione. Allo stesso modo appare ripropositivo di una mera valutazione di merito il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) che assume la cessazione di un clima di forte conflittualita’ al fine di sostenere che la Corte di appello avrebbe quanto meno dovuto disporre l’affido condiviso delle figlie. Laddove la Corte di appello ha invece ribadito il permanere di un forte conflitto fra i coniugi ma anche una serie di ragioni ancora piu’ stringenti per escludere l’opportunita’ nell’interesse delle minori di un loro affido condiviso ai genitori.

7. Il ricorso incidentale, quanto alla decisione di eliminare le modalita’ prescrittive cui il Tribunale aveva sottoposto il diritto di visita e di frequentazione delle figlie da parte del (OMISSIS), lamenta l’omessa valutazione della pendenza di un procedimento penale avanti il Tribunale di Tivoli a carico del (OMISSIS) per gravi fatti in danno dei figli (oggi maggiorenni) quando avevano un’eta’ inferiore ai 10 anni e della descrizione, da parte del C.T.U., del carattere e del comportamento del (OMISSIS) come quello di una persona incapace di controllare le proprie componenti pulsionali di tipo aggressivo e tale da essere qualificato come disturbo della personalita’. In questa prospettiva la ricorrente incidentale ritiene omessa la valutazione di fatti decisivi per il giudizio sulle modalita’ di esercizio del diritto di visita.

8. Il ricorso appare fondato perche’ sebbene la Corte di appello abbia menzionato le gravi azioni di cui il (OMISSIS) risulta accusato e le carenze emerse dalla CTU e dalle relazioni dei servizi sociali ha fatto seguire poi una decisione fondata su una motivazione meramente apparente. Infatti secondo la Corte distrettuale il lungo tempo trascorso, l’eta’ delle figlie, la mancata prospettazione di elementi pregiudizievoli derivanti dagli incontri con il padre giustificherebbero la eliminazione delle misure di protezione nonostante venga contestualmente affidato al Servizio sociale (in collaborazione con il SMI settore TSMREF della ASL) un costante monitoraggio e un progetto di recupero della relazione fra il padre e le figlie.

9. Va pertanto respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale con conseguente cassazione e rinvio alla Corte distrettuale romana perche’ compia una rivalutazione all’attualita’ delle condizioni per l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione delle minori.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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